Testo dell'articoloAbrogato
Art. 564 c.p.p. – Tentativo di conciliazione
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale
Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 563 - Art. 563 c.p.p.: Applicazione della pena su richiesta→Cod. proc. pen. art. 565 - Articolo 565 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 562 c.p.p. – Trasformazione del rito (non più presente)→Art. 566 c.p.p. – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo (non più presente)→Art. 561 c.p.p. – Udienza per il giudizio abbreviato (non più presente)→Art. 567 c.p.p. – Dibattimento (non più presente)→Art. 560 c.p.p. – Giudizio abbreviato (non più presente)→Articolo 568 Codice di Procedura Penale: Regole generali→Articolo 559 Codice di Procedura Penale: Dibattimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel tentativo di conciliazione il PM, per reati a querela, convoca querelante e querelato per verificare una possibile remissione della querela.
Ratio
L'art. 564 disciplina il tentativo di conciliazione come meccanismo deflattivo per reati perseguibili a querela (diffamazione, percosse, lesioni, ingiuria, danneggiamento). La ratio è favorire una risoluzione consensuale e riparatoria evitando il processo, poiché questi reati spesso nascono da conflitti interpersonali composti naturalmente.
Analisi
L'articolo prevede un'unica disposizione: il PM, anche senza indagini, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé. Lo scopo è verificare se il querelante intenda rinunciare alla querela e il querelato sia disposto ad accettarne la remissione. Entrambi hanno diritto di farsi assistere da difensori. Non è una udienza formalizzata; è un incontro gestito dal PM.
Quando si applica
Solo per reati perseguibili a querela, non per reati d'ufficio. Il PM ha discrezionalità nel ricorso a questo tentativo; non è obbligatorio. È uno strumento particolarmente utile in fase iniziale, prima di intraprendere indagini costose.
Connessioni
Correlato agli artt. 120 (diritto a querela), 152 (decadenza dalla querela), così come alle norme sulla remissione della querela nel codice penale (art. 172 c.p.). Non rimanda direttamente ad altri articoli procedurali, ma si inserisce nella sequenza logica dei riti alternativi e deflattivi (patteggiamento, giudizio abbreviato, ecc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio presenta querela per diffamazione ai danni di Caio, il quale ha pubblicato commenti offensivi su un social network. Prima di avviare indagini, il PM convoca Tizio e Caio a una riunione di conciliazione negli uffici della procura. Caio offre di rimuovere i commenti e di pagare una somma per il danno. Tizio, soddisfatto, rimette la querela. Il procedimento si estingue senza ulteriori atti.
Caso 2: Caso 2
Sempronio presenta querela per percosse ai danni di Mevio, suo vicino di casa con cui ha avuto litigio. Il PM convoca entrambi con i rispettivi avvocati. Mevio nega la responsabilità e i toni rimangono tesi. La conciliazione non riesce. Il PM procede quindi alle indagini ordinarie e al successivo procedimento.
Domande frequenti
Per quali reati il PM può tentare una conciliazione?
Solo per reati perseguibili a querela, cioè reati come diffamazione, ingiuria, percosse, lesioni leggere, danneggiamento, violazione di domicilio e altri analoghi. Non per reati d'ufficio come furti, rapine, droga.
Posso farmi assistere da un avvocato nel tentativo di conciliazione?
Sì. Sia il querelante che il querelato hanno diritto di farsi assistere da un avvocato durante il tentativo di conciliazione. È fortemente consigliato per proteggere i propri diritti.
Se la conciliazione fallisce, il PM continua le indagini?
Sì. Il fallimento della conciliazione non arresta il procedimento. Il PM procede alle indagini ordinarie secondo le modalità previste.
Se rimetto la querela in conciliazione, posso farla valere più tardi?
No. La remissione della querela è un atto che estingue il procedimento. Una volta remessa, non può essere ritirata e il reato non è più perseguibile.
Il tentativo di conciliazione è pubblico?
No. Si svolge negli uffici del PM e non è un'udienza pubblica. È uno spazio privato e riservato per favorire negoziazioni sincere tra le parti.