Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 349 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
- Articolo 349 Codice Civile: Giuramento del tutore
- Articolo 349 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 349 c.p.p.: Identificazione della persona nei cui confronti
- Articolo 349 Codice Penale: Violazione di sigilli
- Art. 349 Codice della Navigazione — Retribuzioni spettanti all'arruolato in caso di risoluzione del contratto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
Articolo 349 c.p.c. è stato abrogato. Non contiene disposizioni vigenti.
Ratio
L'abrogazione dell'articolo 349 c.p.c. risponde a esigenze di modernizzazione della procedura di appello. Probabilmente l'articolo originario, introdotto nel 1942 dal Regio Decreto 1443/1940, disciplinava una materia successivamente regolata in modo diverso da riforme legislative (D.L. n. 51/1998, L. n. 353/1990, L. n. 83/2012, etc.). La normativa che riguardava è confluita in altri articoli o è stata semplicemente abrogata perché non più utile. Mantenere il numero nel codice (piuttosto che rinumerare tutto) serve continuità di consultazione e stabilità del sistema di riferimenti normativi.
Analisi
L'articolo è completamente abrogato. Non vi è alcun comma vigente, alcuna clausola salvaguardia, alcun rinvio a normativa sostitutiva. È un articolo "fantasma" nel codice: il numero resta, il contenuto è vuoto. Questo è frequente nei codici civili moderni, dove le abrogazioni non comportano rinumerazione per evitare confusione nei sistemi di citazione (leggi, giurisprudenza, dottrina) che fanno riferimento a numeri di articoli.
Quando si applica
Non si applica. L'articolo è abrogato e non produce alcun effetto giuridico. Se una sentenza o un atto processuale fa riferimento all'articolo 349 c.p.c., tale riferimento è per ragioni storiche o documentali, non perché la norma sia vigente. Per le controversie pendenti o future, è opportuno fare riferimento alle disposizioni vigenti contenute negli articoli adiacenti (347, 350) o nelle norme specifiche della procedura di appello (artticoli 327 ss.).
Connessioni
Collegata agli articoli 347 c.p.c. (costituzione in appello), 348 c.p.c. (improcedibilità dell'appello), 350 c.p.c. (trattazione dell'appello). L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura di appello, probabilmente il D.L. n. 51/1998 o successive modifiche. Consultare le note a piè di pagina nelle edizioni commentate del c.p.c. per la storia normativa dell'abrogazione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è studente di diritto processuale civile e sta preparando un esame
Legge il Codice di Procedura Civile e incontra l'articolo 349. Curiosamente, il numero è presente ma il testo riporta solo "[Abrogato]". Tizio consulta il suo manuale di diritto processuale e scopre che l'articolo è stato abrogato da una riforma della procedura di appello. Il professore in aula sottolinea che l'articolo 349 non deve essere studiato in quanto privo di contenuto; lo spazio numerale rimane nel codice per ragioni tecniche di continuità della citazione. Tizio comprende che la normativa relativa alla materia che probabilmente riguardava l'articolo 349 è confluita in altre disposizioni (articoli 347, 348, 350) o è semplicemente superata.
Caso 2: Caso 2
Un avvocato sta redigendo un ricorso d'appello e vuole citare tutte le norme sulla procedura d'appello. Accidentalmente, menziona anche l'articolo 349 c.p.c. nella memoria. Il collega che la rivede segnala che l'articolo 349 è abrogato e non deve essere citato, poiché non ha efficacia giuridica. L'avvocato emenda la memoria, eliminando il riferimento e citando le norme vigenti (articoli 327-351 per quanto pertinenti). La memoria inviata al giudice non contiene quindi alcun riferimento a norma abrogata, il che riduce ogni confusione interpretativa.
Domande frequenti
Che cosa significa che un articolo è abrogato?
Un articolo abrogato non ha più forza di legge. Non produce alcun effetto giuridico. Non può essere applicato, citato come base di diritto, o usato per sostenere una tesi processuale.
Perché l'art. 349 rimane nel codice se è abrogato?
Rimane per ragioni di continuità numerica. Se lo si eliminasse, tutti i numeri successivi dovrebbero essere rinumerati, il che creerebbe confusione con migliaia di riferimenti normativi in leggi, sentenze e scritti dottrinali. È più pratico lasciare il numero vuoto.
Se cito erroneamente l'art. 349 in un atto processuale, che cosa succede?
Il giudice potrebbe non considerare il riferimento rilevante (essendo la norma abrogata) o potrebbe farvi notare l'errore. Non crea vizi processuali, ma è opportuno citare solo norme vigenti per chiarezza.
Qual è la disposizione vigente che ha sostituito l'art. 349?
Non esiste una norma sostitutiva diretta. L'articolo è stato semplicemente abrogato; la materia che riguardava è confluita in altre disposizioni (probabilmente articoli 347, 348, 350) o non è più regolata.
In quale occasione è stato abrogato l'art. 349?
L'abrogazione risale a una delle riforme della procedura d'appello, verosimilmente il D.L. 19 febbraio 1998, n. 51 oppure le riforme successive degli anni 1990-2000. Consultare le note storiche in edizioni commentate del c.p.c.