Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 290-bis c.p. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci .

In sintesi

  • Norma di parificazione: chi fa le veci del Presidente della Repubblica beneficia della stessa protezione penale
  • Applica a: art. 276 (attentato), art. 277 (offesa all'onore), art. 278 (offesa al prestigio), art. 279 (eccitamento), art. 289 (sequestro)
  • Il Vicepresidente, il Presidente della Corte costituzionale in funzioni, il Ministro dell'Interno in caso di impedimento hanno stessa tutela
  • Introdotta dalla L. 1317/1947 per colmare lacuna sulla successione presidenziale
  • Non tocca i vilipendi generici di 290-292
Indice dei contenuti

Chi esercita poteri presidenziali è equiparato al Presidente della Repubblica per artt. 276-279, 289 c.p. in materia di offese.

Ratio

L'art. 290-bis colma una lacuna: se il Presidente è impedito (malattia, assenza, morte), chi esercita il potere esecutivo (Vicepresidente, reggente istituzionale) deve godere della medesima protezione penale. Senza parificazione, il reggente sarebbe più vulnerabile a offese rispetto al Presidente in carica. La norma è di rango costituzionale perché tutela la continuità dello Stato.

Analisi

«Chi ne fa le veci» = chi esercita formalmente i poteri presidenziali per legge, decreto o situazione di fatto giuridicamente riconosciuta. Non include consiglieri o staff. Sono «parificati» ai soli artt. 276-279, 289: non ai vilipendi generici di 290-292. Significa: attentato a reggente = stessa pena di attentato al Presidente (12-15 anni), offesa all'onore = 6-15 anni, offesa al prestigio = 6-10 anni, eccitamento = 6-10 anni, sequestro = stessa pena. Chi fa le veci resta comunque persona fisica con altri diritti/doveri ordinari.

Quando si applica

Presidente assente, incarcerato, sottoposto a quarantena sanitaria: il Vicepresidente (ex art. 86 Cost.) assume le funzioni. In Congresso, il Presidente della Camera funge da reggente per funzioni cerimoniali. Se tizio aggredisce fisicamente il reggente, è reato ex art. 276; se lo ingiuria pubblicamente in qualità di «Presidente», art. 278; se sequestralo, art. 289.

Connessioni

Rimandi: art. 86 Cost. (Vicepresidente), art. 276-279 c.p. (offese presidenziali), art. 289 c.p. (sequestro Presidente), art. 694 c.p. (poteri eccezionali). Non riguarda: art. 290 (vilipendio Repubblica), art. 291-292 (vilipendio nazione/bandiera) che rimangono applicabili a tutti. Non tocca Regioni (art. 126 Cost.): il Presidente della Giunta non è «Presidente della Repubblica».

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Testo coordinato e aggiornato del Codice Penale consultabile sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia, utile riferimento per Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il Presidente è ricoverato gravemente; il Vicepresidente esercita i poteri formali. Tizio tenta di pugnalare il Vicepresidente durante una cerimonia ufficiale. Anche se il Presidente non è formalmente impedito, il Vicepresidente che fa le veci è protetto da art. 276 c.p. (attentato alla vita): pena 12-15 anni, identica al Presidente.

Caso 2: Caso 2

Caio pubblica su giornale un articolo che «dimostra» che il Vicepresidente (facente funzioni) è «traditore della patria, nemico dello Stato». Se l'articolo raggiunge la stampa nazionale, Caio potrebbe incorrere in art. 278 c.p. (offesa al prestigio) parificato a quanto varrebbe per il Presidente: pena 6-10 anni (non solo multa).

Domande frequenti

Chi esattamente 'fa le veci' del Presidente secondo questa norma?

Il Vicepresidente (ex art. 86 Cost.) è il caso ordinario. In situazioni straordinarie, leggi possono designare reggenti (es. Presidente Camera in congresso). Non include staff, consiglieri o ministri pur se operano in 'delega'.

L'art. 290-bis copre anche vilipendi generici (art. 290-292)?

No. Copre solo artt. 276-279 (offese presidenziali specifiche) e 289 (sequestro). Art. 290 (vilipendio Repubblica), 291 (vilipendio nazione), 292 (vilipendio bandiera) rimangono generali per tutti, non 'parificati'.

Se il Presidente muore, il Vicepresidente rimane protetto?

Sì. Il Vicepresidente, una volta assunto il ruolo pieno di Presidente, rimane 'parificato' perché formalmente esercita il potere. Art. 290-bis assicura continuità di protezione durante transizioni e impedimenti.

Vale anche per Presidente della Repubblica in servizio militare o missioni estere?

Sì. Se assente fisicamente dal territorio ma formalmente in carica, la protezione rimane piena. Se delegato a un reggente, quest'ultimo beneficia della parificazione per quel periodo.

Chi è'responsabile civile per danni se il vilipendio è rivolto al Vicepresidente facente funzioni?

Il Vicepresidente stesso può chiedere danni per ingiuria (art. 96-97 c.p.). Se agisce come 'Presidente della Repubblica' (funzione), lo Stato può essere responsabile per danni reputazionali istituzionali (art. 2050 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 3 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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