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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.
Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 537 del codice di procedura penale.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 225 - Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela→Cod. proc. civ. art. 227 - Art. 227 c.p.c.: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato su→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento→Articolo 228 Codice di Procedura Civile: Confessione giudiziale→Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento→Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea→Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit→Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio→Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 226 c.p.c. disciplina il contenuto della sentenza che chiude il giudizio di querela di falso, prevedendo conseguenze diverse secondo l'esito.
Ratio della norma
L'articolo 226 c.p.c. chiude il procedimento di querela di falso attribuendo alla sentenza un contenuto dispositivo specifico, calibrato sull'esito dell'accertamento. La norma persegue un duplice scopo: scoraggiare contestazioni strumentali mediante la sanzione pecuniaria a carico del querelante soccombente, e garantire certezza giuridica sul documento, sia conservandolo con annotazione sia eliminandone gli effetti quando la falsità è provata.
Analisi del testo
Il primo comma riguarda il rigetto della querela: il collegio ordina la restituzione del documento sequestrato e dispone che il cancelliere annoti la sentenza sull'originale o sulla copia equipollente, così rendendo opponibile ai terzi l'esito del giudizio. La condanna pecuniaria, da € 2 a € 20, ha natura sanzionatoria e non risarcitoria; il suo importo, rimasto invariato dalla codificazione del 1940, è oggi simbolico ma mantiene funzione deterrente. Il secondo comma disciplina l'accertamento della falsità: in questo caso il collegio, anche d'ufficio, applica l'art. 537 c.p.p., che prevede la distruzione del documento falso, la cancellazione delle scritture false o il ripristino di quelle alterate, a seconda della natura della falsità.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si conclude un giudizio di querela di falso ai sensi degli artt. 221-227 c.p.c., sia in via principale sia in via incidentale nel corso di un processo civile. Si applica tanto ai documenti pubblici quanto alle scritture private riconosciute. Non si applica alle contestazioni di autenticità che non assumono la forma della querela di falso, per le quali valgono le ordinarie regole sull'onere della prova.
Connessioni con altre norme
L'articolo si raccorda con l'art. 221 c.p.c. (proposizione della querela), l'art. 225 c.p.c. (istruzione del giudizio di falso) e, sul versante penalistico, con l'art. 537 c.p.p. che disciplina i provvedimenti sul documento riconosciuto falso. Rilevano inoltre gli artt. 2699 e ss. c.c. sull'efficacia probatoria degli atti pubblici e l'art. 2702 c.c. per le scritture private, che determinano il perimetro dei documenti suscettibili di querela.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio produce in giudizio una scrittura privata autenticata per provare un credito verso Caio. Caio propone querela di falso sostenendo che la firma di Tizio è apocrifa. All'esito della perizia grafologica il collegio rigetta la querela: ordina la restituzione della scrittura a Tizio, dispone che il cancelliere apponga menzione della sentenza sull'originale e condanna Caio alla pena pecuniaria. In un secondo caso, Sempronio impugna con querela di falso un atto pubblico notarile nel quale risulta aver dichiarato di rinunciare a un'eredità. La perizia accerta che la dichiarazione fu inserita successivamente dal notaio: il collegio, accertata la falsità, dispone d'ufficio ai sensi dell'art. 537 c.p.p. la cancellazione della parte alterata e trasmette gli atti alla procura penale.
Domande frequenti
Cosa succede al documento se la querela di falso viene rigettata?
Il collegio ne ordina la restituzione alla parte che lo aveva prodotto e dispone che il cancelliere annoti la sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
A quanto ammonta la pena pecuniaria per il querelante soccombente?
La legge fissa un minimo di € 2 e un massimo di € 20; si tratta di una sanzione processuale, non di un risarcimento del danno.
Cosa prevede l'art. 537 c.p.p. richiamato dall'art. 226 c.p.c.?
L'art. 537 c.p.p. disciplina i provvedimenti sul documento riconosciuto falso: il giudice può ordinarne la distruzione, la cancellazione delle parti false o il ripristino di quelle alterate.
Il collegio può applicare le misure sull'atto falso solo su richiesta di parte?
No. Il secondo comma dell'art. 226 c.p.c. prevede espressamente che il collegio provveda «anche d'ufficio», senza necessità di istanza di parte.
La querela di falso può riguardare qualsiasi documento?
No. Può avere ad oggetto solo documenti dotati di particolare efficacia probatoria: atti pubblici e scritture private autenticate o riconosciute, non documenti privi di forma qualificata.