Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

In sintesi

  • Le circoscrizioni provinciali si modificano con legge statale su iniziativa dei Comuni.
  • Prima di istituire nuove Province occorre sentire la Regione interessata.
  • Le Regioni possono istituire nuovi Comuni e modificarne confini e nomi.
  • La procedura regionale richiede la previa consultazione delle popolazioni interessate.
Indice dei contenuti

L'art. 133 Cost. disciplina il mutamento delle Province e l'istituzione di nuovi Comuni da parte delle Regioni.

Ratio

L'articolo 133 della Costituzione distingue nettamente due procedimenti: quello statale per le Province e quello regionale per i Comuni. Per quanto riguarda le Province, il primo comma stabilisce una riserva di legge statale: qualsiasi mutamento delle circoscrizioni provinciali o istituzione di nuove Province deve avvenire mediante legge della Repubblica. La norma introduce un meccanismo partecipativo ascendente: l'iniziativa spetta ai Comuni interessati, mentre la Regione deve essere semplicemente sentita. Questa architettura istituzionale ha subito una profonda trasformazione con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta riforma Delrio), che ha svuotato le Province del loro ruolo tradizionale trasformandole in enti di area vasta a elezione indiretta, con funzioni ridotte.

Analisi

La disposizione si articola in due commi con logiche procedurali distinte. Il primo comma disciplina le Province: il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. L'iniziativa provinciale non è vincolante per il legislatore statale, il cui parere, quello regionale, è meramente consultivo. Con la riforma Delrio del 2014, pur senza modifica costituzionale, le Province hanno perso significatività istituzionale, trasformandosi in enti di area vasta eletti indirettamente. Il secondo comma disciplina i Comuni, sugli quali le Regioni conservano ampia potestà: possono istituire nuovi Comuni, modificarne le circoscrizioni e cambiarne le denominazioni, tutto con proprie leggi regionali. L'unico vincolo procedurale è la previa consultazione delle popolazioni interessate, che può avvenire tramite referendum consultivi o altre forme di partecipazione democratica.

Quando si applica

L'articolo 133 si applica quando si prospetti il mutamento delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove Province, sebbene il procedimento sia ormai desueto a causa della riforma Delrio. Si applica frequentemente per quanto concerne i Comuni: ogni volta che una Regione intenda istituire nuovi Comuni, accorpare comuni esistenti, modificarne i confini o cambiarne la denominazione. Le procedure regionali di consultazione delle popolazioni interessate devono conformarsi ai principi di democrazia partecipativa impliciti nella norma.

Connessioni

L'articolo 133 si interconnette con gli artt. 114-120 del Titolo V, che disciplinano la struttura territoriale dello Stato. È correlato all'art. 121, che definisce gli organi regionali competenti ad adottare leggi sulla materia comunale. Si lega alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (riforma Delrio) e alle varie leggi regionali sulla fusione, istituzione e riordino dei Comuni. Dialoga inoltre con i principi costituzionali di subsidiarity e di autonomia locale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 44/2014

NON FONDATA

La Corte ha confermato la legittimità della disciplina sulla fusione di Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni territoriali, ribadendo che l'art. 133 c. 2 Cost. impone alla Regione di sentire le popolazioni interessate prima di adottare la legge regionale istitutiva, mediante referendum consultivo come forma necessaria di partecipazione.

Corte Cost., sent. n. 133/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

Pronunciandosi su norme regionali in materia di circoscrizioni territoriali, la Corte ha ribadito che l'art. 133 Cost. richiede sia l'iniziativa dei Comuni sia la consultazione effettiva delle popolazioni interessate, e che la legge istitutiva non può prescindere dalla previa verifica della volontà popolare.

Casi pratici

Caso 1: Istituzione di una nuova Provincia

I Comuni di Tizio, Caio e Sempronio, tutti situati nella stessa Regione, ritengono di avere interessi territoriali omogenei e distinti dalla Provincia di appartenenza. I Consigli comunali deliberano congiuntamente di avanzare iniziativa legislativa allo Stato per la costituzione di una nuova Provincia. Il Parlamento, prima di approvare la legge istitutiva, acquisisce il parere (non vincolante) della Regione. Anche in caso di parere negativo regionale, il Parlamento può procedere all'approvazione della legge, nel rispetto dell'art. 133, primo comma, Cost. e tenuto conto dell'attuale quadro normativo introdotto dalla legge Delrio.

Caso 2: Fusione di Comuni per legge regionale

I Comuni di Tizio e Caio, limitrofi e demograficamente in declino, avviano un percorso di fusione. La Regione, prima di approvare la legge regionale di fusione, indice un referendum consultivo tra i residenti di entrambi i Comuni. La maggioranza dei votanti si esprime favorevolmente. La Regione approva quindi la legge che istituisce il nuovo Comune di Tizio-Caio, ne determina la circoscrizione e ne fissa la denominazione ufficiale, in conformità all'art. 133, secondo comma, Cost. Il nuovo ente eredita diritti e obblighi dei Comuni soppressi.

Domande frequenti

Chi può proporre la creazione di una nuova Provincia?

L'iniziativa spetta ai Comuni interessati. La proposta viene poi valutata dal Parlamento, che approva la legge sentita la Regione, il cui parere non è tuttavia vincolante.

La Regione può opporsi all'istituzione di una nuova Provincia?

No. L'art. 133, primo comma, prevede che la Regione venga solo 'sentita', ma il suo parere ha natura meramente consultiva. Il Parlamento può approvare la legge anche contro la volontà regionale.

Come può una Regione istituire un nuovo Comune?

Con una propria legge regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate. La consultazione avviene di solito tramite referendum consultivo e il suo esito, pur rilevante, non è formalmente vincolante.

Cosa ha cambiato la legge Delrio (n. 56/2014) rispetto alle Province?

La legge Delrio ha trasformato le Province in enti di area vasta a elezione indiretta, riducendone le funzioni e abolendo l'elezione diretta degli organi. L'art. 133 Cost. non è stato modificato, ma il procedimento di istituzione di nuove Province è diventato sostanzialmente desueto.

La modifica del nome di un Comune richiede una legge regionale?

Sì. Ai sensi dell'art. 133, secondo comma, Cost., la modifica della denominazione di un Comune rientra nella potestà legislativa regionale e richiede l'adozione di una legge regionale, previo ascolto delle popolazioni interessate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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