Testo dell'articoloAbrogato
Art. 463 c.p.c.
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del Titolo IV del Libro II disposta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 462 - Articolo 462 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 464 - Articolo 464 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 461 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 465 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 460 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 466 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 459 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 458 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato del Codice di Procedura Civile. Non più applicabile al procedimento civile.
Ratio
Questo articolo è stato abrogato e non rappresenta più la normativa vigente nel Codice di Procedura Civile. L'abrogazione riflette l'evoluzione del sistema processuale civile italiano.
Analisi
L'articolo non contiene disposizioni applicabili poiché completamente abrogato. Non ha struttura tecnica rilevante ai fini della pratica processuale contemporanea.
Quando si applica
Non si applica in nessun procedimento civile attuale. Rimane rilevante solo per esigenze storiche o analisi dell'evoluzione normativa.
Connessioni
Per le norme vigenti in materia, fare riferimento agli articoli attualmente in vigore del Codice di Procedura Civile e alle successive riforme processuali.
Casi pratici
Caso 1: Mevio è un consulente legale che riceve una domanda sulla procedura civile
Un cliente gli chiede se può fare affidamento sull'articolo 463. Mevio spiega che tale articolo è abrogato e lo indirizza verso le norme attualmente vigenti.
Caso 2: Caio, studente di diritto, incontra l'articolo 463 in un vecchio libro di testo
Controlla il codice vigente e scopre che è abrogato. Questo lo aiuta a comprendere che la normativa evolve e che è essenziale sempre consultare i testi aggiornati.
Domande frequenti
L'articolo 463 del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?
No, l'articolo 463 è abrogato e non è più applicabile. Non produce effetti giuridici nel sistema processuale civile contemporaneo.
Posso basare una strategia legale sull'articolo 463?
No. Essendo abrogato, non può costituire fondamento di alcun atto processuale. Occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti.
Qual è la norma vigente che ha sostituito l'articolo 463?
Dipende dall'ambito specifico regolato dall'articolo abrogato. Consulta un avvocato o il Codice di Procedura Civile aggiornato per la disposizione applicabile.
Come verificare lo stato di vigenza di una norma del CPC?
Consulta il Codice di Procedura Civile aggiornato, normattiva.it o rivolti a un professionista per verifiche affidabili.
Le vecchie sentenze che applicano l'articolo 463 perdono valore?
Le sentenze mantengono valore storico e giuridico. Ma per procedimenti nuovi, devi usare le norme vigenti.