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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Domande rapide
Cos'e il peculato mediante errore ex art. 316 c.p.?
Il reato del pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui (errore del privato sull'oggetto o quantum dovuto), riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilita per se o per terzi.
Qual e la differenza con il peculato comune?
Il peculato comune (art. 314 c.p.) presuppone il possesso o disponibilita del bene per ragione dell'ufficio. Il peculato ex art. 316 presuppone l'errore del privato che consegna piu del dovuto, sfruttato passivamente dal pubblico ufficiale che riceve.
Cosa significa giovarsi dell'errore?
Approfittare passivamente di un errore in cui il privato e gia caduto, senza concorrere a determinarlo (altrimenti truffa ex art. 640 o 640-bis c.p.). Il pubblico ufficiale si limita a non correggere e a ricevere/ritenere l'utilita non dovuta.
Qual e la pena per il peculato ex art. 316?
Reclusione da sei mesi a tre anni. Pena sensibilmente attenuata rispetto al peculato comune (reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi), in considerazione della minore aggressivita della condotta (sfruttamento passivo di errore vs appropriazione attiva).
Si applica solo a pubblici ufficiali?
Si applica al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e all'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.). Reato proprio: necessita della qualifica soggettiva nel momento e nell'esercizio delle funzioni o del servizio in cui si verifica l'errore.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 315 - Art. 315 Codice Penale: Abrogato→Cod. pen. art. 316-bis - bis Codice Penale: Malversazione a danno dello Stato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno del→Articolo 317 Codice Penale: Concussione→Articolo 317-bis Codice Penale: Pene accessorie→Art. 314-bis c.p.: Indebita destinazione di denaro o cose mobili→Art. 314 Codice Penale: Peculato→Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione.→Art. 313 c.p.: Autorizzazione a procedere o richiesta di procedi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ufficiale che approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente denaro è punito con reclusione da sei mesi a tre anni.
Ratio
Il peculato mediante profitto dell'errore altrui rappresenta una forma particolare di appropriazione indebita commessa da chi è investito di poteri pubblici. La ratio della norma è contrastare l'abuso della posizione di pubblico ufficiale per trarre vantaggi patrimoniali, sfruttando errori o distrazioni di terzi che interagiscono con la pubblica amministrazione.
Analisi
La norma richiede: (a) qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; (b) esercizio effettivo delle funzioni o del servizio; (c) approfittamento dell'errore altrui (elemento soggettivo); (d) ricezione o ritenzione indebitata di denaro od altra utilità; (e) dolo specifico di trarre vantaggio. La pena ordinaria è la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile per circostanze aggravanti.
Quando si applica
Esempio: un impiegato comunale che riceve un bonifico destinato a un altro beneficiario, si accorge dell'errore del mittente, ma non lo comunica e trattiene il denaro. Oppure un dipendente di sportello che, vedendo un errore nel calcolo di una imposta a suo favore, non lo segnala. Rientra qui anche il caso di chi registra una somma di denaro senza farne cenno, approfittando della confusione del pagante.
Connessioni
Correlata all'articolo 314 (peculato propriamente detto), 316 (peculato mediante profitto dell'errore), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio). Si distingue dal furto (art. 624) per la qualità del soggetto attivo. La condanna importa interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici per effetto dell'articolo 317-bis.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è impiegato dell'ufficio tributi di un comune
Una cittadina Sempronia paga un'imposta dovuta in ritardo, versando 2.000 euro. Per errore amministrativo nello smistamento, la somma confluisce nel conto di un altro contribuente. Tizio si accorge dell'errore durante la riconciliazione giornaliera, ma non lo segnala e omette di avviare la procedura di restituzione, trattenendo di fatto per sé il beneficio dell'errore. Configurazione: peculato mediante profitto dell'errore altrui, punibile fino a tre anni.
Caso 2: Caio lavora allo sportello di una agenzia delle entrate
Un contribuente Mevio si presenta per pagare una sanzione amministrativa di 500 euro, ma a causa di un bug del sistema, l'importo viene elaborato come 50 euro. Caio se ne accorge prima di emettere la ricevuta definitiva, ma, sapendo che il bug sarà presto corretto, decide di non avvisare il contribuente, permettendo che il pagamento resti incompleto. Caio ha colpevolmente approfittato dell'errore di un sistema informatico (assimilabile all'errore altrui) per perseguire un indebito vantaggio amministrativo. Rientra nella fattispecie se l'azione è dolosa.
Domande frequenti
Chi commette questo reato deve essere necessariamente un dipendente pubblico?
Sì, è un reato proprio. Il soggetto attivo deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al momento in cui commette l'atto e deve agire in esercizio delle funzioni.
Se un cittadino comune approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente, rientra qui?
No, rientrerebbe in altre fattispecie come truffa (art. 640) o insolvenza fraudolenta (art. 641), ma non nel peculato. Il peculato è riservato a pubblici ufficiali.
Che cos'è esattamente l'errore altrui?
È una percezione errata della realtà da parte di chi non è l'agente: una confusione di cifre, di beneficiario, di data. L'ufficiale ne approfitta consapevolmente, senza correggere l'errore.
Se restituisco subito il denaro percepito per errore, è ancora reato?
La restituazione può incidere sulla pena, riducendola, ma non elimina la commissione del reato. La configurazione delittuosa dipende dal dolo nell'approfittamento.
Qual è la differenza tra questo articolo e l'articolo 314 (peculato semplice)?
Il peculato semplice (314) riguarda il caso in cui l'ufficiale si appropria di denaro del quale ha disponibilità per funzione. Il 316 richiede specificamente l'approfittamento dell'errore altrui, una modalità più subdola.
Fonti consultate: 2 fontei verificate