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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 172 - Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 174 - Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti→Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento→Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro→Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti→Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte→Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze→Art. 168-bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 173 c.p.c. è stato abrogato dalla L. 353/1990; la materia della decadenza per ritardata costituzione è ora regolata dagli artt. 171 e 307 c.p.c.
Ratio della norma
Articolo abrogato dalla L. 353/1990. Nel sistema previgente la disposizione mirava a sanzionare con la decadenza la parte che non si costituiva tempestivamente in giudizio, garantendo celerità e ordine processuale nella fase introduttiva della causa.
Analisi del testo
Prima dell'abrogazione, l'art. 173 c.p.c. disciplinava le conseguenze della ritardata costituzione delle parti, con particolare riguardo agli effetti decadenziali e alla possibilità per la controparte di proseguire il giudizio in contumacia.
Quando si applica
La norma non trova più applicazione. La disciplina sostitutiva è contenuta negli artt. 171 c.p.c. (tardiva costituzione delle parti) e 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività delle parti), che regolano oggi le conseguenze della mancata o ritardata costituzione.
Connessioni con altre norme
I riferimenti attuali sono l'art. 171 c.p.c. sulla tardiva costituzione, l'art. 307 c.p.c. sull'estinzione del processo, nonché gli artt. 290-294 c.p.c. in tema di contumacia.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, convenuto in giudizio, vorrebbe invocare l'art. 173 c.p.c. per far dichiarare la decadenza dell'attore tardivamente costituito: deve invece fare riferimento alla disciplina vigente dell'art. 171 c.p.c.
Caio, attore, si costituisce in ritardo e teme conseguenze ai sensi del vecchio art. 173 c.p.c.; in realtà operano oggi le regole degli artt. 171 e 307 c.p.c.
Sempronio, difensore, deve verificare l'inattività delle parti e gli effetti estintivi del processo applicando l'attuale art. 307 c.p.c. e non la norma abrogata.
Domande frequenti
L'art. 173 c.p.c. è in vigore?
No, è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile.
Cosa disciplinava l'art. 173 c.p.c.?
Disciplinava la decadenza delle parti per ritardata costituzione in giudizio e i relativi effetti processuali.
Qual è la disciplina attuale?
La materia è oggi regolata dagli artt. 171 c.p.c. (tardiva costituzione) e 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività).
Posso ancora citare l'art. 173 c.p.c. in un atto?
No, occorre fare riferimento esclusivamente alle norme vigenti, in particolare agli artt. 171 e 307 c.p.c.
Perché è stato abrogato?
Nell'ambito della riforma del 1990, il legislatore ha riorganizzato la fase introduttiva del processo civile, accorpando la disciplina della tardiva costituzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate