Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

In sintesi

  • La parte può farsi assistere da uno o più avvocati nel processo civile.
  • È ammessa anche l'assistenza di un consulente tecnico di parte (CTP).
  • Il CTP interviene nei casi e con le modalità previste dal codice.
  • Il CTP affianca il CTU nominato dal giudice per tutelare gli interessi della parte.
  • La norma garantisce l'equilibrio tecnico tra le parti nel contraddittorio.
Indice dei contenuti

L'art. 87 c.p.c. consente alla parte di farsi assistere da uno o più avvocati e, nei casi previsti, da un consulente tecnico di parte.

Ratio della norma

L'art. 87 c.p.c. sancisce il diritto della parte di avvalersi di un sostegno tecnico-professionale nel processo civile. La norma risponde all'esigenza di garantire un equilibrio tra le parti e un corretto svolgimento del contraddittorio: l'avvocato assicura la difesa giuridica, il consulente tecnico di parte (CTP) integra le competenze specialistiche nei giudizi in cui rilevano questioni di fatto non strettamente giuridiche.

Analisi del testo

La disposizione prevede due distinte figure di assistenza. La prima è quella dell'avvocato: la parte può farsi assistere da uno o più difensori, nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e difesa tecnica (artt. 82-86 c.p.c.). La seconda è quella del consulente tecnico di parte, ammessa nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice, con rinvio espresso alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio (artt. 191-201 c.p.c.), nell'ambito della quale il CTP svolge una funzione di controllo critico e di apporto scientifico.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i giudizi civili in cui è consentita o prescritta la difesa tecnica. L'assistenza di più avvocati è tipicamente ammessa in cause di elevata complessità giuridica o di rilevante valore economico. Il ricorso al CTP trova applicazione tipica nelle controversie in materia di costruzioni, valutazioni immobiliari, accertamenti contabili, perizie medico-legali e, in generale, ogni volta che il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 61 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 87 c.p.c. va letto in combinato disposto con: gli artt. 82-86 c.p.c. (capacità processuale e difesa tecnica); l'art. 61 c.p.c. (facoltà del giudice di nominare un CTU); gli artt. 191-201 c.p.c. (procedimento di consulenza tecnica d'ufficio); l'art. 194 c.p.c., che disciplina le modalità operative del CTU e il ruolo partecipativo dei consulenti di parte; nonché l'art. 92 disp. att. c.p.c. in tema di attività dei consulenti tecnici.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Caso 1. Tizio conviene Caio per vizi nella costruzione di un capannone industriale. Il giudice nomina un CTU ingegnere. Tizio si avvale della facoltà riconosciuta dall'art. 87 c.p.c. e nomina un proprio consulente tecnico di parte, anch'egli ingegnere, che partecipa alle operazioni peritali e deposita osservazioni critiche alla relazione del CTU.

Caso 2. Sempronia agisce contro una clinica per responsabilità medica. Vista la complessità della causa, incarica due avvocati, uno specializzato in responsabilità civile e uno in diritto sanitario, e nomina altresì un medico legale come CTP. Entrambe le figure di assistenza previste dall'art. 87 c.p.c. operano in modo coordinato a tutela della sua posizione processuale.

Caso 3. Caio è convenuto in un giudizio di scioglimento di società con Sempronio. Il tribunale dispone una consulenza tecnica contabile. Caio, avvalendosi dell'art. 87 c.p.c., nomina un dottore commercialista come CTP con il compito di verificare i conteggi del CTU e segnalare eventuali errori metodologici nelle valutazioni delle quote societarie.

Domande frequenti

Quanti avvocati può nominare una parte nel processo civile?

L'art. 87 c.p.c. non fissa un numero massimo: la parte può farsi assistere da uno o più avvocati, in base alle proprie esigenze difensive e alla complessità della causa.

Il consulente tecnico di parte è obbligatorio?

No. Il CTP è una facoltà, non un obbligo. La parte sceglie liberamente se avvalersi di un proprio consulente tecnico, tipicamente quando il giudice ha già nominato un CTU e la causa richiede valutazioni specialistiche.

Quale differenza c'è tra CTU e CTP?

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è nominato dal giudice ed è ausiliario del giudice stesso. Il consulente tecnico di parte (CTP) è nominato dalla parte e svolge una funzione di controllo e supporto nell'interesse di chi lo ha incaricato, partecipando alle operazioni peritali.

In quali cause può intervenire il consulente tecnico di parte?

In linea generale, il CTP può essere nominato in tutti i procedimenti in cui il giudice dispone una consulenza tecnica d'ufficio, come controversie in materia edilizia, medico-legale, contabile o di stima di beni.

Il CTP può partecipare alle operazioni del CTU?

Sì. Ai sensi dell'art. 194 c.p.c., il CTU compie le indagini anche in presenza dei consulenti di parte, i quali possono formulare osservazioni e rilievi. Il CTP può inoltre presentare una propria relazione al giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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