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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati .
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 119 - Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione→Cod. proc. civ. art. 121 - Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose→Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:→Art. 117 c.p.c.: Interrogatorio non formale delle parti→Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore→Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove→Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto→Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali, radio, TV o siti web a spese del soccombente, quando serve a riparare il danno subito.
Ratio della norma
L'art. 120 c.p.c. persegue una finalità riparatoria: la pubblicazione della sentenza non è una sanzione accessoria automatica, ma uno strumento che il giudice può attivare quando la diffusione pubblica della decisione è idonea a rimediare al pregiudizio subito dal vincitore. È il caso tipico dei danni all'onore, alla reputazione commerciale o professionale, in cui la sola condanna al risarcimento pecuniario non ripara integralmente il torto.
Analisi del testo
La norma richiede tre presupposti cumulativi: (1) una decisione di merito (non atti cautelari o interlocutori); (2) l'idoneità della pubblicazione a contribuire alla riparazione del danno; (3) l'istanza di parte, poiché il giudice non può disporla d'ufficio. Il riferimento all'art. 96 c.p.c., responsabilità aggravata per lite temeraria, è stato inserito per estendere espressamente lo strumento anche ai danni processuali da abuso del diritto d'azione. Le modalità (estratto, comunicazione; carta stampata, radio, TV, web) sono designate dal giudice, che valuta discrezionalmente quali testate o siti siano idonei alla concreta riparazione.
Quando si applica
Lo strumento è tipicamente invocato in cause per diffamazione, concorrenza sleale, violazione di marchio o reputazione aziendale, quando la notizia del torto si è diffusa e occorre che altrettanto si diffonda la smentita giudiziale. Può accompagnare una condanna risarcitoria ordinaria oppure, ove ricorrano i presupposti, aggiungersi alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Connessioni con altre norme
L'art. 120 c.p.c. si coordina con: art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata, esplicitamente richiamato); art. 2600 c.c. (pubblicazione della sentenza in materia di concorrenza sleale, che prevede un analogo meccanismo sostanziale); art. 126 c.p. (pubblicazione della sentenza penale di condanna); artt. 156 e 166 c.p.i. (pubblicazione della sentenza in materia di proprietà industriale). In ambito di protezione dei dati personali rileva anche il coordinamento con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i contenuti pubblicati online.
Domande frequenti
Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza senza che nessuna parte lo chieda?
No. L'art. 120 c.p.c. richiede espressamente l'istanza di parte: il giudice non può disporla d'ufficio. È quindi onere della parte interessata formularla, di norma nelle conclusioni o nell'atto introduttivo.
La pubblicazione della sentenza è obbligatoria ogni volta che c'è una condanna al risarcimento?
No. Il giudice valuta discrezionalmente se la pubblicazione sia idonea a contribuire alla riparazione del danno nel caso concreto. Non è una conseguenza automatica della condanna, ma uno strumento aggiuntivo attivabile solo quando utile a tale scopo.
Chi sceglie su quali giornali o siti pubblicare la sentenza?
Il giudice designa le testate giornalistiche, le emittenti radiofoniche o televisive e i siti internet, scegliendo i canali più adeguati alla riparazione del danno, tenuto conto della diffusione originaria della notizia lesiva e del pubblico da raggiungere.
Cosa succede se il soccombente non pubblica la sentenza nel termine fissato dal giudice?
La parte vincitrice può provvedere autonomamente alla pubblicazione. Le spese sostenute sono a carico del soccombente inadempiente, che è tenuto a rimborsarle: si tratta di un diritto di ripetizione riconosciuto direttamente dalla norma.
L'art. 120 c.p.c. si applica anche alle cause per diffamazione online?
Sì. La norma include espressamente i siti internet tra i canali di pubblicazione, rendendola applicabile anche alle cause in cui il danno reputazionale si è prodotto o diffuso attraverso mezzi digitali. Il giudice può designare gli stessi siti o piattaforme su cui era apparso il contenuto lesivo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate