Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 690 c.p. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l’ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chi somministra bevande alcooliche in luogo pubblico cagionando l'ubriachezza altrui è punito con arresto fino a sei mesi o ammenda 30-309 euro.
Ratio
L'articolo 690 tutela la salute e l'incolumità delle persone impedendo che altri provochino deliberatamente ubriachezza altrui. Diversamente dall'art. 689 (che colpisce esercenti verso categorie vulnerabili), questa norma ha portata generale: colpisce chiunque, in luogo pubblico, induca ebbrezza in un altro soggetto tramite somministrazione di alcol.
La ratio è sia preventiva (dissuadere da condotte di intossicazione collettiva) sia tutelativa (proteggere da perdita di autodeterminazione e controllo motorio causata da intossicazione provocata).
Analisi
La fattispecie richiede: (a) somministrazione (offerta, donazione, vendita) di bevande alcooliche; (b) luogo pubblico o aperto al pubblico; (c) conseguimento dello stato di ubriachezza altrui; (d) nesso causale tra la somministrazione e l'ubriachezza. Non è necessario dolo specifico (volontà di ubriacare), è sufficiente il dolo generico (volontarietà dell'atto di somministrazione) con consapevolezza della possibile conseguenza.
La pena è arresto fino a 6 mesi oppure ammenda 30-309 euro (le due pene sono alternative, non cumulative). La scelta tra arresto e ammenda è rimessa alla discrezionalità del giudice, considerando gravità, numero di vittime, circostanze.
Quando si applica
Esempi concreti: un privato offre round di alcolici a colleghi in un bar al termine della riunione di lavoro, consapevole che stanno diventando ubriachi; un gruppo di amici spinge un'altra persona a bere quantità eccessive di vino a cena in trattoria. Se la persona diventa manifesta ubriachezza (perdita equilibrio, linguaggio confuso, aggressività), chi ha somministrato integra il reato.
Elemento critico: il nesso causale. Se la persona beve per proprio conto pur essendo presente l'alcol offerto, ma il soggetto non ha attivamente insistito, il nesso si indebolisce. Occorre dimostrare che la somministrazione ha effettivamente causato (o quantomeno agevolato) l'ubriachezza.
Connessioni
Articoli collegati: art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta in pubblico del soggetto ubriaco); art. 689 c.p. (somministrazione a minori/infermi); art. 691 c.p. (somministrazione a già ubriaco). Coordinamento: se il responsabile è esercente e la vittima è minore, si applica art. 689 (più specifico), non art. 690. Diritto civile: art. 2043 c.c. (responsabilità per danno ingiusto derivante da ubriachezza provocata) può concorrere.
Domande frequenti
Se offro da bere a un amico che accetta consapevolmente, sono responsabile?
Sì, se il risultato è l'ubriachezza manifesta. Il consenso del beneficiario non esclude la responsabilità. L'elemento chiave è la causalità: se l'ubriachezza è provocata dalla somministrazione, il reato sussiste.
Cosa cambia se offro alcol a casa mia?
L'articolo 690 si applica solo in luogo pubblico o aperto al pubblico. Se offri da bere a casa tua, la norma non si applica (anche se potrebbe sussistere responsabilità civile per danni derivanti).
Posso essere punito se la persona era già ubriaca?
No direttamente per art. 690. Se la persona era già ubriaca, si applica invece art. 691 (somministrazione a chi è già in stato di manifesta ubriachezza), con pena diversa e spesso più grave.
Quale differenza tra art. 690 e art. 689?
Art. 689 colpisce esercenti che somministrano a minori/infermi mente (categorie vulnerabili). Art. 690 colpisce chiunque (privato o esercente) che somministra a chiunque causandone l'ubriachezza in luogo pubblico. Art. 689 è più specifico e più grave.
Se la persona diventa ubriaca ma non per mio alcol (perché ha bevuto da sola), rischio?
No, se il nesso causale con tua somministrazione non sussiste. Se però hai offerto alcol e il destinatario ha mischiato con altro alcol diventando ubriaco, il giudice valuterà il contributo causale della tua somministrazione.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.