Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 c.p.p. – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il difensore che non accetta l'incarico o lo abbandona deve comunicarlo subito e l'abbandono non è valido senza nuovo difensore.
Ratio
La norma assicura che l'imputato non rimanga mai privo di difesa nel corso del procedimento penale. È un corollario del diritto di difesa costituzionalmente garantito: nessuno può essere sottoposto a procedimento penale senza la possibilità di farsi assistere da un legale. L'articolo risolve il conflitto tra la libertà del difensore di recedere dall'incarico e il diritto imprescindibile dell'imputato di avere una difesa continua.
Analisi
Il comma 1 prevede il dovere di comunicazione: il difensore che non intende assumere l'incarico o che vi rinuncia deve darne «subito» comunicazione sia all'autorità procedente (pubblico ministero, giudice) che a chi lo ha nominato (l'imputato stesso o l'ufficio di assistenza giudiziaria per il difensore d'ufficio). Il comma 2 stabilisce che la mancata accettazione è efficace dal momento della comunicazione. Il comma 3 è cruciale: la rinuncia non produce effetto finché l'imputato non abbia un nuovo difensore di fiducia oppure uno d'ufficio, e salvo il termine eventualmente concesso dall'art. 108. Il comma 4 applica lo stesso principio alla revoca.
Quando si applica
Si applica nella pratica quando un avvocato incaricato da un imputato decide di non assumersi l'incarico (magari perché ha conflitto di interessi); quando un difensore ritiene insostenibile continuare a rappresentare il cliente (ad esempio per divergenza irrimediabile sulla strategia processuale); quando il difensore d'ufficio rinuncia. In tutti questi casi, il difensore non può semplicemente scomparire: deve formalmente comunicare e l'imputato deve subito trovarsi coperto da un altro difensore.
Connessioni
Strettamente collegato all'art. 108 (termine per assumere la difesa), all'art. 97 (sostituzione del difensore), all'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa). Rimanda al Codice Deontologico forense per gli obblighi del difensore e alle regole sull'assistenza gratuita per i difensori d'ufficio.
Domande frequenti
Se il mio avvocato rinuncia, cosa succede al mio processo?
La rinuncia del vostro avvocato non è immediatamente efficace. Il vostro avvocato rimane legalmente tenuto a difendervi fino a quando non avrà un sostituto. Nel frattempo dovete nominare un nuovo avvocato o richiedere un difensore d'ufficio. Il processo continua, ma dovete subito trovare una nuova difesa.
Un avvocato può rifiutare di assumersi l'incarico e andarsene?
Sì, un avvocato può rifiutare di assumere un incarico, ma deve comunicare immediatamente il rifiuto all'autorità procedente e all'imputato. Il rifiuto è valido dal momento della comunicazione. Ciò nonostante, voi non dovete rimanere senza difesa e dovete trovare subito un altro avvocato.
Se non riesco a trovare un nuovo avvocato, il mio vecchio avvocato può abbandonarmi?
No. Se la rinuncia non è ancora produttiva (cioè non avete ancora un nuovo difensore), il vostro vecchio avvocato rimane formalmente incaricato. La rinuncia diventa efficace solo quando avrà un sostituto o una durata temporale. Questo tutela il vostro diritto di non rimanere mai senza difesa.
Qual è la differenza tra «non accettazione» e «rinuncia»?
La non accettazione è quando un avvocato incaricato decide di non assumere il compito fin dall'inizio. È efficace subito dalla comunicazione. La rinuncia è quando il difensore che aveva già assunto l'incarico decide di lasciar perdere. È efficace solo quando avrà un sostituto.
Cosa succede se la rinuncia riguarda il difensore d'ufficio?
Lo stesso principio: il difensore d'ufficio che rinuncia deve comunicarlo e rimane in carica fino a che non gli sia assegnato un sostituto. L'autorità procede alla designazione di un nuovo difensore d'ufficio. Nel frattempo, il procedimento non può proseguire senza assistenza legale.