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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 123 - Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore→Cod. proc. civ. art. 125 - Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:→Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale→Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme→Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza→Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza→Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica→Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sordo, il muto o il sordomuto può essere interrogato per iscritto; il giudice nomina ove necessario un interprete specializzato.
Ratio della norma
L'art. 124 c.p.c. adatta le modalità di audizione processuale alle esigenze comunicative di chi non può esprimersi oralmente o non può percepire la comunicazione verbale. La ratio è garantire che la disabilità sensoriale non diventi un ostacolo all'esercizio del diritto di difesa o alla corretta acquisizione delle dichiarazioni rilevanti per il giudizio, in attuazione dell'art. 24 Cost. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Analisi del testo
Il primo comma prevede che le interrogazioni e le risposte «possono» essere fatte per iscritto: il termine indica una facoltà adattiva del giudice, non un obbligo assoluto, lasciando spazio a soluzioni diverse ove la situazione concreta lo consenta. Il secondo comma introduce il ricorso all'interprete «quando occorre», formula che rimette al giudice la valutazione caso per caso: se il soggetto è in grado di comunicare per iscritto in italiano senza ausili, l'interprete non è necessario; se invece occorrono modalità specializzate, ad esempio la lingua dei segni italiana (LIS), la nomina diventa indispensabile. Il rinvio all'art. 122, ultimo comma, c.p.c. assoggetta l'interprete al medesimo giuramento previsto per l'interprete linguistico, unificando il regime di responsabilità.
Quando si applica
La norma si applica in ogni procedimento civile in cui debba essere sentita una persona affetta da sordità, mutismo o sordomutismo: come parte, testimone, consulente tecnico di parte, o altro soggetto la cui audizione sia rilevante per il giudizio. Trova applicazione sia nel processo ordinario di cognizione sia nei procedimenti speciali e camerali.
Connessioni con altre norme
L'art. 124 c.p.c. si coordina con l'art. 122 c.p.c. al quale rinvia per il giuramento dell'interprete, e con l'art. 123 c.p.c. sul traduttore. Va letto in collegamento con l'art. 24 Cost. (diritto di difesa), con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009) e con la normativa sul processo telematico, che può offrire strumenti comunicativi integrativi. Analoghe previsioni si trovano nell'art. 144 c.p.p. per il processo penale.
Domande frequenti
Un sordo può sempre comunicare per iscritto in udienza?
Sì, se è in grado di leggere e scrivere in italiano. L'art. 124 c.p.c. prevede espressamente questa modalità come strumento ordinario di adattamento. Se invece il soggetto non padroneggia la scrittura, il giudice nomina un interprete specializzato.
Chi è l'interprete previsto dall'art. 124 c.p.c.?
È un soggetto in grado di comunicare con la persona sorda, muta o sordomuta attraverso modalità specializzate, come la lingua dei segni italiana (LIS) o altre tecniche augmentative. Deve prestare giuramento come l'interprete linguistico ex art. 122 c.p.c.
La norma si applica anche ai testimoni, oltre che alle parti?
Sì. La disposizione si riferisce a chiunque deve essere sentito nel procedimento, quindi si applica sia alle parti sia ai testimoni, ai consulenti tecnici di parte e a qualsiasi altro soggetto la cui audizione sia necessaria.
Cosa succede se il giudice omette di adottare le misure previste dall'art. 124 c.p.c.?
L'omissione può integrare una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e costituire motivo di nullità dell'atto processuale compiuto in violazione della norma, se la parte dimostra che l'inosservanza ha pregiudicato la sua partecipazione effettiva al giudizio.
Esistono norme analoghe nel processo penale?
Sì. L'art. 144 c.p.p. prevede disposizioni analoghe per il processo penale, riconoscendo al sordo, al muto e al sordomuto le stesse modalità adattive di comunicazione in udienza.
Fonti consultate: 1 fonte verificate