Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’ secondo comma dell’articolo 171-bis e si applica l’articolo 167.

In sintesi

  • La citazione è nulla per vizi della vocatio in ius: omissione/incertezza dei requisiti ex art. 163 nn. 1 e 2, mancata indicazione dell'udienza, termine a comparire inferiore al minimo legale, mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7.
  • Se il convenuto non si costituisce, il giudice rileva d'ufficio la nullità e dispone la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.
  • Se il convenuto si costituisce, la nullità è sanata con effetti retroattivi alla data della notificazione, salva la rimessione in termini per decadenze.
  • Per i vizi dell'editio actionis (omissione/incertezza del petitum ex n. 3 o della causa petendi ex n. 4) il giudice fissa termine perentorio all'attore per integrare la domanda.
  • L'integrazione produce effetti sostanziali e processuali dalla notificazione originaria, preservando gli effetti interruttivi e impeditivi della prescrizione.
Indice dei contenuti

L'art. 164 c.p.c. disciplina la nullità della citazione, distinguendo i vizi della vocatio in ius (sanabili) da quelli dell'editio actionis (rinnovazione o integrazione).

Ratio della norma

L'art. 164 c.p.c. tutela il diritto di difesa del convenuto (art. 24 Cost.) sanzionando con la nullità i vizi della citazione che pregiudicano la corretta instaurazione del contraddittorio o l'identificazione della domanda. La norma bilancia il rigore formale con il principio di conservazione degli atti processuali (art. 156 c.p.c.) e di economia processuale, prevedendo meccanismi di sanatoria e rinnovazione che evitano la caducazione del processo, salvaguardando al contempo gli effetti sostanziali della domanda dalla data della notificazione originaria.

Analisi del testo

La disposizione opera una netta distinzione tra vizi della vocatio in ius (commi 1-3), che attengono alla chiamata in giudizio del convenuto, e vizi dell'editio actionis (commi 4-5), che riguardano l'individuazione della domanda. I primi sono sanati dalla costituzione del convenuto con efficacia retroattiva; i secondi richiedono un'integrazione attiva da parte dell'attore mediante atto notificato, su ordine del giudice con termine perentorio. La rinnovazione ex art. 164 c.p.c. va distinta dalla notificazione nulla disciplinata dall'art. 291 c.p.c.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando l'atto di citazione presenta vizi formali o sostanziali che ne compromettono la funzione. Per i vizi della vocatio in ius la rinnovazione è disposta d'ufficio in caso di mancata costituzione del convenuto; in caso di costituzione, opera la sanatoria automatica. Per i vizi dell'editio actionis il giudice, anche a istanza di parte o d'ufficio, fissa termine perentorio all'attore per l'integrazione, con conseguenze decadenziali in caso di inottemperanza.

Connessioni con altre norme

L'art. 164 c.p.c. va letto in combinato con l'art. 163 c.p.c., che individua i requisiti della citazione la cui violazione è qui sanzionata, e con l'art. 156 c.p.c. sui principi generali della nullità (tassatività e raggiungimento dello scopo). Rilevano altresì l'art. 165 c.p.c. sulla costituzione dell'attore, l'art. 167 c.p.c. sulla comparsa di risposta del convenuto e l'art. 291 c.p.c. sulla rinnovazione della notificazione nulla, istituto distinto ma funzionalmente analogo nella logica conservativa del processo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio notifica a Caio una citazione indicando un termine a comparire di 60 giorni anziché i 120 previsti dall'art. 163-bis c.p.c. Caio non si costituisce: il giudice rileva d'ufficio la nullità ex art. 164 c.p.c. e dispone la rinnovazione della citazione entro termine perentorio, a pena di estinzione del processo. Se invece Caio si costituisce eccependo il vizio, la nullità è sanata retroattivamente, ma può chiedere la rimessione in termini per le difese pregiudicate.

Sempronio cita Tizio per il pagamento di una somma senza indicare con precisione il titolo (contratto, fatto illecito o arricchimento) né esporre i fatti costitutivi della pretesa. Tizio si costituisce eccependo la nullità per vizio dell'editio actionis: il giudice, accertata l'assoluta incertezza del petitum e l'omissione della causa petendi, fissa a Sempronio termine perentorio per integrare la domanda con atto notificato a Tizio, con effetti sostanziali e processuali (interruzione della prescrizione) decorrenti dalla notificazione originaria.

Domande frequenti

Quali sono i vizi della vocatio in ius che determinano la nullità della citazione?

L'omissione o assoluta incertezza dei requisiti ex art. 163 nn. 1 e 2 c.p.c. (indicazione del giudice e delle parti), la mancata indicazione dell'udienza, l'assegnazione di un termine a comparire inferiore al minimo legale e la mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. sulle decadenze.

Cosa accade se il convenuto si costituisce nonostante la citazione nulla?

La costituzione del convenuto sana retroattivamente la nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, con effetti dalla data della notificazione originaria. Il convenuto può tuttavia chiedere la rimessione in termini se il vizio gli ha precluso l'esercizio di poteri processuali soggetti a decadenza.

Qual è la differenza tra rinnovazione ex art. 164 e integrazione della domanda?

La rinnovazione riguarda i vizi della vocatio in ius e impone all'attore di notificare nuovamente l'atto di citazione integralmente. L'integrazione concerne i vizi dell'editio actionis (petitum o causa petendi) e consiste nell'aggiungere o specificare gli elementi mancanti della domanda mediante atto notificato al convenuto.

L'integrazione della domanda fa salvi gli effetti sostanziali della notificazione originaria?

Sì, l'art. 164 ultimo comma c.p.c. prevede espressamente che l'integrazione, se tempestiva, produce gli effetti sostanziali e processuali (tra cui l'interruzione della prescrizione e l'impedimento delle decadenze) dalla data della prima notificazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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