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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 238 c.p.c. – Prestazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…. », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 237 - Art. 237 c.p.c.: Risoluzione delle contestazioni→Cod. proc. civ. art. 239 - Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 236 Codice di Procedura Civile: Caso di revocabilità→Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio→Articolo 235 Codice di Procedura Civile: Irrevocabilità→Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti→Articolo 234 Codice di Procedura Civile: Riferimento→Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio→Art. 233 c.p.c.: Deferimento del giuramento decisorio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giuramento decisorio è prestato personalmente davanti al giudice istruttore, che ammonisce il giurante e lo invita a pronunciare la formula di rito.
Ratio della norma
L'art. 238 c.p.c. disciplina le modalità concrete di prestazione del giuramento decisorio, conferendo all'atto una veste di solennità formale che ne sottolinea il peso giuridico e morale. La norma mira a garantire che la parte sia pienamente consapevole delle conseguenze della propria dichiarazione, sia sotto il profilo processuale, il giuramento decisorio definisce la controversia, sia sotto quello penale, poiché la falsa dichiarazione integra il reato di falso giuramento.
Analisi del testo
La disposizione impone tre momenti distinti: l'ammonizione da parte del giudice istruttore sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false; l'invito formale a giurare; la pronuncia in piedi e ad alta voce della formula di rito da parte del giurante. La posizione eretta e la voce chiara sono requisiti formali che accentuano la solennità dell'atto. La formula attuale recita: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti agli uomini, giuro…», seguita dalla ripetizione delle specifiche parole oggetto del giuramento. Il riferimento all'importanza religiosa e a Dio è stato eliminato dalla Corte costituzionale con sent. 334/1996, in quanto ritenuto lesivo della libertà di coscienza dei non credenti.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nell'ambito del giuramento decisorio, che è quello deferito da una parte all'altra ai sensi degli artt. 233-239 c.p.c. Si tratta di un mezzo di prova straordinario, ammissibile solo su fatti determinati e non su questioni di diritto, e che ha efficacia vincolante per il giudice: se la parte giura, la domanda è accolta o respinta in conformità al contenuto del giuramento. La prestazione deve avvenire in udienza davanti al giudice istruttore, nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 238, pena la nullità dell'atto.
Connessioni con altre norme
L'art. 238 c.p.c. si collega all'art. 233 c.p.c. (deferimento del giuramento decisorio), all'art. 239 c.p.c. (effetti del giuramento o del rifiuto di giurare) e all'art. 240 c.p.c. (giuramento suppletorio e estimatorio). Sul versante penale, il falso giuramento in giudizio è disciplinato dall'art. 371 c.p. Sul piano costituzionale, la sent. Corte cost. 334/1996 ha ridisegnato la formula, eliminando ogni riferimento confessionale in ossequio agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio e Caio sono parti in una controversia per il pagamento di una somma di denaro. Non essendovi prove documentali sufficienti, Tizio deferisce a Caio il giuramento decisorio sulla circostanza che il pagamento non è mai avvenuto. All'udienza fissata, il giudice istruttore ammonisce Caio sulle conseguenze penali del falso giuramento e lo invita formalmente a giurare. Caio si alza in piedi e pronuncia ad alta voce: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti agli uomini, giuro che il pagamento della somma di euro cinquemila non mi è mai stato effettuato da Tizio». Il giudice verbalizza l'atto e, in forza del giuramento prestato, accoglie la domanda di Caio.
In un diverso caso, Sempronio viene invitato a prestare giuramento decisorio deferito dalla controparte, ma rifiuta di alzarsi in piedi e pronuncia la formula sottovoce. Il giudice istruttore rileva l'inosservanza delle forme prescritte dall'art. 238 c.p.c. e dichiara nullo l'atto, fissando una nuova udienza per la regolare prestazione del giuramento, avvertendo Sempronio che il rifiuto ingiustificato produrrebbe gli effetti previsti dall'art. 239 c.p.c.
Domande frequenti
Il giuramento decisorio può essere prestato tramite un rappresentante o un avvocato?
No. L'art. 238 c.p.c. stabilisce espressamente che il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte. Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o delega per questo specifico atto processuale.
Cosa succede se la parte rifiuta di prestare il giuramento?
Il rifiuto di prestare il giuramento decisorio produce gli stessi effetti della soccombenza: il giudice decide la causa in senso contrario alla parte che ha rifiutato, come previsto dall'art. 239 c.p.c.
Quali sono le conseguenze penali del falso giuramento?
Chi giura il falso in giudizio commette il reato di falso giuramento previsto dall'art. 371 del codice penale, punito con la reclusione. Per questo l'art. 238 impone al giudice di ammonire il giurante prima della prestazione.
Perché la formula del giuramento non contiene più il riferimento a Dio?
La Corte costituzionale con sentenza 334/1996 ha dichiarato illegittima la parte della norma che richiamava l'importanza religiosa e il riferimento a Dio, ritenendo tale formulazione lesiva della libertà di coscienza e di religione garantita dagli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione.
Il giudice istruttore è obbligato ad ammonire il giurante?
Sì, l'ammonizione è un adempimento obbligatorio previsto dall'art. 238 c.p.c. Il giudice deve informare il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false prima di invitarlo a giurare.