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Testo dell'articoloVigente
Art. 106 T.U.B. – Albo degli intermediari finanziari
In vigore dal 19/09/2010. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.
1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati e iscritti nei relativi albi o registri;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) esercitare le altre attività a essi eventualmente consentite dalla legge.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: la riserva di attività finanziaria al pubblico
L'art. 106 T.U.B. è la norma cardine dell'intermediazione finanziaria non bancaria in Italia. Apre il Titolo V del Testo Unico Bancario ed enuncia una regola di sistema: l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato ai soggetti iscritti nell'Albo unico tenuto dalla Banca d'Italia. La portata della riserva è ampia: ogni operazione di prestito a titolo professionale verso un pubblico indeterminato - mutuo, apertura di credito, finanziamento agevolato, leasing finanziario, factoring, cessione del quinto, credito al consumo, prestito con cessione del quinto, microcredito imprenditoriale - rientra in linea di principio nel perimetro dell'art. 106, salvo che sia svolta da una banca (artt. 10 e 14 T.U.B.) o da un soggetto comunitario in libera prestazione di servizi ai sensi degli artt. 18 e 18-bis. L'esercizio abusivo dell'attività è sanzionato penalmente dall'art. 132 T.U.B. (reclusione fino a quattro anni).
La disposizione vigente non è quella originaria del 1993: il T.U.B. e’ stato profondamente riformato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo), poi integrato dai D.Lgs. 218/2010, D.Lgs. 169/2012 e D.Lgs. 53/2015. Il legislatore ha abbandonato il vecchio impianto a doppio elenco (elenco generale ex art. 106 previgente, sottoposto a controlli leggeri, ed elenco speciale ex art. 107, per soggetti rilevanti sottoposti a vigilanza prudenziale piena) e ha introdotto un Albo unico con regole di accesso e vigilanza calibrate sul rischio. L'attuazione concreta è demandata alla disciplina secondaria della Banca d'Italia: la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - è il testo organico che governa autorizzazione, capitale minimo, requisiti degli esponenti, partecipazioni qualificate, segnalazioni di vigilanza e antiriciclaggio. Il regime è operativo a regime dal 12 maggio 2016, con un articolato periodo transitorio per il riposizionamento degli intermediari nell'Albo unico.
Il perimetro della riserva: "al pubblico" e "sotto qualsiasi forma"
Il primo nodo interpretativo riguarda i due predicati che delimitano la riserva. "Al pubblico" significa nei confronti di una platea indeterminata di soggetti: la norma non si applica al finanziamento infragruppo, né ai prestiti tra società controllate, né ai finanziamenti tra soggetti legati da rapporti personali o professionali (amministratori, dipendenti, soci). Il decreto MEF 2 aprile 2015, n. 53, attuativo dell'art. 106 comma 3, chiarisce in dettaglio le ipotesi di esercizio "al pubblico" (anche in forma di offerta in pubblico tramite canali digitali) e le esclusioni soggettive (società di gruppo, holding industriali, consortili, fondi alternativi qualora soggetti a regimi propri).
"Sotto qualsiasi forma" è espressione deliberatamente atipica: il finanziamento può essere erogato come prestito personale, come dilazione di pagamento, come leasing, come factoring, come cessione di credito pro solvendo, come prestito su pegno, come microcredito ex art. 111, come garanzia rilasciata da confidi ex art. 112. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che anche le operazioni di acquisto di crediti a scadenza, se svolte in modo abituale e professionale, possono integrare esercizio di attività di finanziamento riservata (Cassazione civile e penale, in via generale, secondo orientamento consolidato; in questa sede ci si limita al rinvio sistematico, senza citare estremi specifici di pronunce).
Le attività ulteriori: pagamenti, moneta elettronica, servizi di investimento
Il comma 2 enumera tre famiglie di attività ulteriori che l'intermediario finanziario può svolgere, ma sempre previa specifica autorizzazione e iscrizione negli albi o registri di riferimento:
La vigilanza prudenziale: tra disciplina nazionale e CRR/CRD
Diversamente dalle banche, gli intermediari finanziari non sono destinatari diretti del Regolamento UE 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD IV, modificata dalla CRD V dir. 2019/878/UE): non rientrano nella definizione di enti creditizi. Tuttavia, per scelta del legislatore nazionale, la Circolare 288/2015 ha esteso a essi una disciplina prudenziale modellata sul CRR, calibrata con criteri di proporzionalità: capitale minimo (3 milioni di euro per le finanziarie generali, 5 milioni se prestano garanzie nei confronti del pubblico, 2 milioni per i confidi maggiori, importi diversificati per microcredito e consumer credit puro), coefficienti di solvibilità tarati sui rischi tipici, governance con sistema dei controlli interni, informativa al pubblico (Pillar 3). I cosiddetti intermediari significativi (per dimensione, complessità, operatività cross-border) sono assoggettati a un regime CRR pieno.
Sul versante antiriciclaggio, gli intermediari finanziari sono soggetti destinatari diretti del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in attuazione delle direttive UE AML, da ultimo la dir. 2018/843/UE, in attesa del recepimento del pacchetto AML 2024 con Regolamento (UE) 2024/1624 e AMLA); devono adempiere obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette alla UIF e controlli interni dedicati.
Coordinamento con le altre figure: banche, confidi, microcredito, OICR
L'art. 106 va letto in dialogo con le norme che disciplinano figure affini o sovrapposte:
Vigilanza, sanzioni e diritto vivente
La vigilanza sugli intermediari finanziari è affidata alla Banca d'Italia (art. 108 T.U.B.), con poteri di richiesta dati, ispezione, intervento sulla governance. Le sanzioni amministrative sono disciplinate dagli artt. 144 ss. T.U.B. con il regime armonizzato CRD IV/V (D.Lgs. 72/2015): per le violazioni gravi, sanzione fino al 10% del fatturato. La cancellazione dall'Albo ex art. 110 T.U.B. opera in caso di gravi e reiterate violazioni o di perdita dei requisiti, e comporta l'obbligo di cessazione immediata dell'attività riservata.
Sul piano penale, l'esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti al pubblico in difetto di iscrizione è punito dall'art. 132 T.U.B. con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa fino a 30.987 euro, in coordinamento con gli artt. 130 (abusiva raccolta del risparmio) e 131 (abusiva attività bancaria). La Corte di legittimità è intervenuta in più occasioni per chiarire il perimetro del reato anche rispetto a operatività para-bancaria, prestiti tra privati e attività in forma anonima online (il riferimento è di indirizzo generale, senza citazione di sentenze specifiche).
L'intermediario finanziario ex art. 106 è oggi una figura centrale del credit market italiano, perché presidia segmenti dove le banche tradizionali si ritirano (microcredito, cessione del quinto, prestito personale di specialità, leasing operativo, factoring pro soluto a PMI) ed è uno snodo cruciale del cosiddetto fintech lending italiano, che si svolge in larga parte attraverso società iscritte all'Albo unico.
Intermediari finanziari iscritti - perimetro vs intermediari TUF:
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 53/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi può svolgere l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico in Italia?
Possono farlo soltanto le banche autorizzate (artt. 10 e 14 T.U.B.) e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 T.U.B., tenuto dalla Banca d'Italia. Sono comprese anche le banche e gli enti comunitari in libera prestazione di servizi ai sensi degli artt. 18 e 18-bis T.U.B. L'esercizio abusivo è sanzionato penalmente dall'art. 132 T.U.B. con reclusione fino a quattro anni.
Cosa significa esercitare l'attività "nei confronti del pubblico"?
Significa offrire credito a una platea indeterminata di soggetti, in modo professionale. Restano fuori dalla riserva i finanziamenti infragruppo, tra società controllate, ai soci, ai dipendenti, agli amministratori, nonché le operazioni occasionali tra privati. Il decreto MEF n. 53/2015 chiarisce in modo puntuale le ipotesi rilevanti e le esclusioni.
Qual è la differenza tra il vecchio sistema "106-107" e l'Albo unico attuale?
Prima della riforma del D.Lgs. 141/2010 il T.U.B. distingueva tra elenco generale ex art. 106 (controlli leggeri) ed elenco speciale ex art. 107 (vigilanza prudenziale piena). Dal 19/09/2010 esiste un Albo unico tenuto dalla Banca d'Italia: tutti gli intermediari sono sottoposti a vigilanza prudenziale secondo regole modulate dalla Circolare 288/2015 (operativa dal 12/05/2016), con criteri di proporzionalità in base alla dimensione e al rischio.
Un intermediario finanziario può prestare servizi di pagamento o di investimento?
Sì, ma sempre previa specifica autorizzazione e iscrizione negli albi/registri dedicati: per i servizi di pagamento e la moneta elettronica si applica il regime degli istituti di pagamento e degli IMEL (artt. 114-bis ss. T.U.B., in attuazione della PSD2 dir. 2015/2366/UE); per i servizi di investimento occorre l'autorizzazione CONSOB ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Sono attività ulteriori, non incluse per se nella riserva dell'art. 106.
Quali sono i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari?
La Banca d'Italia (ai sensi degli artt. 108-110 T.U.B.) esercita poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva: richiesta dati e segnalazioni periodiche, controllo sulla governance, sui requisiti degli esponenti, sulle partecipazioni qualificate, sull'adeguatezza patrimoniale (capitale minimo e coefficienti). Può adottare misure di intervento precoce, irrogare sanzioni amministrative (artt. 144 ss. T.U.B.) e disporre la cancellazione dall'Albo in caso di gravi violazioni o di perdita dei requisiti.
Fonti consultate: 2 fontei verificate