Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Sanziona chi compie frode (inganno) nell'esecuzione di contratti con la PA
  • Pena base: reclusione 1-5 anni; aggravamenti per viveri, medicinali, armamenti
  • Differisce dall'art. 355 per la presenza di malafede e inganno deliberato
  • Si applica anche a subfornitori, mediatori, rappresentanti che agiscono con frode
  • Rivale a carico dell'amministrazione il danno patrimoniale e la rottura della fiducia
Indice dei contenuti

Frode nelle forniture pubbliche: chi inganna nella fornitura a enti pubblici rischia reclusione uno-cinque anni e multa dall'art. 356 c.p.

Ratio

Mentre l'art. 355 c.p. punisce il semplice inadempimento, l'art. 356 punisce la frode, cioè l'inganno deliberato nella fase di esecuzione. La norma riconosce che il danno è maggiore quando il privato non solo non adempie, ma agisce con dolo, per es. fornendo merce contraffatta, etichettata falsamente, deteriorata scientemente o miscelata con sostanze nocive. La frode compromette anche la fiducia nel sistema di appalti pubblici.

Analisi

Elemento essenziale è la «frode nell'esecuzione», cioè l'inganno consapevole circa la qualità, la quantità o la genuinità della prestazione. Esempi: fornire acciaio riciclato spacciato per acciaio vergine; consegnare farmaci scaduti con falsa certificazione di lotto e data di scadenza; fornire pasti a mensa scolastica con carni macellate illegalmente. Il dolo è diretto alla commissione dell'inganno. La norma si applica ai contratti di «fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali» menzionati nell'art. 355, il che include anche servizi e lavori se è possibile defraudare sulla loro qualità.

Quando si applica

Ditta che fornisce mascherine certificate FFP2 ma acquistate di contrabbando da mercati esteri, senza tracciabilità, durante pandemia; laboratorio analisi che falsifica referti per conto di struttura sanitaria pubblica; fornitore di componenti elettronici che fornisce pezzi ricondizionati in luogo di nuovi, con documentazione fittizia; cantiere che utilizza materiali di bassa qualità rispetto a quelli pattuiti per lavori su edificio pubblico; ditta alimentare che fornisce preparati con allergeni non dichiarati a servizio ristorazione scolastica.

Connessioni

Art. 355 c.p. (inadempimento, versione 'senza frode'); art. 442 c.p. (falsificazione di marchi, quando la frode riguardi etichettature); art. 473 c.p. (falsificazione di certificati pubblici, quando il fornitore allega certificazioni contraffatte). Artt. 640-641 c.p. (truffa e truffa aggravata, quando l'inganno estrae denaro dalla PA). Legge 190/2012 (anticorruzione): la frode è pratica corruttiva. Rimedi civilistici: risoluzione, risarcimento danni..

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio gestisce una centrale lattiera che vince l'appalto per la fornitura di latte fresco a strutture scolastiche pubbliche regionali. Anziché fornire latte pastorizzato da allevamenti certificati, Tizio acquista latte prossimo alla scadenza da depositi commerciali e lo reimbusta in cartoni con etichetta del marchio proprio, retrodatando i lotti. Quando scoperto, è stata servita bevanda non conforme a centinaia di bambini. Integra art. 356 c.p. (frode nelle forniture), con aggravante per sostanze alimentari, reclusione 1-5 anni.

Caso 2: Caso 2

Caio è rappresentante di una società di strumenti medici che contatta il Ministero della Salute per fornire ventilatori polmonari per reparti di terapia intensiva. Caio riesce a vincere una gara, ma durante la fase di consegna, il subfornitore Sempronio (su pressione di Caio) fornisce ventilatori con batterie ricaricabili difettose, nascoste all'interno. Tali difetti non sono palesati alla documentazione tecnica fornita. Nel primo uso, due ventilatori si spengono. Sia Caio che Sempronio rispondono ex art. 356 c.p., con aggravante per salute pubblica (art. 355 co. 2, lett. 1°, traslato).

Domande frequenti

Qual è la differenza fra art. 355 e art. 356?

Art. 355: inadempimento anche colposo (ritardo, difetto involontario). Art. 356: frode, cioè inganno doloso sulla qualità o genuinità della prestazione. Art. 356 è più grave (1-5 anni vs. 6 mesi-3 anni) perché vi è malafede deliberata.

Serve che il danno sia concretamente realizzatosi?

No. La frode è reato formale: è sufficiente che il fornitore abbia agito con inganno durante l'esecuzione. Il danno patrimoniale è rilevante per la responsabilità civile e come circostanza di gravità penale, non per l'integrazione del reato.

Vale se la PA non verifica e non si accorge della frode?

Sì. Il reato è consummato quando il fornitore esegue in frode. Il fatto che la PA sia negligente nella verifica non assolve il fornitore. Anzi, sottolinea l'abuso della fiducia insita nel rapporto contrattuale.

La frode può consistere anche in omissione (non dichiarare difetti noti)?

Sì, se il fornitore ha obbligo di comunicare (es. segnalare allergia in prodotto alimentare). L'omissione dolosa di informazione che induce errore nella PA integra frode per inganno omissivo.

Prescrizione?

Il reato di frode nelle forniture (delitto) prescrive in 10 anni. Possono essere rilevanti interruzioni per imputazione, anche tardiva, se basate su elementi di prova solidi (fatture, ispezioni, testimonianze)..

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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