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Testo dell'articoloVigente
Art. 22 c.p.c. – Foro per le cause ereditarie
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Competente per cause ereditarie è il giudice del luogo dell'aperta successione per petizione eredità, divisione, rescissione, crediti verso defunto, azioni contro esecutore testamentario.
Ratio
L'articolo 22 c.p.c. disciplina la competenza territoriale per tutte le controversie che sorgono nell'ambito della successione ereditaria. La ratio è centralizzare la cognizione presso il giudice del luogo dove il de cuius aveva il centro dei propri interessi al momento della morte (aperta successione), ritenendo quel giudice il più idoneo a conoscere questioni relative all'intero patrimonio ereditario e ai rapporti tra coeredi. Questo principio assicura unitarietà delle decisioni e stabilità dei rapporti successori.
Analisi
Il primo comma elenca le cause che ricadono sotto l'articolo 22: petizione o divisione di eredità, cause tra coeredi fino alla divisione, rescissione della divisione e garanzia delle quote (entro due anni dalla divisione), crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede (se proposte prima della divisione e comunque entro due anni dall'apertura), cause contro l'esecutore testamentario (entro gli stessi termini). Il secondo comma affronta l'ipotesi di successione aperta fuori della Repubblica: in tal caso, la causa è di competenza del giudice del luogo dove è sita la maggior parte dei beni situati in Italia, oppure, in mancanza, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Quando si applica
Si applica a ogni contesa che origina dall'apertura della successione. Tizio muore a Roma dove aveva il domicilio; i tre eredi Caio, Sempronio e Mevio, domiciliati in diverse città, contestano la divisione proposta dal notaio. La causa per impugnare la divisione è di competenza del giudice di Roma (aperta successione). Se un creditore presenta un credito verso Tizio dopo la divisione e fuori termine biennale, non può ricorrere in giudizio secondo l'art. 22.
Connessioni
Strettamente correlata agli artt. 456 ss. c.c. (apertura successione), 461 ss. c.c. (accettazione e rinuncia), 732 ss. c.c. (divisione ereditaria), 1139 ss. c.c. (comunione), 587 ss. c.c. (successione testamentaria). Rilevante anche il Reg. (UE) n. 650/2012 (successioni transnazionali). Per aspetti civilistici: artt. 1105 ss. c.c. (usufrutto su eredità), 1769 c.c. (comodato tra coeredi).
Casi pratici
Caso 1: Filano muore a Napoli dove ha sempre risieduto
Lascia eredità a tre figli: Tizio (Roma), Caio (Milano) e Sempronio (Torino). Il notaio redige testamento pubblico e inizia la procedura successoria a Napoli. Insorge contestazione tra i tre sulla validità di una clausola testamentaria. La causa per impugnare il testamento è di competenza del giudice di Napoli (aperta successione), non del domicilio di nessuno dei ricorrenti.
Caso 2: Mevio, residente a Londra, muore
Nel patrimonio ha una casa a Roma (valore €400.000) e una casa a Milano (valore €200.000); altri beni liquidi sparsi. L'erede Filano (anch'esso residente estero) contesta la divisione proposta. Poiché la successione si è aperta fuori dalla Repubblica, competente è il giudice del luogo dove è la maggior parte dei beni in Italia: Roma, per la casa di valore superiore.
Domande frequenti
Dove si intenta causa di divisione ereditaria?
Presso il giudice del luogo dell'aperta successione, cioè il luogo dove il defunto aveva il domicilio al momento della morte (salvo successioni transnazionali, nel qual caso il giudice dove è la maggior parte dei beni in Italia).
Entro quanto tempo devo proporre un credito verso il defunto?
Entro due anni dall'apertura della successione e, in ogni caso, prima che la divisione sia formalizzata. Scaduti questi termini, il creditore non può più agire secondo l'articolo 22.
Posso agire contro l'esecutore testamentario in ogni luogo?
No. Anche le azioni contro l'esecutore testamentario ricadono sotto la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, sempre entro i termini indicati (entro due anni dall'apertura).
Se impugno la divisione dopo due anni è troppo tardi?
Per le azioni di rescissione della divisione è necessario agire entro due anni dalla divisione stessa. Oltre questo termine, non è più possibile ricorrere in giudizio per rescissione. Diverso è il termine per impugnare il testamento (dieci anni).
Vale la competenza dell'articolo 22 anche per legati?
Sì. Cause relative a legati dovuti dall'erede (es. il legatario contesta il pagamento del legato) ricadono sotto l'articolo 22 e sono competenza del giudice dell'aperta successione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate