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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26-bis c.p.c. – Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede .
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 26 - Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forz…→Cod. proc. civ. art. 27 - Art. 27 c.p.c.: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 25 c.p.c.: Foro della pubblica amministrazione→Art. 28 c.p.c.: Foro stabilito per accordo delle parti→Art. 24 c.p.c.: Foro per le cause relative alle gestioni tutelar→Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti→Art. 23 c.p.c.: Foro per le cause tra soci e tra condomini→Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto→Art. 30-bis c.p.c.: Disposizioni per i procedimenti riguardanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Determina la competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti secondo la localizzazione del terzo debitore.
Ratio
L'articolo 26-bis del codice di procedura civile introduce una regola speciale di competenza per l'espropriazione forzata di crediti. La ratio è quella di distinguere fra crediti verso la pubblica amministrazione e crediti ordinari, garantendo in entrambi i casi una competenza territoriale stabile e prevedibile. Per i crediti verso la pubblica amministrazione, la competenza del giudice nel luogo dove il terzo debitore (l'amministrazione) ha sede assicura che il giudice possa coordinare con l'ufficio amministrativo competente.
Analisi
La norma è strutturata in due commi. Nel primo comma, per crediti dovuti da una pubblica amministrazione indicata dall'articolo 413 quinto comma (i ministeri e altri enti pubblici), la competenza è del giudice del luogo dove il terzo debitore (cioè l'amministrazione creditrice) ha residenza, domicilio, dimora o sede. Nel secondo comma, per crediti ordinari verso privati, la competenza è invece del giudice del luogo dove il debitore principale (colui che deve soddisfare il debito) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Quando si applica
Si applica quando il creditore, titolare di una sentenza di condanna, voglia far espropriare non la proprietà di beni, ma un credito del suo debitore verso un terzo. Ad esempio, il creditore il debitore è creditore della pubblica amministrazione o di una banca. La procedura di espropriazione di crediti è meno invasiva della espropriazione di beni, ma richiede comunque un procedimento giudiziale con notificazione.
Connessioni
L'articolo 26-bis si raccorda strettamente con l'articolo 26 per le esecuzioni forzate su beni mobili e immobili. Rimanda all'articolo 413 quinto comma per l'identificazione delle amministrazioni pubbliche soggette a questo regime speciale. È inoltre collegato agli articoli sulla esecuzione per espropriazione di crediti (artt. 545-554 del codice di procedura civile) e alle regole generali di competenza territoriale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha sentenza di condanna contro Caio
Sa che Caio è creditore del Ministero dell'Economia per una sovvenzione mai ritirata. Intenta procedimento di espropriazione del credito verso il Ministero, che ha sede a Roma. Secondo l'articolo 26-bis, comma 1, la competenza è del giudice di Roma, non del giudice del domicilio di Tizio o Caio, perché l'amministrazione è il terzo debitore.
Caso 2: Sempronio deve pagare una somma a Mevio per una sentenza di condanna
Mevio conosce che Sempronio è creditore di Filano per una prestazione professionale. Chiede l'espropriazione del credito verso Filano presso il giudice del luogo di residenza di Sempronio (il debitore principale), in quanto non è coinvolta una pubblica amministrazione. Questo semplifica l'esecuzione su crediti ordinari.
Domande frequenti
Quale giudice ha competenza se il credito è dovuto da una amministrazione locale (comune o provincia)?
Le amministrazioni locali non rientrano nell'articolo 413 quinto comma, quindi si applica il comma 2: competenza del giudice del luogo di residenza del debitore principale, non della sede della amministrazione locale.
Cosa accade se il credito del debitore verso il terzo è contestato?
La contestazione non estingue la competenza del giudice già acquisita. Il giudice continuerà il procedimento di espropriazione, e il terzo debitore potrà far valere eccezioni sulla sussistenza del credito.
Se il terzo debitore (privato) ha più sedi, quale è il luogo di competenza?
È competente il giudice del luogo della sede principale del terzo debitore, o se non determinabile, il giudice del domicilio o della residenza della persona fisica.
L'articolo 26-bis si applica anche all'espropriazione di crediti tributari?
No, i crediti tributari verso l'Agenzia delle Entrate seguono procedimenti speciali e regole di competenza diverse, previste dal codice tributario e dalle norme speciali.
Può il creditore scegliere se esperire esecuzione su beni o espropriazione di crediti?
Sì, il creditore ha discrezionalità sulla scelta. Ciascun procedimento segue la sua competenza territoriale specifica secondo gli articoli 26 e 26-bis.
Fonti consultate: 1 fonte verificate