Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati .
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 119 - Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione→Cod. proc. civ. art. 121 - Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose→Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:→Art. 117 c.p.c.: Interrogatorio non formale delle parti→Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore→Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove→Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto→Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali, radio, TV o siti web a spese del soccombente, quando serve a riparare il danno subito.
Ratio della norma
L'art. 120 c.p.c. persegue una finalità riparatoria: la pubblicazione della sentenza non è una sanzione accessoria automatica, ma uno strumento che il giudice può attivare quando la diffusione pubblica della decisione è idonea a rimediare al pregiudizio subito dal vincitore. È il caso tipico dei danni all'onore, alla reputazione commerciale o professionale, in cui la sola condanna al risarcimento pecuniario non ripara integralmente il torto.
Analisi del testo
La norma richiede tre presupposti cumulativi: (1) una decisione di merito (non atti cautelari o interlocutori); (2) l'idoneità della pubblicazione a contribuire alla riparazione del danno; (3) l'istanza di parte, poiché il giudice non può disporla d'ufficio. Il riferimento all'art. 96 c.p.c., responsabilità aggravata per lite temeraria, è stato inserito per estendere espressamente lo strumento anche ai danni processuali da abuso del diritto d'azione. Le modalità (estratto, comunicazione; carta stampata, radio, TV, web) sono designate dal giudice, che valuta discrezionalmente quali testate o siti siano idonei alla concreta riparazione.
Quando si applica
Lo strumento è tipicamente invocato in cause per diffamazione, concorrenza sleale, violazione di marchio o reputazione aziendale, quando la notizia del torto si è diffusa e occorre che altrettanto si diffonda la smentita giudiziale. Può accompagnare una condanna risarcitoria ordinaria oppure, ove ricorrano i presupposti, aggiungersi alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Connessioni con altre norme
L'art. 120 c.p.c. si coordina con: art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata, esplicitamente richiamato); art. 2600 c.c. (pubblicazione della sentenza in materia di concorrenza sleale, che prevede un analogo meccanismo sostanziale); art. 126 c.p. (pubblicazione della sentenza penale di condanna); artt. 156 e 166 c.p.i. (pubblicazione della sentenza in materia di proprietà industriale). In ambito di protezione dei dati personali rileva anche il coordinamento con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i contenuti pubblicati online.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, titolare di un'impresa artigiana, viene accusato pubblicamente da Caio, suo ex fornitore, di truffa contrattuale attraverso articoli su un sito di settore molto letto. Tizio agisce in giudizio e ottiene sentenza favorevole: il giudice, su sua istanza, ordina a Caio di pubblicare per estratto la sentenza sullo stesso sito e su una testata locale a proprie spese, così da raggiungere il medesimo pubblico che aveva letto le accuse infondate.
Sempronia, avvocata, viene convenuta in giudizio da un cliente con un'azione manifestamente infondata e strumentale a danneggiarla professionalmente. Il giudice condanna il cliente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e, su istanza di Sempronia, ordina la pubblicazione della sentenza su un quotidiano online del foro, contribuendo così a riparare il danno reputazionale subito nell'ambiente professionale.
Domande frequenti
Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza senza che nessuna parte lo chieda?
No. L'art. 120 c.p.c. richiede espressamente l'istanza di parte: il giudice non può disporla d'ufficio. È quindi onere della parte interessata formularla, di norma nelle conclusioni o nell'atto introduttivo.
La pubblicazione della sentenza è obbligatoria ogni volta che c'è una condanna al risarcimento?
No. Il giudice valuta discrezionalmente se la pubblicazione sia idonea a contribuire alla riparazione del danno nel caso concreto. Non è una conseguenza automatica della condanna, ma uno strumento aggiuntivo attivabile solo quando utile a tale scopo.
Chi sceglie su quali giornali o siti pubblicare la sentenza?
Il giudice designa le testate giornalistiche, le emittenti radiofoniche o televisive e i siti internet, scegliendo i canali più adeguati alla riparazione del danno, tenuto conto della diffusione originaria della notizia lesiva e del pubblico da raggiungere.
Cosa succede se il soccombente non pubblica la sentenza nel termine fissato dal giudice?
La parte vincitrice può provvedere autonomamente alla pubblicazione. Le spese sostenute sono a carico del soccombente inadempiente, che è tenuto a rimborsarle: si tratta di un diritto di ripetizione riconosciuto direttamente dalla norma.
L'art. 120 c.p.c. si applica anche alle cause per diffamazione online?
Sì. La norma include espressamente i siti internet tra i canali di pubblicazione, rendendola applicabile anche alle cause in cui il danno reputazionale si è prodotto o diffuso attraverso mezzi digitali. Il giudice può designare gli stessi siti o piattaforme su cui era apparso il contenuto lesivo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate