Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 C.d.S. – Competenze

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade …

. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.

3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

In sintesi

  • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per le direttive sulla circolazione e sulla segnaletica stradale su tutte le strade pubbliche, sentito il Ministero dell'ambiente.
  • Le strade di uso esclusivamente militare sono sottratte alla competenza ministeriale: per esse è competente il comando militare territoriale.
  • Il Ministero stabilisce i criteri per la pianificazione del traffico cui devono uniformarsi gli enti proprietari delle strade, coordinandoli ove necessario.
  • Il Ministro è autorizzato ad adeguare le norme regolamentari alle direttive europee e agli accordi internazionali, anche in materia di segnalazioni ex art. 44 CdS.
  • L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, posto alle dirette dipendenze del Ministro, esercita in via autonoma le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 e tutte le altre competenze ministeriali previste dal codice.
Indice dei contenuti

L'art. 35 CdS attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze in materia di circolazione, segnaletica e pianificazione del traffico.

Ratio

L'articolo 35 del Codice della Strada attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento normativo e di indirizzo sulla circolazione, sulla segnaletica stradale e sulla pianificazione del traffico. La norma riconosce al Ministro poteri di adeguamento delle norme regolamentari alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali. Infine, definisce la struttura amministrativa (Ispettorato generale per la circolazione) come centro di competenza funzionale del Ministero. La ratio è di centralizzazione tecnica e normativa in materia di viabilità, con flessibilità per l'adeguamento al contesto internazionale.

Analisi

Il primo comma attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale su tutte le strade, eccetto quelle di uso esclusivo militare (competenza del comando militare territoriale). Il Ministero deve sentire il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza. Inoltre, stabilisce i criteri di pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari di strade, coordinandoli nei casi e nei modi previsti dal regolamento e quando necessario. Il secondo comma autorizza il Ministro a adeguare, mediante propri decreti, le norme del regolamento di esecuzione del Codice della Strada alle direttive comunitarie (oggi direttive europee) e agli accordi internazionali. Medesima facoltà per le norme regolamentari relative alle segnalazioni (art. 44). Questo meccanismo consente una certa elasticità normativa. Il terzo comma istituisce l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (già denominato Ispettorato circolazione e traffico): è posto alle dirette dipendenze del Ministro, assumendo autonomia funzionale e operativa. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre competenze del Ministero previste nel Codice.

Quando si applica

L'articolo 35 si applica nella pratica normativa e amministrativa relativa a: emissione di circolari del Ministero su modalità di segnaletica, adeguamento degli standard di traffico, coordinamento tra enti stradali su questioni di viabilità interregionale. È applicazione frequente negli interventi di adeguamento della segnaletica ai nuovi standard europei, nei procedimenti di approvazione di piani di traffico comunali (che devono conformarsi ai criteri ministeriali), e nelle sedi di coordinamento fra enti proprietari di strade.

Connessioni

Collegata a tutti gli articoli precedenti del Titolo I (26-34) che disciplinano competenze specifiche di enti proprietari e concessionari. Rimanda alla struttura amministrativa dello Stato italiano (Ministeri competenti), alla disciplina delle competenze amministrative regionali e locali (le guide che enti proprietari devono seguire), e al diritto amministrativo della segnaletica stradale. Correlata inoltre alle direttive europee sulla sicurezza stradale e agli accordi internazionali sulla circolazione (Convenzione di Vienna).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Direttiva sulla segnaletica in un comune montano

Il Comune di Montecampione intende installare nuovi segnali di pericolo per la presenza di fauna selvatica sulla strada provinciale che attraversa il suo territorio. L'ente si rivolge alla Provincia (ente proprietario della strada) che, a sua volta, deve conformarsi alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 35, comma 1. Tizio, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, verifica che il modello di segnale scelto rispetti i criteri ministeriali; in caso di difformità, il Ministero potrebbe esercitare il proprio potere di coordinamento imponendo l'adeguamento.

Caso 2: Recepimento di una direttiva europea sulla segnaletica luminosa

L'Unione Europea adotta una nuova direttiva che impone l'introduzione di segnali luminosi a LED con specifiche cromatiche aggiornate. Caio, dirigente dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, predispone uno schema di decreto ministeriale ai sensi dell'art. 35, comma 2, per adeguare le norme del regolamento di esecuzione del CdS. Il decreto, firmato dal Ministro, entra in vigore entro il termine di recepimento europeo, evitando una procedura di infrazione a carico dell'Italia.

Caso 3: Pianificazione del traffico in area metropolitana

L'ANAS, ente proprietario di una tangenziale che attraversa un'area metropolitana, predispone un piano del traffico che prevede la chiusura notturna di alcune corsie per lavori di manutenzione straordinaria. Sempronia, funzionaria del Ministero, rileva che il piano non coordina adeguatamente i flussi di traffico con la viabilità comunale adiacente. L'Ispettorato generale, in forza dell'art. 35, comma 3, esercita il potere di coordinamento imponendo ad ANAS di integrare il piano con misure di gestione dei flussi deviati concordate con i Comuni interessati.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 35 del Codice della Strada?

L'art. 35 CdS individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'autorità centrale competente a impartire direttive sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, a stabilire i criteri di pianificazione del traffico e ad adeguare la normativa regolamentare alle direttive europee e agli accordi internazionali. Prevede inoltre che l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale eserciti tali attribuzioni con autonomia funzionale e operativa.

Chi è competente per le strade militari in base all'art. 35 CdS?

Per le strade di esclusivo uso militare la competenza non spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, bensì al comando militare territoriale. Si tratta di una deroga espressa alla regola generale, giustificata dalle esigenze di riservatezza e sicurezza proprie dell'infrastruttura militare.

Il Ministero può imporre direttive agli enti proprietari delle strade?

Sì. Il comma 1 dell'art. 35 CdS attribuisce al Ministero il potere di stabilire i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari (Comuni, Province, Regioni, ANAS) e di coordinarli nei casi previsti dal regolamento o quando se ne ravvisi la necessità. Si tratta di un potere di indirizzo e coordinamento di carattere generale.

Il Ministro può adeguare il regolamento CdS alle direttive europee senza passare dal Parlamento?

Sì. Il comma 2 dell'art. 35 CdS autorizza espressamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento di esecuzione del codice alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali. Questo meccanismo consente un recepimento rapido ed efficiente delle regole europee in materia di circolazione e segnaletica.

Cos'è l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale?

È la struttura interna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'art. 35, comma 3 CdS, esercita con autonomia funzionale e operativa tutte le attribuzioni ministeriali previste dal Codice della Strada in materia di circolazione, segnaletica e sicurezza stradale. È posto alle dirette dipendenze del Ministro e ha sostituito il precedente Ispettorato circolazione e traffico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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