Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

In sintesi

  • Registro centrale delle notizie di reato presso l'ufficio del pubblico ministero
  • Iscrizione immediata del reato e del nome dell'indagato
  • Aggiornamenti senza nuove iscrizioni se mutano le circostanze del fatto
  • Comunicazione a interessati (indagato, persona offesa e difensori) entro limiti di riservatezza
  • Possibile segreto per 3 mesi se esigenze investigative rilevanti
Indice dei contenuti

Il pubblico ministero registra subito ogni notizia di reato, il nome dell'indagato e aggiorna le iscrizioni se cambiano circostanze. Le comunicazioni sono garantite.

Ratio

L'articolo 335 c.p.p. persegue due obiettivi: garantire la trasparenza della macchina investigativa e assicurare il diritto di difesa. Il registro è uno strumento amministrativo che consente al pubblico ministero di gestire il flusso di notizie di reato e di comunicare tempestivamente agli interessati l'apertura di un'indagine. La norma rappresenta un equilibrio tra il diritto dell'indagato a sapere di essere oggetto di indagine e le esigenze di segretezza che caratterizzano la fase investigativa.

Analisi

Il comma 1 impone iscrizione immediata in un registro cartaceo o elettronico. Il comma 2 prevede aggiornamenti (mutamento della qualificazione giuridica o circostanze) senza new iscrizioni, mantenendo l'unicità del fascicolo. Il comma 3 garantisce la comunicazione dell'iscrizione a indagato, persona offesa e difensori (se lo richiedono), con eccezione per reati gravi di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a). Il comma 3-bis consente al pubblico ministero di disporre il segreto per massimo 3 mesi (non rinnovabile) se vi sono specifiche esigenze investigative.

Quando si applica

La norma si applica a ogni notizia di reato che perviene al pubblico ministero, indipendentemente dalla fonte (denunzia, querela, referto medico, iniziativa della polizia). Non vi sono eccezioni per reati minori. Il segreto di 3 mesi si applica principalmente a crimini organizzati, associazioni a delinquere e reati di corruzione, dove la comunicazione al sottoposto potrebbe compromettere le indagini.

Connessioni

Articolo 109 c.p.p. (poteri del pubblico ministero); articolo 110 c.p.p. (funzioni del pubblico ministero); articolo 407 c.p.p. (misure cautelari); articolo 51 c.p.p. (esercizio dell'azione penale); Costituzione, art. 112 (principio di obbligatorietà dell'azione penale). Decreto legislativo 101/2018 (GDPR e dati personali nelle indagini).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, imprenditore, riceve una notifica che il pubblico ministero di Milano ha iscritto nel registro una notizia di reato a suo carico per presunta evasione fiscale. Questa comunicazione è obbligatoria entro i tempi previsti dalla legge. Il pubblico ministero ha dunque verbalizzato la notizia e comunicato a Tizio (attraverso il suo difensore nominato) l'inizio dell'indagine. Se il pubblico ministero ritiene che comunicare immediatamente potrebbe compromettere le indagini (ad es., sequestri imminenti di documenti), può disporre il segreto per 3 mesi, prorogabili una sola volta.

Caso 2: Caio è persona offesa da una violenza sessuale perpetrata da Sempronio

Sempronio viene subito iscritto nel registro e Caio, in qualità di persona offesa, ha diritto a ricevere comunicazione dell'iscrizione. Se Sempronio nomina un difensore, anche il difensore ha diritto alla comunicazione. Se invece il reato riguarda omicidio volontario (art. 407 comma 2 lettera a), il pubblico ministero potrebbe opporsi alla comunicazione per non allertare l'indagato, applicando il segreto investigativo fino a 3 mesi.

Domande frequenti

Quando il pubblico ministero deve comunicare l'iscrizione nel registro all'indagato?

Entro i tempi ordinari dell'indagine preliminare, cioè senza ritardi ingiustificati. Tuttavia, se il PM dispone il segreto investigativo (art. 335 comma 3-bis), la comunicazione può essere rinviata fino a 3 mesi.

Se il reato viene riqualificato durante l'indagine, occorre una nuova iscrizione?

No. L'articolo 335 comma 2 prevede aggiornamento dell'iscrizione senza nuove registrazioni. Il fascicolo rimane unico e la cronologia è tracciata internamente.

Un cittadino può richiedere di accedere al registro delle notizie di reato?

No. Il registro è un documento interno dell'ufficio del PM ed è coperto da segretezza investigativa. L'accesso è garantito solo all'indagato tramite il suo difensore, dopo la comunicazione dell'iscrizione.

Cosa accade se il PM non comunica l'iscrizione entro il termine?

L'omissione è irregolarità processuale che può essere fatta valere nella fase successiva (es. durante la fase dibattimentale), ma non annulla le indagini già svolte.

Il segreto investigativo può durare oltre i 3 mesi?

No. L'articolo 335 comma 3-bis fissa il limite massimo a 3 mesi e vieta la rinnovazione. Scaduto il termine, il PM deve comunicare l'iscrizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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