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Testo dell'articoloVigente
Art. 142 C.d.S. – Limiti di velocità
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
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1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni .
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 142 C.d.S. disciplina i limiti di velocità sulle strade italiane, gradua le sanzioni e prevede misure progressive per le violazioni più gravi.
Ratio
La norma persegue la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana, principi richiamati esplicitamente dal primo comma. La velocità è uno dei principali fattori di rischio stradale: la frequenza e la gravità degli incidenti aumentano in modo non lineare con essa. Il legislatore stabilisce limiti generali differenziati per tipologia di strada e prevede limiti più stringenti per categorie di veicoli con maggiore massa, minore manovrabilità o destinazione speciale. Il sistema sanzionatorio è progressivo per intensità del superamento, con misure accessorie (sospensione patente) per le violazioni più gravi e per i conducenti neopatentati.
Analisi
Il primo comma fissa i limiti generali: 130 km/h sulle autostrade, 110 sulle extraurbane principali, 90 sulle extraurbane secondarie e locali, 50 nei centri abitati. È prevista la possibilità di elevare il limite urbano fino a 70 km/h sulle strade con caratteristiche idonee, previa segnaletica. Sulle autostrade a tre corsie più emergenza, i concessionari possono elevare il limite fino a 150 km/h al ricorrere di specifiche condizioni progettuali, di traffico, atmosferiche e di incidentalità del quinquennio precedente. In caso di pioggia, neve o altre precipitazioni, il limite scende a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali. Il secondo comma consente agli enti proprietari della strada di fissare limiti diversi (minimi e massimi) sulla base di valutazioni concrete; il terzo comma elenca i limiti specifici per categorie di veicoli (ciclomotori 45 km/h, mezzi pesanti, autobus, macchine agricole, quadricicli). I commi sanzionatori (7-12) graduano le sanzioni pecuniarie e accessorie in funzione dell'entità del superamento.
Quando si applica
L'art. 142 si applica a tutti i conducenti sulle strade pubbliche e a uso pubblico. L'accertamento della violazione richiede strumenti omologati (autovelox, telelaser, tutor, cronotachigrafo). La prova della velocità ha natura tecnica e gode di efficacia probatoria privilegiata (fede privilegiata fino a querela di falso), salvo contestazione documentata di malfunzionamento o errata taratura dello strumento di rilevamento. Le sanzioni accessorie (sospensione della patente) operano automaticamente per gli eccessi oltre 40 km/h e si raddoppiano in caso di recidiva biennale e per i veicoli pesanti. I neopatentati subiscono sanzioni accessorie aggravate.
Confronto sistemico
L'art. 142 si coordina con l'art. 141 C.d.S. sulla velocità adeguata alle condizioni della strada (obbligo generale di prudenza che opera anche entro i limiti massimi), con l'art. 186 (guida in stato di ebbrezza) e con l'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), che richiama specificamente l'eccesso di velocità tra le ipotesi aggravate. Il sistema si raccorda con il regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) sulla segnaletica e con la disciplina degli strumenti di accertamento elettronico. Il punto di equilibrio normativo tra severità sanzionatoria e ragionevolezza è oggetto di costante attenzione del legislatore, con interventi di rimodulazione delle pene anche in funzione preventiva.
Profili problematici
Le questioni più ricorrenti riguardano la corretta installazione e taratura degli apparecchi di rilevazione, oggetto della nota sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale che ha imposto la taratura periodica degli autovelox a pena di inutilizzabilità della rilevazione effettuata. La giurisprudenza distingue tra omologazione, approvazione e taratura periodica, richiedendo tutti e tre per la validità del verbale. Altre questioni: la legittimità delle postazioni mobili, l'obbligo di preavviso, la corretta segnalazione e la possibilità di contestazione immediata. Si discute anche del corretto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e ragionevolezza delle sanzioni, specie per i neopatentati e per i mezzi pesanti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e l'autovelox in autostrada
Tizio è rilevato a 165 km/h in autostrada, superando il limite di 35 km/h. La sanzione applicabile rientra nel comma 8 (10-40 km/h): pagamento da euro 143 a 573 con decurtazione di 6 punti dalla patente. Tizio non subisce sospensione, riservata ai superamenti oltre 40 km/h del limite vigente.
Caso 2: Caia e la sospensione della patente
Caia, neopatentata da un anno, viene rilevata a 95 km/h su strada urbana con limite di 50 km/h, superando di 45 km/h il limite. Si applica il comma 9 (oltre 40 km/h): sanzione fino a 1.433 euro e sospensione patente da tre a sei mesi, per la sua qualità di conducente con patente da meno di tre anni.
Caso 3: Sempronio e la taratura autovelox
Sempronio impugna un verbale per eccesso di velocità rilevato con autovelox di cui non è documentata la taratura periodica. Il giudice di pace annulla il verbale, applicando l'orientamento consolidato a seguito della sent. 113/2015 della Corte Costituzionale che impone la verifica periodica della strumentazione.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 142 del Codice della Strada?
L'art. 142 del Codice della Strada fissa i limiti generali di velocità: 130 km/h in autostrada, 110 sulle extraurbane principali, 90 sulle extraurbane secondarie e 50 nei centri abitati. In caso di pioggia scendono a 110 e 90. Le sanzioni vanno da 42 a oltre 3.382 euro, con sospensione patente oltre i 40 km/h di superamento.
Quali sono i limiti generali di velocità sulle strade italiane?
Sono 130 km/h sulle autostrade, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati. Quest'ultimo limite può essere elevato fino a 70 km/h su strade urbane con caratteristiche idonee, mediante apposita segnaletica installata dall'ente proprietario della strada.
Cosa succede in caso di pioggia o maltempo?
Il primo comma dell'art. 142 prevede che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, il limite scende a 110 km/h in autostrada e a 90 km/h sulle extraurbane principali. Il superamento di tali limiti durante pioggia, neve, grandine, anche se inferiore al limite ordinario, è sanzionabile a tutti gli effetti di legge.
Quando scatta la sospensione della patente per eccesso di velocità?
La sospensione opera automaticamente per superamenti oltre 40 km/h del limite (comma 9): da uno a tre mesi nei casi ordinari, da tre a sei mesi per i conducenti neopatentati. In caso di recidiva nel biennio, la sospensione è da due a sei mesi (da quattro a otto per neopatentati). La decurtazione punti si aggiunge alla sospensione.
Si può contestare un verbale rilevato con autovelox?
Sì. È possibile contestare la mancata taratura periodica dello strumento, l'omologazione, la corretta segnalazione della postazione, la presenza dell'agente accertatore (se richiesta) e la regolarità della notifica. La Corte Costituzionale (sent. 113/2015) ha imposto la taratura periodica obbligatoria a pena di inutilizzabilità della rilevazione.