Testo dell'articoloVigente
Art. 232 c.p.c. – Mancata risposta
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se la parte non risponde all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti.
Ratio della norma
L'art. 232 c.p.c. mira a garantire l'effettività dell'interrogatorio formale come mezzo di prova, scoraggiando comportamenti dilatori o evasivi della parte. La norma bilancia il diritto di difesa con il principio di lealtà processuale: chi si sottrae ingiustificatamente alla chiamata a rispondere sopporta il rischio che i fatti dedotti vengano considerati pacifici.
Analisi del testo
La disposizione si articola in due commi distinti. Il primo attribuisce al collegio, e quindi al giudice che decide nel merito, la facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio qualora la parte non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo. Si tratta di una valutazione discrezionale, non di una confessione automatica: il giudice deve ponderare tale comportamento unitamente a tutti gli altri elementi istruttori acquisiti. Il secondo comma regola l'ipotesi opposta: quando la mancata comparizione è giustificata (per motivi di salute, forza maggiore o analoga causa), il giudice istruttore può disporre l'assunzione dell'interrogatorio in un luogo diverso dalla sede del tribunale, anche presso l'abitazione o il luogo di degenza della parte.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente all'interrogatorio formale deferito ai sensi degli artt. 228-231 c.p.c., e non all'interrogatorio libero previsto dall'art. 117 c.p.c. L'effetto sanzionatorio scatta quando: (a) la parte ritualmente citata non compare all'udienza fissata per l'interrogatorio; (b) la parte compare ma si rifiuta di rispondere; (c) in entrambi i casi manca un giustificato motivo adeguatamente documentato. La valutazione del giustificato motivo spetta al giudice con ampia discrezionalità.
Connessioni con altre norme
L'art. 232 c.p.c. si coordina con l'art. 228 c.p.c. (ammissione dell'interrogatorio formale), l'art. 229 c.p.c. (confessione giudiziale spontanea) e l'art. 230 c.p.c. (svolgimento dell'interrogatorio). Va letto in combinato con l'art. 116 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di valutare liberamente le prove e di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo. Rileva inoltre l'art. 310 c.p.c. in tema di estinzione del processo, poiché l'interrogatorio non espletato per causa della parte non pregiudica la valutazione già effettuata.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di una somma derivante da un contratto di appalto. Nel corso dell'istruttoria, il giudice ammette l'interrogatorio formale di Caio sui fatti costitutivi del credito dedotti da Tizio. Caio, ritualmente citato, non si presenta all'udienza senza fornire alcuna giustificazione. Il collegio, valutati gli altri elementi probatori, tra cui la documentazione contrattuale prodotta da Tizio, ritiene ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e accoglie la domanda.
In un diverso scenario, Sempronia è convenuta in un giudizio di risarcimento del danno. Viene deferito nei suoi confronti interrogatorio formale, ma Sempronia è ricoverata in ospedale e non può presentarsi. Produce tempestivamente certificato medico attestante l'impossibilità a comparire. Il giudice istruttore, riconosciuta la giustificazione, dispone che l'interrogatorio sia assunto presso il reparto ospedaliero dove Sempronia è degente, garantendo così l'acquisizione del mezzo istruttorio senza penalizzare la parte legittimamente impedita.
Domande frequenti
Cosa succede se la parte non si presenta all'interrogatorio formale?
Se la mancata presentazione è ingiustificata, il collegio può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutando tale comportamento insieme agli altri elementi di prova. Non si tratta di un effetto automatico, ma di una facoltà discrezionale del giudice.
Il giudice è obbligato a ritenere ammessi i fatti in caso di assenza ingiustificata?
No. L'art. 232 c.p.c. attribuisce al collegio una mera facoltà, non un obbligo. Il giudice deve valutare il comportamento della parte nel contesto complessivo del materiale istruttorio e può anche non trarne conseguenze negative se gli altri elementi di prova depongono in senso contrario.
Quando la mancata presentazione è considerata giustificata?
È giustificata quando è determinata da cause oggettive indipendenti dalla volontà della parte, come malattia grave, ricovero ospedaliero, forza maggiore o altri impedimenti documentati. La valutazione spetta al giudice istruttore, che verifica la serietà e l'effettività del motivo addotto.
Cosa può fare il giudice se riconosce giustificata l'assenza?
In tal caso il giudice istruttore dispone che l'interrogatorio sia assunto fuori dalla sede giudiziaria, ad esempio presso l'abitazione o il luogo di cura della parte. In questo modo l'istruttoria prosegue senza penalizzare chi è legittimamente impossibilitato a comparire in udienza.
L'art. 232 c.p.c. si applica anche all'interrogatorio libero?
No. La norma riguarda esclusivamente l'interrogatorio formale (artt. 228-231 c.p.c.), che è un vero e proprio mezzo di prova deferito dalla controparte. L'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c., disposto d'ufficio dal giudice per chiarire i fatti, ha natura e disciplina diverse e non soggiace alle conseguenze previste dall'art. 232 c.p.c.