Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 351 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale.

Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.

Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.

Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

In sintesi

  • Sospensione esecuzione provvisoria regolata dall'art. 283 c.p.c.
  • Giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza
  • Ricorso al presidente se è necessaria decisione urgente prima dell'udienza
  • Decreto presidenziale può sospendere provvisoriamente se giusti motivi di urgenza
  • Ordinanza definitiva in camera di consiglio dopo replica dell'altra parte
Indice dei contenuti

Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza; ricorso al presidente per decisione urgente.

Ratio

L'articolo 351 c.p.c. disciplina il procedimento per la sospensione (o la revoca) dell'esecuzione provvisoria di una sentenza in primo grado. L'esecuzione provvisoria consente al vincitore di riscuotere la sentenza anche durante l'appello, rischiando però che il suo provvedimento sia revocato se l'appello accoglie le eccezioni. Per bilanciare le ragioni del vincitore (tutela del diritto) e del soccombente (cautela nel lungo processo), la legge consente di sospendere l'esecuzione provvisoria ex art. 283 c.p.c. se ricorrono motivi specifici (pericolo di danno grave e irreparabile). Il procedimento è speditivo: una fase preliminare davanti al presidente per provvedimenti urgenti, e una fase definitiva davanti al collegio d'appello.

Analisi

La norma si articola in quattro commi. Il primo prevede che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria (proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza di appello. «Non impugnabile» significa che non è ricorribile per cassazione. Il secondo comma offre un'alternativa: se è urgente, la parte può chiedere al giudice (in Corte d'Appello al presidente del collegio) una decisione prima della udienza ordinaria. Il presidente provvede con decreto in calce al ricorso, ordinando la comparizione delle parti in camera di consiglio. Se sussistono justi motivi di urgenza, il presidente può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; all'udienza successiva il collegio d'appello conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il terzo comma consente al giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, di decidere direttamente il merito ex art. 281-sexies (sentenza su istanza di parte o quando il fatto è pacifico). Se la decisione sulla sospensione è stata rinviata a udienza specifica, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. Il quarto comma (aggiunto da ultimo) stabilisce che per la decisione sulla sospensione è stata fissata un'udienza distinta, il giudice fissa un'altra udienza per la vera trattazione della causa.

Quando si applica

Si applica a tutti gli appelli che contestino un'esecuzione provvisoria. Tizio ha vinto una sentenza di primo grado e chiede l'esecuzione provvisoria nonostante l'appello. Caio, appellante, chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria perché teme danni gravi. Caio propone istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283. La Corte d'Appello, nella prima udienza, esamina l'istanza. Se il presidente ritiene che sia urgente (ad es. il bene di Caio sta per essere esecutato a breve), può emettere un decreto provvisorio che sospende immediatamente l'esecuzione, e convoca le parti in camera di consiglio per discutere. Dopo aver ascoltato le parti, il collegio d'appello emette ordinanza definitiva: conferma il decreto provvisorio (sospensione mantenuta), lo revoca (esecuzione riprende) o lo modifica (esecuzione limitata). Se la sospensione è complessa, il giudice può anche decidere il merito dell'intero appello nello stesso procedimento.

Connessioni

Rinvia agli articoli 283 c.p.c. (sospensione esecuzione provvisoria in primo grado), 280 c.p.c. (esecuzione provvisoria), 281-sexies c.p.c. (sentenza su istanza di parte), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello), 327 c.p.c. (appello in genere), 91 c.p.c. (spese). Modificata dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente dal D.L. 12 novembre 2011, n. 183 (riforma della procedura civile).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio vince una controversia su debito e ottiene sentenza di condanna di 50.000 euro. Tizio chiede e ottiene l'esecuzione provvisoria (nonostante Caio impugni). Il cancelliere inizia il procedimento esecutivo e inizia a pignorare beni di Caio. Caio, soccombente in primo grado ma ancora fiducioso della sentenza d'appello, vede il suo patrimonio ridursi e chiede al Tribunale (in primo grado) la sospensione dell'esecuzione provvisoria secondo l'art. 283. Ottenuta la sospensione in primo grado, Caio impugna anche in appello. In appello, Caio ripropone (o continua) l'istanza di sospensione. La Corte d'Appello, nella prima udienza, esamina se è opportuno sospendere. Se Caio prova che il danno da esecuzione è grave e che l'appello ha ragionevole fondatezza, la Corte può sospendere l'esecuzione con ordinanza. Se il danno è visto come incerto, la Corte respinge l'istanza e l'esecuzione continua.

Caso 2: Sempronio vince una controversia e ottiene esecuzione provvisoria

Filano, appellante, teme che la sua azienda subirà danno mortale se l'esecuzione prosegue. Filano ricorre urgentemente al presidente della Corte d'Appello chiedendo la sospensione immediata. Il presidente, valutando l'urgenza, emette un decreto che sospende provvisoriamente l'esecuzione (con efficacia immediata). Il presidente convoca le parti in camera di consiglio entro brevissimi termini (es. 10 giorni). In camera di consiglio, Sempronio sostiene che l'appello è infondato e che l'esecuzione deve continuare; Filano illustra i danni gravi. Il collegio, ascoltate le parti, emette ordinanza che conferma, revoca o modifica il decreto presidenziale. Se riunisce che l'appello è fondato e il danno è grave, mantiene la sospensione fino alla sentenza d'appello. Se ritiene che il danno non è provato, revoca la sospensione.

Domande frequenti

Che cosa è l'esecuzione provvisoria?

È l'esecuzione di una sentenza anche mentre è pendente l'appello. Il vincitore di primo grado può iniziare a riscuotere pur sapendo che l'appello potrebbe annullare la sentenza. L'esecuzione provvisoria è concessa dal giudice quando sussistono presupposti specifici (art. 283 c.p.c.).

Come posso chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria?

Dovete proporre istanza secondo l'art. 283 c.p.c., provando il pericolo di danno grave e irreparabile. Se è urgente, potete ricorrere al presidente della Corte d'Appello per decisione preliminare. Se non è urgente, la domanda viene esaminata nella prima udienza di appello.

Quanto tempo occorre per ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria?

Se è urgente, il presidente della Corte d'Appello può provvedere con decreto in pochi giorni, sospendendo provvisoriamente. La decisione definitiva viene poi presa dal collegio d'appello in camera di consiglio in brevissimi termini (10-20 giorni circa).

L'ordinanza sulla sospensione è impugnabile?

No, l'ordinanza è "non impugnabile", cioè non è ricorribile per cassazione. È una decisione definitiva durante il procedimento d'appello.

Se il giudice sospende l'esecuzione, che cosa succede ai beni già esecutati?

Generalmente, la sospensione ha effetto prospettico (da quel momento in poi). Se i beni sono già stati esecutati, la parte può richiedere il loro rilascio o il deposito dei proventi. Questa è una materia complessa che richiede istanza specifica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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