Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 c.p.c. – Attività dell’ufficiale giudiziario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

In sintesi

  • L'ufficiale giudiziario è un ausiliare del giudice con funzioni operative.
  • Assiste il giudice durante le udienze.
  • Esegue gli ordini impartiti dal giudice nel corso del processo.
  • Provvede alla notificazione degli atti processuali.
  • Svolge ogni altra incombenza attribuita dalla legge.
Indice dei contenuti

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice, esegue i suoi ordini e provvede alle notificazioni degli atti processuali.

Ratio della norma

L'art. 59 c.p.c. individua il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale figura ausiliaria indispensabile per il corretto svolgimento del processo civile. La norma risponde all'esigenza di affiancare all'organo giudicante un soggetto deputato all'esecuzione materiale degli atti processuali, garantendo così l'effettività dei provvedimenti del giudice e la regolare circolazione degli atti tra le parti. La disposizione ha natura organizzativa e riflette la tradizionale separazione tra funzione decisoria, riservata al giudice, e funzione esecutiva, affidata all'ufficiale giudiziario.

Analisi del testo

La norma descrive tre categorie di attribuzioni. La prima è l'assistenza in udienza: l'ufficiale giudiziario presenzia alle udienze, garantendo l'ordine e supportando il giudice nelle operazioni materiali (ad esempio, la gestione dei fascicoli). La seconda è l'esecuzione degli ordini del giudice: si tratta di ogni attività materiale che il giudice disponga nel corso del procedimento, come l'accompagnamento coattivo di un teste o l'accesso a luoghi per ispezioni. La terza è la notificazione degli atti: funzione storicamente centrale, oggi in parte affiancata dalla notifica a mezzo PEC da parte degli avvocati (art. 149-bis c.p.c.) e dalla notificazione diretta. La clausola di chiusura («altri incombenze che la legge gli attribuisce») consente di assorbire tutte le competenze sparse nel codice e nelle leggi speciali, tra cui le attività esecutive disciplinate dal Libro III del c.p.c.

Quando si applica

L'art. 59 c.p.c. trova applicazione in ogni procedimento civile ordinario e in quelli a esso assimilati. L'ufficiale giudiziario interviene tipicamente: (a) durante le udienze di trattazione, istruzione e decisione; (b) nella fase di notifica degli atti introduttivi, degli atti endoprocessuali e dei provvedimenti del giudice; (c) nell'ambito del processo esecutivo, dove svolge un ruolo centrale nell'espropriazione forzata mobiliare e negli sfratti; (d) in occasione di accessi, ispezioni o altre attività disposte dal giudice. In linea generale, la norma opera ogni volta che il processo richiede un'attività materiale che non spetti direttamente al giudice o alle parti.

Connessioni con altre norme

L'art. 59 c.p.c. va letto in combinato disposto con: art. 57 c.p.c. (ausiliari del giudice in generale); art. 60 c.p.c. (astensione e ricusazione degli ausiliari); artt. 137 ss. c.p.c. (disciplina delle notificazioni); art. 149-bis c.p.c. (notificazione a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario); artt. 513 ss. c.p.c. (pignoramento mobiliare, dove l'ufficiale giudiziario riveste un ruolo operativo essenziale); D.P.R. 1229/1959 (ordinamento degli ufficiali giudiziari), che integra e specifica le attribuzioni richiamate in via generale dall'art. 59.

Casi pratici

Caso 1: Notifica dell'atto di citazione

Tizio intende convenire in giudizio Caio per il risarcimento di un danno da inadempimento contrattuale. Il suo avvocato redige l'atto di citazione e, non potendo o non volendo procedere alla notifica a mezzo PEC, si rivolge all'ufficiale giudiziario dell'ufficio notifiche (UNEP) competente. L'ufficiale giudiziario, in applicazione dell'art. 59 c.p.c. e degli artt. 137 ss. c.p.c., provvede materialmente alla notifica dell'atto a Caio, documentando l'attività con la relata di notifica. Il processo può così prendere avvio regolarmente.

Caso 2: Assistenza durante l'udienza istruttoria

Nel corso di un'udienza per l'assunzione della prova testimoniale, il giudice dispone che il teste Sempronio, già citato e comparso, venga allontanato dall'aula durante la deposizione del primo testimone, per evitare che ne venga influenzato. L'ufficiale giudiziario presente in udienza esegue materialmente l'ordine del giudice, accompagnando Sempronio in un'area d'attesa e garantendo che rientri solo al momento della propria deposizione. Si tratta di una tipica attività di assistenza in udienza ai sensi dell'art. 59 c.p.c.

Caso 3: Pignoramento mobiliare presso il debitore

Caio ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di Tizio, che non ha pagato. Avviata la procedura esecutiva, l'ufficiale giudiziario si reca presso l'abitazione di Tizio per procedere al pignoramento dei beni mobili. In forza della clausola generale dell'art. 59 c.p.c. e delle disposizioni degli artt. 513 ss. c.p.c., l'ufficiale giudiziario individua, descrive e vincola i beni pignorabili, redigendo il relativo verbale.

Domande frequenti

Chi è l'ufficiale giudiziario nel processo civile?

È un funzionario statale che svolge funzioni ausiliarie rispetto al giudice. Ai sensi dell'art. 59 c.p.c., assiste il giudice in udienza, esegue i suoi ordini e provvede alle notificazioni degli atti processuali, oltre a ogni altra incombenza prevista dalla legge.

Qual è la differenza tra ufficiale giudiziario e cancelliere?

Entrambi sono ausiliari del giudice, ma con funzioni distinte. Il cancelliere (artt. 57-58 c.p.c.) cura la documentazione degli atti processuali e la tenuta dei registri. L'ufficiale giudiziario (art. 59 c.p.c.) svolge prevalentemente attività materiali ed esecutive, come notifiche, pignoramenti e assistenza in udienza.

L'ufficiale giudiziario è l'unico soggetto che può notificare gli atti?

No. L'orientamento prevalente in dottrina e prassi riconosce che la notifica può avvenire anche tramite avvocato a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.) o mediante servizio postale diretto. L'ufficiale giudiziario resta il soggetto di riferimento per le notificazioni tradizionali e per quelle che richiedono accesso fisico al destinatario.

Cosa accade se l'ufficiale giudiziario commette un errore nella notifica?

Una notifica irregolare può determinare la nullità dell'atto notificato, salva la possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). La responsabilità dell'ufficiale giudiziario per i danni causati da irregolarità nell'esercizio delle sue funzioni è disciplinata in via generale dalle norme sulla responsabilità degli impiegati pubblici.

L'ufficiale giudiziario può rifiutarsi di eseguire un ordine del giudice?

Tipicamente no: l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare esecuzione agli ordini del giudice nell'ambito del processo. Può tuttavia astenersi in presenza di cause di incompatibilità previste dalla legge (art. 60 c.p.c.), analogamente agli altri ausiliari del giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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