Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 101 C.d.S. – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e alla Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 .

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • La produzione e distribuzione delle targhe è riservata allo Stato; il prezzo è fissato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Le targhe vengono consegnate all'intestatario dall'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri al momento dell'immatricolazione.
  • Se l'iscrizione al P.R.A. non avviene entro 90 giorni, targhe e documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente.
  • In caso di mancata restituzione, gli organi di polizia procedono al ritiro coattivo di targhe e carta di circolazione.
  • Chi produce o distribuisce targhe abusivamente rischia una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro e la confisca delle targhe.
Indice dei contenuti

L'art. 101 C.d.S. riserva allo Stato la produzione e distribuzione delle targhe, disciplinando consegna, restituzione e sanzioni per abuso.

Ratio della norma

L'art. 101 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza pubblica e l'ordine nella circolazione stradale mediante il controllo statale esclusivo sulla produzione e distribuzione delle targhe veicolare. Il monopolio pubblico impedisce la proliferazione di targhe contraffatte o non autorizzate, tutelando al contempo l'affidabilità del sistema di identificazione dei veicoli circolanti su strada.

Analisi del testo

Il comma 1 sancisce la riserva statale sulla produzione e distribuzione delle targhe, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione del prezzo di vendita, comprensivo di una maggiorazione destinata alle attività dell'art. 208, comma 2. Il comma 2 disciplina la consegna delle targhe all'atto dell'immatricolazione. I commi 3 e 4 regolano l'obbligo di restituzione in caso di mancata iscrizione al P.R.A. entro 90 giorni, prevedendo il ritiro coattivo tramite le forze di polizia su segnalazione dell'ufficio P.R.A. I commi 5 e 6 introducono una sanzione amministrativa pecuniaria e la confisca per chi produce o distribuisce abusivamente targhe, a condizione che il fatto non costituisca reato.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui occorra individuare il soggetto legittimato a produrre o distribuire targhe (solo lo Stato), al momento dell'immatricolazione di un veicolo, quando l'intestatario non completa l'iscrizione al P.R.A. nei termini di legge, e ogni volta che si riscontri una produzione o distribuzione abusiva di targhe da parte di privati o soggetti non autorizzati.

Connessioni con altre norme

L'art. 101 C.d.S. va letto in combinato con l'art. 100 C.d.S., che disciplina le caratteristiche e l'uso delle targhe di immatricolazione, e con l'art. 208 C.d.S., cui è destinata la quota di maggiorazione del prezzo di vendita. Rilevano altresì le disposizioni del P.R.A. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in materia di pubblicità automobilistica e le norme penali applicabili qualora la condotta di produzione abusiva integri gli estremi di un reato (es. falsità materiale ex artt. 476 ss. c.p.).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Restituzione targhe per mancata iscrizione al P.R.A.

Tizio acquista un'autovettura e ottiene l'immatricolazione con relativa consegna delle targhe. Trascorsi 90 giorni, non ha ancora provveduto all'iscrizione al P.R.A. L'ufficio del P.R.A. segnala l'inadempimento al Dipartimento trasporti terrestri, che dispone il ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. Tizio è così obbligato a riconsegnare i documenti e le targhe fino alla regolarizzazione.

Caso 2: Produzione abusiva di targhe

Caio gestisce un'officina meccanica e, per arrotondare, inizia a produrre e vendere targhe non autorizzate ad altri automobilisti. Poiché il fatto non integra gli estremi di un reato, gli viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 357 e 1.433 euro. Le targhe prodotte illecitamente vengono inoltre confiscate ai sensi del comma 6.

Caso 3: Prezzo della targa all'immatricolazione

Sempronio acquista un nuovo motoveicolo e si reca all'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri per l'immatricolazione. Il prezzo che paga per la targa comprende il costo di produzione e una maggiorazione stabilita con decreto ministeriale, destinata al fondo delle attività previste dall'art. 208, comma 2 C.d.S. Sempronio non può acquistare la targa da soggetti privati, in quanto la distribuzione è riservata allo Stato.

Domande frequenti

Chi può produrre le targhe per i veicoli a motore in Italia?

La produzione e la distribuzione delle targhe sono riservate esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 101, comma 1, C.d.S. Nessun privato o soggetto non autorizzato può legalmente produrre o distribuire targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi.

Entro quanto tempo bisogna iscriversi al P.R.A. dopo l'immatricolazione?

L'iscrizione al P.R.A. deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio del documento di circolazione. Decorso tale termine senza che l'iscrizione sia avvenuta, l'interessato è obbligato a restituire le targhe e il documento di circolazione all'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri.

Cosa succede se non si restituiscono le targhe dopo la mancata iscrizione al P.R.A.?

Se l'intestatario non provvede spontaneamente alla restituzione, l'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri, su segnalazione dell'ufficio P.R.A., dispone il ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.

Qual è la sanzione per chi produce o distribuisce targhe abusivamente?

Chi produce o distribuisce abusivamente targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, se il fatto non costituisce reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro. È prevista inoltre la confisca delle targhe prodotte o distribuite illecitamente.

Come viene determinato il prezzo delle targhe?

Il prezzo di vendita delle targhe è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il prezzo include il costo di produzione e una quota di maggiorazione destinata esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, C.d.S.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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