Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 50 c.p.p. – Azione penale

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.

3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

In sintesi

  • Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando mancano i presupposti dell'archiviazione
  • L'azione penale è obbligatoria (art. 112 Cost.): non discrezionale
  • L'esercizio è d'ufficio, salvo querela, istanza, richiesta o autorizzazione previste per legge
  • Sospensione e interruzione dell'azione solo nei casi tassativamente previsti
  • Cardine del modello accusatorio italiano e principio di legalità nell'azione penale
Indice dei contenuti

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione: l'azione è obbligatoria (art. 112 Cost.), esercitata d'ufficio salvo i casi di querela, istanza, richiesta o autorizzazione.

Ratio della norma

L'art. 50 c.p.p. è il pilastro del modello accusatorio italiano. Realizza il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), che impedisce al pubblico ministero di scegliere discrezionalmente quali reati perseguire e quali tollerare. La ratio è duplice: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale (art. 3 Cost.: tutti sono soggetti al medesimo trattamento processuale per fatti uguali) e controllo della discrezionalità del pubblico ministero (l'azione obbligatoria è sottoposta al vaglio del giudice attraverso il controllo sull'archiviazione). La norma è espressione di un modello in cui il pubblico ministero non è arbitro della politica criminale ma esecutore della legge.

Analisi del testo

Comma 1: «il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione». Si tratta di formulazione speculare: l'azione si esercita per esclusione, quando l'archiviazione non è proponibile (per fondatezza della notizia di reato e sufficienza degli elementi di prova). Il riferimento all'archiviazione richiama l'art. 408 c.p.p. e gli artt. 411-415 c.p.p. Comma 2, esercizio d'ufficio: l'azione si esercita autonomamente, senza necessità di iniziativa privata, salvo i casi in cui la legge richiede querela (atto di volontà della persona offesa), istanza (atto di un terzo legittimato), richiesta (atto di una pubblica autorità) o autorizzazione a procedere (per esempio per i reati ministeriali). Comma 3, sospensione e interruzione: una volta esercitata, l'azione segue il proprio corso, e può essere sospesa o interrotta solo nei casi tassativi previsti dalla legge (per esempio incapacità dell'imputato ex art. 71 c.p.p., immunità parlamentare).

Quando si applica

L'art. 50 governa il momento di passaggio dalle indagini preliminari al processo. L'esercizio dell'azione penale avviene formalmente con uno degli atti tipici previsti dall'art. 405 c.p.p.: richiesta di rinvio a giudizio, citazione diretta a giudizio, richiesta di giudizio immediato o direttissimo, richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), decreto penale. Il pubblico ministero, completate le indagini, valuta se vi sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio: in caso positivo esercita l'azione, in caso negativo richiede l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, che decide. La regola dell'obbligatorietà non significa inevitabilità: il filtro tra azione e archiviazione resta nelle mani del giudice.

Connessioni con altre norme

L'art. 50 si raccorda con: l'art. 112 Cost. (obbligatorietà dell'azione penale); gli artt. 405-415 c.p.p. (esercizio dell'azione e controllo dell'archiviazione); l'art. 408 c.p.p. (richiesta di archiviazione); l'art. 414 c.p.p. (riapertura delle indagini); le norme sostanziali sulla querela (artt. 120-126 c.p.), istanza, richiesta, autorizzazione (art. 313 c.p. e leggi speciali). La sospensione dell'azione è disciplinata dall'art. 71 c.p.p. (incapacità dell'imputato), dall'art. 159 c.p. (cause di sospensione della prescrizione) e dalle norme su immunità parlamentari e diplomatiche. L'art. 50 è inoltre richiamato in tema di archiviazione e di principio di legalità penale.

Casi pratici

Caso 1: reato procedibile a querela

Tizio subisce un'ingiuria (oggi depenalizzata, ma il principio vale per altri reati come la diffamazione). La diffamazione è punita d'ufficio in alcuni casi e a querela in altri, secondo l'art. 595 c.p. Per la diffamazione semplice, il pubblico ministero può esercitare l'azione penale solo se la persona offesa propone querela entro tre mesi (art. 124 c.p.). Senza querela, il pubblico ministero non può procedere e deve richiedere l'archiviazione. La regola dell'art. 50, comma 2 c.p.p. limita così l'azione obbligatoria nelle ipotesi tipiche di reati a querela, valorizzando la volontà della persona offesa come condizione di procedibilità.

Caso 2: archiviazione e controllo del giudice

Sempronio è denunciato per truffa. Il pubblico ministero, conclusa l'indagine, ritiene gli elementi insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio e propone richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice valuta autonomamente: se concorda, archivia; se ritiene che l'azione vada esercitata, può ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.) o disporre ulteriori indagini. La persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il sistema realizza il principio dell'obbligatorietà: la decisione finale sull'esercizio dell'azione non è del solo pubblico ministero ma è sottoposta al filtro giurisdizionale del giudice.

Domande frequenti

Cosa significa obbligatorietà dell'azione penale?

Significa che il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di reato e sufficienti gli elementi raccolti, deve esercitare l'azione penale: non può scegliere discrezionalmente di archiviare un reato che ha tutti i presupposti per essere portato in giudizio. Il principio è sancito dall'art. 112 Cost. e mira a garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge penale.

Quando l'azione penale non si esercita d'ufficio?

Nei casi in cui la legge richiede querela, istanza, richiesta o autorizzazione a procedere. Esempi: querela della persona offesa per diffamazione, ingiurie depenalizzate, lesioni lievi (art. 582 c.p.); richiesta del Ministro della giustizia per alcuni reati commessi all'estero (art. 8 c.p.); autorizzazione parlamentare per i reati ministeriali ex art. 96 Cost. e L. cost. 1/1989.

Come si esercita formalmente l'azione penale?

Mediante uno degli atti tipici previsti dall'art. 405 c.p.p.: richiesta di rinvio a giudizio (più frequente nel rito ordinario); citazione diretta a giudizio (per i reati di competenza monocratica del tribunale ex art. 550 c.p.p.); richiesta di giudizio immediato o direttissimo; richiesta di patteggiamento; decreto penale di condanna (per reati lievi, con definizione anticipata).

Il pubblico ministero può sospendere o interrompere l'azione penale?

Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Esempi: incapacità sopravvenuta dell'imputato di stare consapevolmente in giudizio (art. 71 c.p.p.); pendenza di immunità parlamentare; pregiudizialità di altre questioni (art. 3 c.p.p.). Fuori da questi casi, l'azione esercitata segue il proprio corso fino alla sentenza.

Cosa accade se il giudice non condivide la richiesta di archiviazione?

Il giudice per le indagini preliminari può rigettare la richiesta e ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.), oppure può disporre ulteriori indagini. Il sistema realizza un controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale: la decisione finale non è del pubblico ministero in modo esclusivo, ma passa per il filtro del giudice. La persona offesa può anche proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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