Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 277 c.p.c. – Pronuncia sul merito

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

In sintesi

  • Il collegio deve decidere tutte le domande proposte e tutte le eccezioni nel deliberare sul merito (principio di completezza).
  • In deroga, il collegio può emettere una decisione parziale limitata alle domande già mature per la decisione, senza attendere l'istruttoria sulle restanti.
  • La decisione parziale presuppone due condizioni cumulative: maturità istruttoria della domanda e interesse apprezzabile della parte istante alla sollecita definizione.
  • Lo strumento processuale è la sentenza non definitiva, che chiude parzialmente il giudizio lasciando proseguire l'istruttoria sulle domande non ancora pronte.
  • La norma si applica anche quando l'istruttore ha rimesso la causa al collegio ai sensi dell'art. 187 primo comma, riconoscendo al collegio un autonomo potere valutativo sulla maturità delle singole domande.
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Ratio della norma

L'art. 277 c.p.c. esprime uno dei principi fondamentali del processo di cognizione: il principio di completezza della decisione. Il collegio, investito della causa per la deliberazione sul merito, non può esimersi dal pronunciarsi su tutto il petitum e su tutte le eccezioni sollevate dalle parti. Tale obbligo discende dall'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e dal divieto di infra petita: una sentenza che ometta di decidere su una domanda regolarmente proposta è viziata da error in procedendo, censurabile in Cassazione. La ratio profonda della norma è quella di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale: la parte che ha proposto una domanda ha diritto a una risposta del giudice, non a un silenzio processuale che la costringa a riproporre la questione in separato giudizio. Il secondo comma introduce una deroga funzionale a evitare l'opposto difetto: costringere le parti ad attendere la definizione dell'intero giudizio anche per domande già pienamente istruite e pronte per la decisione. L'economia processuale e il diritto a un processo in tempi ragionevoli (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) giustificano la possibilità di anticipare la pronuncia sulle domande mature.

Analisi del testo

Il primo comma enuncia la regola generale: «il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio». Il verbo «deve» ha carattere imperativo e non lascia margini di discrezionalità: l'omessa pronuncia su una domanda o un'eccezione integra un vizio della sentenza. Il secondo comma disciplina la deroga alla completezza decisoria. Il testo precisa che la facoltà si applica «anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma»: questa precisazione chiarisce che il fatto stesso della rimessione non vincola il collegio a decidere tutto. Le condizioni per la decisione parziale sono due e cumulative: (1) maturità istruttoria, il collegio deve riconoscere che per alcune domande «non sia necessaria un'ulteriore istruzione»; (2) interesse apprezzabile della parte, la sollecita definizione deve essere «di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza». La parte deve aver formulato apposita istanza: il collegio non può procedere d'ufficio. Il risultato della decisione parziale è la sentenza non definitiva, che passa in giudicato sulle domande decise (salvo impugnazione) mentre il procedimento prosegue sulle restanti.

Quando si applica

La norma trova applicazione nel processo ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione collegiale, nonché nei procedimenti monocratici per analogia. Il caso più frequente nella pratica è quello del cumulo soggettivo o oggettivo di domande con diversi gradi di maturità istruttoria. Si pensi a una causa in cui vengono cumulativamente proposte una domanda di risoluzione contrattuale (già istruita documentalmente) e una domanda risarcitoria del danno (ancora da quantificare mediante CTU): il collegio può decidere sulla risoluzione con sentenza non definitiva e rinviare per la prosecuzione dell'istruttoria sul quantum del danno. La decisione parziale non è esperibile quando le domande siano tra loro in rapporto di dipendenza logica o pregiudizialità necessaria: se la domanda A è presupposto indispensabile per la domanda B, non si può decidere B prima di A. La decisione parziale presuppone sempre l'istanza di parte.

Connessioni con altre norme

Art. 112 c.p.c. (Corrispondenza tra chiesto e pronunciato): è la norma speculare e complementare all'art. 277 comma 1. Mentre l'art. 112 vieta al giudice di pronunciarsi su ciò che non è stato chiesto (ultra petita) o di omettere la pronuncia su ciò che è stato chiesto (infra petita), l'art. 277 impone positivamente la completezza della decisione. Art. 278 c.p.c. (Condanna generica): è uno strumento complementare alla sentenza non definitiva parziale: su alcune domande il collegio decide in via definitiva, su altre emette condanna generica. Art. 279 c.p.c. (Provvedimenti del collegio): disciplina le forme dei provvedimenti collegiali e specifica quando il collegio pronuncia sentenza definitiva e quando pronuncia sentenza non definitiva con rimessione in istruttoria. Art. 340 c.p.c. (Riserva d'appello): la sentenza non definitiva emessa ai sensi dell'art. 277 comma 2 è immediatamente appellabile, ma la parte può anche riservarsi di impugnarla unitamente alla sentenza definitiva.

Casi pratici

Avvertenza: i casi pratici hanno finalità illustrative e didattiche, con nomi di fantasia utilizzati a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene in giudizio Caio chiedendo la risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento (domanda documentalmente istruita) e il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi mediante CTU estimativa. Dopo la chiusura dell'istruttoria sulla risoluzione, il giudice istruttore rimette la causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c. Il collegio ritiene che la domanda di risoluzione sia già matura per la decisione, mentre quella risarcitoria richiede la nomina di un consulente tecnico. Su istanza di Tizio, il collegio emette sentenza non definitiva sull'an della risoluzione, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del danno.

Sempronio ha proposto domanda di pagamento nei confronti di Caio (debitore principale) e di Tizio (fideiussore). L'istruttoria nei confronti di Caio è completa, mentre nei confronti di Tizio è emersa una contestazione sull'autenticità della firma sulla fideiussione. Sempronio, che ha urgente necessità di ottenere un titolo esecutivo contro Caio, chiede al collegio di decidere subito sulla domanda principale. Il collegio, riconoscendo la maturità della posizione di Caio e l'interesse apprezzabile di Sempronio, emette sentenza non definitiva di condanna di Caio, proseguendo l'istruttoria sulla posizione di Tizio.

Domande frequenti

Cosa succede se il collegio omette di decidere su una domanda proposta?

La sentenza è affetta da vizio di omessa pronuncia (infra petita), censurabile in appello e in Cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato con l'art. 277 comma 1. La parte soccombente per omissione può impugnare la sentenza e ottenere che il giudice d'appello provveda sulla domanda trascurata.

Quali sono le condizioni necessarie per ottenere una sentenza non definitiva parziale?

Devono ricorrere cumulativamente due condizioni: (1) alcune domande devono essere già mature per la decisione, nel senso che il collegio ritenga non necessaria un'ulteriore istruttoria; (2) la sollecita definizione di quelle domande deve essere di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. Entrambi i requisiti devono sussistere contemporaneamente e la parte interessata deve aver proposto apposita istanza.

La sentenza non definitiva parziale può essere immediatamente appellata?

Sì. La sentenza non definitiva emessa ai sensi dell'art. 277 comma 2 è immediatamente impugnabile con appello. Tuttavia, ai sensi dell'art. 340 c.p.c., la parte può anche riservarsi di proporre l'appello avverso la sentenza non definitiva unitamente all'impugnazione della successiva sentenza definitiva.

Il collegio può emettere sentenza non definitiva anche senza istanza di parte?

No. L'art. 277 comma 2 richiede espressamente che la sollecita definizione sia «di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza». La decisione parziale presuppone dunque un'apposita istanza di parte: il collegio non può procedere d'ufficio alla scissione del giudizio.

Qual è la differenza tra sentenza non definitiva ex art. 277 e condanna generica ex art. 278?

Sono istituti distinti ma complementari. La sentenza non definitiva ex art. 277 comma 2 decide alcune domande integralmente, rinviando le restanti all'istruttoria. La condanna generica ex art. 278 decide sull'esistenza del diritto (an debeatur) rimandando la quantificazione del danno (quantum debeatur) a una fase successiva. I due strumenti possono combinarsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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