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Art. 91 Cost. — Titolo II: Il Presidente della repubblica
In vigore dal 1° gennaio 1948
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
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In sintesi
Il Presidente della Repubblica giura fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune prima di entrare in carica.
Ratio
L'articolo 91 cost. prescrive che il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presti un solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Questo giuramento è il rito di insediamento presidenziale e rappresenta il vincolo solenne tra il capo dello Stato e l'ordinamento costituzionale.
Analisi
Il giuramento presidenziale avviene in seduta congiunta di Camere e Senato, alla presenza dell'intera assemblea parlamentare. La formula tradizionale è: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica italiana, di mantenerla e di difenderla». Il giuramento è atto formale ma carico di significato etico e simbolico: il Presidente si impegna pubblicamente e solennemente a rispettare i vincoli costituzionali, a non abusare dei poteri, a preservare l'unità e l'integrità dello Stato. Diversamente da una semplice dichiarazione, il giuramento in Parlamento conferisce visibilità e peso costituzionale all'impegno presidenziale. La violazione grave dei compiti assunti con giuramento potrebbe, in teoria, costituire fondamento per procedimenti costituzionali (pur non essendo spergiuro punibile penalmente). Il giuramento è presupposto di legittimazione: il Presidente non può esercitare pienamente le funzioni se non lo ha prestato.
Quando si applica
La norma si applica una sola volta, al momento dell'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica. Ciò accade ogni sette anni (termine del mandato presidenziale) oppure in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente in carica. Il giuramento è atto preparatorio all'inizio del mandato.
Connessioni
Art. 83 cost. (elezione del Presidente), art. 84-90 cost. (altri aspetti del Presidente), art. 93 cost. (giuramento del Governo). Il giuramento presidenziale è il corrispettivo, sul versante dell'esecutivo, dell'atto di formazione dell'assemblea rappresentativa.
Domande frequenti
Davanti a chi presta giuramento il Presidente della Repubblica?
Il Presidente giura dinanzi al Parlamento in seduta comune, ossia con Camera dei deputati e Senato della Repubblica riuniti insieme, come previsto espressamente dall'art. 91 della Costituzione.
Cosa promette il Presidente della Repubblica con il giuramento?
Il Presidente si impegna a essere fedele alla Repubblica e a osservare la Costituzione. Si tratta di un doppio vincolo: lealtà alla forma di governo repubblicana e rispetto della norma fondamentale dell'ordinamento.
Quando avviene il giuramento del Presidente della Repubblica?
Il giuramento avviene prima che il Presidente assuma le sue funzioni, cioè subito dopo l'elezione e prima dell'inizio effettivo del mandato. È una condizione necessaria per l'esercizio dei poteri presidenziali.
Cosa succede se il Presidente non presta giuramento?
In assenza di giuramento, il Presidente eletto non può esercitare le funzioni presidenziali. L'atto è condizione di efficacia dell'investitura: senza di esso il mandato non produce effetti giuridici.
Il giuramento presidenziale è uguale in tutti i Paesi?
No, ogni ordinamento disciplina autonomamente il giuramento del Capo dello Stato. In Italia l'art. 91 Cost. prevede una formula incentrata su fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione, con carattere solenne ma sintetico.
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