Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 152 c.p.c. – Termini legali e termini giudiziari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 151 - Art. 151 c.p.c.: Forme di notificazione ordinate dal giudice→Cod. proc. civ. art. 153 - Art. 153 c.p.c.: Improrogabilità dei termini perentori→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 150 c.p.c.: Notificazione per pubblici proclami→Art. 154 c.p.c.: Prorogabilità del termine ordinatorio→Art. 149-bis c.p.c.: Notificazione a mezzo posta elettronica→Art. 149 c.p.c.: Notificazione a mezzo del servizio postale→Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini→Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione→Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 152 c.p.c. distingue tra termini legali e giudiziari: i termini fissati dalla legge sono ordinatori, salvo dichiarazione espressa di perentorietà; il giudice fissa termini a pena di decadenza solo
Ratio della norma
L'art. 152 c.p.c. presidia il principio di legalità dei termini processuali, garantendo certezza del diritto e parità delle parti. La norma riserva alla legge la fonte primaria di disciplina dei termini, attribuendo al giudice un potere derivato e tipizzato. La presunzione di ordinatorietà dei termini legali risponde all'esigenza di temperare il rigore formale del processo, evitando che l'inosservanza di un termine determini automaticamente la decadenza in assenza di un'esplicita scelta legislativa in tal senso.
Analisi del testo
La disposizione si articola in tre nuclei. Il primo comma stabilisce la riserva di legge sui termini processuali. Il secondo riconosce al giudice il potere di fissare termini, subordinandolo però al limite della previsione legislativa quando si tratti di termini a pena di decadenza, che richiedono un'autorizzazione espressa. Il terzo comma (introdotto dalla riforma) codifica la regola interpretativa fondamentale: i termini legali sono ordinatori, salvo che la legge li qualifichi espressamente perentori. La perentorietà non si presume mai e non può desumersi in via analogica.
Quando si applica
La norma trova applicazione in ogni fase del processo civile (cognizione, esecuzione, cautelare, impugnazioni) e si estende per richiamo ai procedimenti speciali. Rileva tipicamente nei termini per il deposito di memorie, comparse, istanze, e nell'individuazione del regime del termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c. La distinzione è decisiva per stabilire se l'atto tardivo possa essere ammesso, eventualmente previa proroga ex art. 154 c.p.c., oppure sia colpito da decadenza non sanabile se non tramite rimessione in termini.
Connessioni con altre norme
L'art. 152 c.p.c. dialoga con l'art. 153 c.p.c., che afferma l'improrogabilità dei termini perentori e disciplina la rimessione in termini, e con l'art. 154 c.p.c., che consente la proroga dei termini ordinatori prima della scadenza. L'art. 155 c.p.c. detta il computo dei termini, mentre l'art. 294 c.p.c. regola la rimessione in termini della parte contumace. Significativi anche i collegamenti con gli artt. 326 e 327 c.p.c. in tema di termini per impugnare, espressamente perentori.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra termine ordinatorio e termine perentorio?
Il termine ordinatorio e' prorogabile dal giudice prima della scadenza ex art. 154 c.p.c. e la sua inosservanza non comporta automatica decadenza; il termine perentorio e' invece improrogabile e la sua violazione determina la decadenza dall'atto, salva rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Il giudice può sempre fissare termini a pena di decadenza?
No. L'art. 152, comma 2, c.p.c. consente al giudice di fissare termini perentori solo quando la legge espressamente lo autorizza. In mancanza di tale autorizzazione legislativa, il termine fissato dal giudice e' ordinatorio.
Come si stabilisce se un termine legale e' perentorio?
La perentorietà non si presume: deve risultare da un'espressa qualificazione legislativa. In assenza di tale qualificazione, il termine e' ordinatorio per espressa disposizione dell'art. 152, comma 3, c.p.c., e non e' ammessa interpretazione analogica.
Cosa accade se si lascia scadere un termine ordinatorio?
La scadenza del termine ordinatorio non comporta decadenza automatica, ma il giudice può valutare le conseguenze processuali. La proroga e' ammessa solo se richiesta prima della scadenza ex art. 154 c.p.c.; dopo la scadenza, l'atto può essere comunque ammesso salvo specifiche preclusioni.
L'art. 152 c.p.c. si applica anche ai procedimenti speciali?
Si, in virtù del rinvio generale alle norme del processo di cognizione contenuto nelle discipline dei procedimenti speciali, l'art. 152 c.p.c. costituisce regola generale applicabile salvo deroghe espresse, anche nel rito del lavoro, nei procedimenti cautelari e nelle esecuzioni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate