Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 c.p.c. – Foro per le cause tra soci e tra condomini

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini , ovvero tra condomini e condominio, , il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

In sintesi

  • Cause tra soci: giudice sede legale della società
  • Cause tra condomini: giudice luogo beni comuni o maggior parte di essi
  • Regola applicabile anche dopo scioglimento società o condominio
  • Deve valere domanda proposta entro biennio da divisione/scioglimento
Indice dei contenuti

Competente per cause tra soci è giudice sede sociale; per cause tra condomini, giudice luogo beni comuni o maggior parte di essi. Regola vale anche dopo scioglimento.

Ratio

L'articolo 23 c.p.c. stabilisce un foro particolare e stabile per le controversie che sorgono tra soci e tra condomini, riflettendo l'idea che questi rapporti hanno una natura associativa e strutturale. La ratio è impedire il forum shopping (scelta del giudice più favorevole) assegnando una competenza predeterminata: per le società, il luogo dove ha sede la persona giuridica (sede legale); per i condomini, il luogo dove si trova il bene comune che li unisce. Questo assicura prevedibilità e stabilità procedimentale.

Analisi

Il primo comma prevede che per cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società. Per cause tra condomini, oppure tra condomini e condominio (persona giuridica di diritto speciale), è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Il secondo comma estende tale norma anche al periodo successivo allo scioglimento della società o alla divisione del condominio, a condizione che la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione medesima. Decorso il biennio, la competenza potrebbe modificarsi o il ricorso potrebbe divenire inammissibile per motivi di prescrizione.

Quando si applica

Frequente il caso di società di persone (snc, sas) dove sorge conflitto tra i soci sulla divisione degli utili o sulla gestione. La causa va proposta davanti al giudice della città dove la società ha la sua sede legale, indipendentemente da dove risiedono i soci. Egualmente, in un condominio di una piazza a Napoli, se due condomini litigano sui costi di manutenzione, la causa è competenza del giudice di Napoli (luogo del bene comune-il palazzo).

Connessioni

Coordina con gli artt. 19-22 c.p.c. (altri fori territoriali), 2247 ss. c.c. (società di persone), 2325 ss. c.c. (società per azioni), 1117 ss. c.c. (condominio), 1108 ss. c.c. (comunione). Rilevante anche il Reg. (UE) n. 1215/2012 per rapporti transnazionali. La normativa è stata significativamente modificata dal D.L. 11 dicembre 2012, n. 220 (riforma condominio).

Casi pratici

Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio sono soci di una snc che ha sede legale a Torino

Tizio, domiciliato a Genova, contesta la distribuzione degli utili dell'anno fiscale. Caio e Sempronio si oppongono. La causa non si propone a Genova (domicilio di Tizio) bensì a Torino (sede della società), per garantire un foro stabile e prevedibile.

Caso 2: Mevio e Filano sono condomini in un palazzo di tre piani a Firenze

Insorge controversia sulle spese condominiali da versare per le riparazioni del tetto (bene comune). Mevio, anche se domiciliato a Roma, non può citare Filano a Roma: deve intentare causa al giudice di Firenze, dove è sito il palazzo (bene comune).

Domande frequenti

Se una società ha sedi in più città, quale è la competenza?

La competenza è la sede legale della società, indicata nell'atto costitutivo e registrata presso il Registro delle Imprese. Se per eccezione la sede legale e quella operativa differiscono, rileva la sede legale.

Per cause tra amministratore e soci, vale l'articolo 23?

Sì. Le cause tra soci (compreso l'amministratore se socio) e la società sono disciplinate dall'articolo 23 e competenza è il giudice della sede legale.

Se un condominio ha più edifici in città diverse, quale è competente?

Se i beni comuni sono fisicamente in un'unica circoscrizione, è competente il giudice di quella città. Se il condominio è strutturato su più edifici in luoghi diversi, è competente il giudice dove si trovano la maggior parte dei beni comuni.

Entro quanto tempo posso agire dopo lo scioglimento della società?

Entro un biennio dalla divisione. Se agisco dopo due anni dallo scioglimento, la competenza dell'articolo 23 potrebbe venire meno e il foro potrebbe mutare secondo le regole generali.

Vale per cause dove il condominio è imputato insieme ai condomini?

Sì. Quando il condominio è convenuto insieme ai singoli condomini, la competenza rimane il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni del condominio medesimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.