Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 c.p.c. – Impugnazione e discussione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 263 - Art. 263 c.p.c.: Presentazione e accettazione del conto→Cod. proc. civ. art. 265 - Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore→Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato→Art. 261 c.p.c.: Riproduzioni, copie ed esperimenti→Art. 267 c.p.c.: Costituzione del terzo interveniente→Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale→Articolo 268 Codice di Procedura Civile: Termine per l’intervento→Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi impugna il conto deve specificare le partite contestate. Se accettato dopo discussione, il giudice ordina il pagamento tramite ordinanza non impugnabile.
Ratio
L'art. 264 c.p.c. regola il contraddittorio sulla contestazione del conto, garantendo trasparenza e diritto di difesa della parte che impugna. La ratio è evitare contestazioni generiche e costringere chi impugna a specificare le singole voci litigiose. La procedura è semplificata rispetto al giudizio ordinario, ma mantiene il principio della precisazione e della discussione.
Analisi
Il primo comma obbliga il ricorrente a specificare le partite contestate. Il giudice istruttore ha discrezionalità nel fissare un'udienza ulteriore se la specificazione non è immediata. Il secondo comma prevede l'accordo tardivo delle parti: se dopo discussione concordano sul risultato, il giudice ordina il pagamento secondo la disciplina dell'art. 263 comma 2. Il terzo comma consente al giudice di ordinare unilateralmente il pagamento del sopravanzo, cioè la parte non contestata o definitivamente riconosciuta, senza necessità di separata sentenza. L'ordinanza rimane non impugnabile.
Quando si applica
La procedura si applica ogni volta che il debitore contesti il conto presentato dal creditore. Esempi tipici: conteggio di onorari professionali dove il cliente contesta ore inserite non prestate, conto condominiale dove locatari contestano voci specifiche di spesa, fattura di forniture dove l'acquirente contesta quantità o prezzi. La specificazione obliga la parte a non fare contestazioni generiche ('il conto è sbagliato') ma a individuare singole voci.
Connessioni
L'art. 264 coordina direttamente con l'art. 263 c.p.c. (presentazione e accettazione del conto) e con l'art. 265 c.p.c. (giuramento su partite non documentate). Si relaziona al regime delle ordinanze e della loro esecutività (art. 656 c.p.c.). Rimanda alla disciplina istruttoria generale (artt. 183-187 c.p.c.) e al principio di specifichezza delle eccezioni (artt. 168-171 c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Tizio commissiona a Caio (artigiano) una ristrutturazione per 30.000 euro
Caio presenta il conto dettagliato. Tizio contesta allegando che tre voci (materiali per valore 5.000 euro, lavori di finitura 4.000 euro) non sono stati eseguiti a regola d'arte e ne chiede riduzione. Il giudice istruttore fissa un'udienza per la discussione. Durante l'udienza, Caio e Tizio si accordano su una riduzione complessiva di 6.000 euro. Il giudice ordina il pagamento di 24.000 euro tramite ordinanza non impugnabile.
Caso 2: Caso 2
Sempronio (amministratore condominiale) presenta il conto di gestione a Mevio (condomino). Mevio contestazioni generiche ('l'amministrazione è stata negligente, le spese sono alte'). Il giudice istruttore intimida Mevio a specificare le partite contestate entro l'udienza successiva. Mevio specifica: contesta l'incarico all'impresa di pulizia (ritiene paghe doppio) e le spese legali (ritiene ingiustificate). Il giudice valuta le partite specifiche e ordina il pagamento del residuo non contestato.
Domande frequenti
Cosa significa 'specificare le partite contestate'?
Significa individuare singolarmente le voci del conto che si ritengono errate o ingiustificate, con indicazione precisa della cifra e il motivo della contestazione (errore di calcolo, prestazione non eseguita, prezzo eccessivo).
Se non specifico le partite nella comparsa iniziale, posso farmi un'altra occasione dal giudice?
Sì, il giudice istruttore 'fissa un'udienza per tale scopo' se la parte chiede un termine ulteriore. Non è decadenza automatica, ma il giudice ha discrezionalità sulla concessione del termine.
Se le parti si accordano dopo discussione, serve sentenza del giudice?
No, il giudice dà atto dell'accordo in processo verbale e ordina il pagamento tramite ordinanza, senza sentenza dichiarativa. L'ordinanza è già titolo esecutivo.
Il 'sopravanzo' è la parte non contestata?
Sì, il sopravanzo è la porzione del conto non contestata o riconosciuta dalla parte stessa. Il giudice lo ordina con ordinanza, accelerando il pagamento della parte indiscussa.
L'ordinanza di pagamento del sopravanzo è esecutiva prima che il giudice decida sulle partite contestate?
Sì, il giudice può ordinare il pagamento del sopravanzo subito, senza attendere la decisione finale su voci litigiose. È una forma di pagamento anticipato della parte indiscussa.