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Art. 563 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 s.).
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza (1602 att.). Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’art. 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.
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In sintesi
L'applicazione della pena su richiesta è disciplinata dal titolo II libro VI del c.p.p., con consenso del PM e udienza davanti al giudice.
Ratio
L'art. 563 disciplina l'applicazione della pena su richiesta (comunemente detto 'patteggiamento'), istituto cardine del sistema penale italiano. La ratio è favorire la deflazione processuale mediante consenso: imputato e PM concordano sulla pena applicabile, risparmiando tempo e risorse giudiziarie.
Analisi
Il comma 1 rimanda al titolo II del libro VI (artt. 444 s.) che contiene la disciplina dettagliata. Il comma 2 regola la procedura se richiesta durante indagini: il PM decide entro 5 giorni. Se consente, formula l'imputazione e trasmette atti al giudice per le indagini preliminari, fissando udienza con notificazione almeno 5 giorni prima. Il comma 3 stabilisce che se le condizioni non sussistono, si applica la trasformazione (art. 562). Il comma 4 attribuisce competenza al giudice del dibattimento se la richiesta è dopo il termine ordinario.
Quando si applica
Si applica quando imputato e PM concordano sulla pena. Non è una facoltà del giudice, ma un diritto dell'imputato se il PM consente. Non è ammissibile se la pena sarebbe superiore a certi limiti (criterio della proporzione, desumibile dalle norme sulle condizioni).
Connessioni
Rimanda direttamente agli artt. 444-450 (disciplina patteggiamento), artt. 555-562 (decreti di citazione e trasformazione), art. 420 (camera di consiglio). Correlato agli artt. 560-561 (giudizio abbreviato), 558 (giudizio direttissimo).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra patteggiamento (applicazione della pena) e giudizio abbreviato?
Nel patteggiamento imputato e PM concordano sulla pena; il giudice la applica senza giudizio. Nel giudizio abbreviato il giudice esamina gli atti e decide se condannare o assolvere. Nel patteggiamento non c'è dibattimento, nel giudizio abbreviato sì (in camera di consiglio).
Il PM può negare il consenso al patteggiamento?
Sì. Il PM ha discrezionalità: può negare il consenso entro 5 giorni dalla richiesta. In tal caso, il procedimento prosegue come processo ordinario.
Se accetto il patteggiamento, posso poi appellare la sentenza?
No. L'accettazione del patteggiamento è definitiva: non è ammesso appello. È una conseguenza della scelta consapevole dell'imputato di rinunciare al giudizio.
Quale pena deve essere accordata nel patteggiamento?
È negoziata tra imputato e PM, ma deve rispettare i limiti di legge: non può superare certi massimi (variano secondo la gravità) e il giudice verifica che sia proporzionata al reato.
Nel patteggiamento viene emessa una sentenza?
Sì. Il giudice emette una sentenza di condanna con la pena concordata. È una sentenza a tutti gli effetti, ma senza dibattimento sulla responsabilità.
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