Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 563 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Codice di procedura penale

Articolo non più presente. La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il libro VIII dell’atto, che oggi comprende gli articoli da 549 a 559: questa numerazione non compare più nel testo vigente. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso.

Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza.

Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’articolo 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera e), è competente a decidere il giudice del dibattimento

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Penale.
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In sintesi

  • L'applicazione della pena su richiesta è un rito alternativo dove PM e imputato concordano sulla pena senza giudizio
  • Se richiesta durante indagini, il PM decide entro 5 giorni; se consente, trasmette atti al giudice per le indagini preliminari
  • Se la richiesta è formulata dopo il termine ordinario (art. 555 comma 1 lett. e), è competente il giudice del dibattimento
  • Se non sussistono condizioni per l'applicazione, si procede a trasformazione secondo l'art. 562
Indice dei contenuti

L'applicazione della pena su richiesta è disciplinata dal titolo II libro VI del c.p.p., con consenso del PM e udienza davanti al giudice.

Ratio

L'art. 563 disciplina l'applicazione della pena su richiesta (comunemente detto 'patteggiamento'), istituto cardine del sistema penale italiano. La ratio è favorire la deflazione processuale mediante consenso: imputato e PM concordano sulla pena applicabile, risparmiando tempo e risorse giudiziarie.

Analisi

Il comma 1 rimanda al titolo II del libro VI (artt. 444 s.) che contiene la disciplina dettagliata. Il comma 2 regola la procedura se richiesta durante indagini: il PM decide entro 5 giorni. Se consente, formula l'imputazione e trasmette atti al giudice per le indagini preliminari, fissando udienza con notificazione almeno 5 giorni prima. Il comma 3 stabilisce che se le condizioni non sussistono, si applica la trasformazione (art. 562). Il comma 4 attribuisce competenza al giudice del dibattimento se la richiesta è dopo il termine ordinario.

Quando si applica

Si applica quando imputato e PM concordano sulla pena. Non è una facoltà del giudice, ma un diritto dell'imputato se il PM consente. Non è ammissibile se la pena sarebbe superiore a certi limiti (criterio della proporzione, desumibile dalle norme sulle condizioni).

Connessioni

Rimanda direttamente agli artt. 444-450 (disciplina patteggiamento), artt. 555-562 (decreti di citazione e trasformazione), art. 420 (camera di consiglio). Correlato agli artt. 560-561 (giudizio abbreviato), 558 (giudizio direttissimo).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è indagato per appropriazione indebita

Il suo avvocato, durante le indagini, propone al PM una richiesta di applicazione della pena su richiesta per una condanna a 8 mesi con sospensione condizionale. Il PM valuta gli atti e acconsente. Tizio comparisce davanti al giudice per le indagini preliminari che, verificate le condizioni, applica la pena concordata. Nessun dibattimento pubblico.

Caso 2: Caso 2

Caio è processato in dibattimento ordinario e, nel corso dell'udienza, l'avvocato formula richiesta di applicazione della pena su richiesta. Il PM consente (ad esempio per sopravvenuta scadenza dei termini di prescrizione in parte). Il giudice del dibattimento verifica le condizioni e applica la pena concordata di 18 mesi di detenzione.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra patteggiamento (applicazione della pena) e giudizio abbreviato?

Nel patteggiamento imputato e PM concordano sulla pena; il giudice la applica senza giudizio. Nel giudizio abbreviato il giudice esamina gli atti e decide se condannare o assolvere. Nel patteggiamento non c'è dibattimento, nel giudizio abbreviato sì (in camera di consiglio).

Il PM può negare il consenso al patteggiamento?

Sì. Il PM ha discrezionalità: può negare il consenso entro 5 giorni dalla richiesta. In tal caso, il procedimento prosegue come processo ordinario.

Se accetto il patteggiamento, posso poi appellare la sentenza?

No. L'accettazione del patteggiamento è definitiva: non è ammesso appello. È una conseguenza della scelta consapevole dell'imputato di rinunciare al giudizio.

Quale pena deve essere accordata nel patteggiamento?

È negoziata tra imputato e PM, ma deve rispettare i limiti di legge: non può superare certi massimi (variano secondo la gravità) e il giudice verifica che sia proporzionata al reato.

Nel patteggiamento viene emessa una sentenza?

Sì. Il giudice emette una sentenza di condanna con la pena concordata. È una sentenza a tutti gli effetti, ma senza dibattimento sulla responsabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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