Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 290-bis c.p. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 290 - Art. 290 c.p.: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni co→Cod. pen. art. 291 - Articolo 291 Codice Penale: Vilipendio alla nazione italiana→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 289-ter c.p.: Sequestro di persona a scopo di coazione→Art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o→Art. 289 c.p.: Attentato contro gli organi costituzionali e cont→Art. 292 c.p.: Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello→Articolo 292-bis Codice Penale: Circostanza aggravante→Art. 288 c.p.: Arruolamento o armamenti non autorizzati a serviz→Articolo 293 Codice Penale: Circostanza aggravante
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi esercita poteri presidenziali è equiparato al Presidente della Repubblica per artt. 276-279, 289 c.p. in materia di offese.
Ratio
L'art. 290-bis colma una lacuna: se il Presidente è impedito (malattia, assenza, morte), chi esercita il potere esecutivo (Vicepresidente, reggente istituzionale) deve godere della medesima protezione penale. Senza parificazione, il reggente sarebbe più vulnerabile a offese rispetto al Presidente in carica. La norma è di rango costituzionale perché tutela la continuità dello Stato.
Analisi
«Chi ne fa le veci» = chi esercita formalmente i poteri presidenziali per legge, decreto o situazione di fatto giuridicamente riconosciuta. Non include consiglieri o staff. Sono «parificati» ai soli artt. 276-279, 289: non ai vilipendi generici di 290-292. Significa: attentato a reggente = stessa pena di attentato al Presidente (12-15 anni), offesa all'onore = 6-15 anni, offesa al prestigio = 6-10 anni, eccitamento = 6-10 anni, sequestro = stessa pena. Chi fa le veci resta comunque persona fisica con altri diritti/doveri ordinari.
Quando si applica
Presidente assente, incarcerato, sottoposto a quarantena sanitaria: il Vicepresidente (ex art. 86 Cost.) assume le funzioni. In Congresso, il Presidente della Camera funge da reggente per funzioni cerimoniali. Se tizio aggredisce fisicamente il reggente, è reato ex art. 276; se lo ingiuria pubblicamente in qualità di «Presidente», art. 278; se sequestralo, art. 289.
Connessioni
Rimandi: art. 86 Cost. (Vicepresidente), art. 276-279 c.p. (offese presidenziali), art. 289 c.p. (sequestro Presidente), art. 694 c.p. (poteri eccezionali). Non riguarda: art. 290 (vilipendio Repubblica), art. 291-292 (vilipendio nazione/bandiera) che rimangono applicabili a tutti. Non tocca Regioni (art. 126 Cost.): il Presidente della Giunta non è «Presidente della Repubblica».
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Testo coordinato e aggiornato del Codice Penale consultabile sul portale ufficiale del Ministero della Giustizia, utile riferimento per Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il Presidente è ricoverato gravemente; il Vicepresidente esercita i poteri formali. Tizio tenta di pugnalare il Vicepresidente durante una cerimonia ufficiale. Anche se il Presidente non è formalmente impedito, il Vicepresidente che fa le veci è protetto da art. 276 c.p. (attentato alla vita): pena 12-15 anni, identica al Presidente.
Caso 2: Caso 2
Caio pubblica su giornale un articolo che «dimostra» che il Vicepresidente (facente funzioni) è «traditore della patria, nemico dello Stato». Se l'articolo raggiunge la stampa nazionale, Caio potrebbe incorrere in art. 278 c.p. (offesa al prestigio) parificato a quanto varrebbe per il Presidente: pena 6-10 anni (non solo multa).
Domande frequenti
Chi esattamente 'fa le veci' del Presidente secondo questa norma?
Il Vicepresidente (ex art. 86 Cost.) è il caso ordinario. In situazioni straordinarie, leggi possono designare reggenti (es. Presidente Camera in congresso). Non include staff, consiglieri o ministri pur se operano in 'delega'.
L'art. 290-bis copre anche vilipendi generici (art. 290-292)?
No. Copre solo artt. 276-279 (offese presidenziali specifiche) e 289 (sequestro). Art. 290 (vilipendio Repubblica), 291 (vilipendio nazione), 292 (vilipendio bandiera) rimangono generali per tutti, non 'parificati'.
Se il Presidente muore, il Vicepresidente rimane protetto?
Sì. Il Vicepresidente, una volta assunto il ruolo pieno di Presidente, rimane 'parificato' perché formalmente esercita il potere. Art. 290-bis assicura continuità di protezione durante transizioni e impedimenti.
Vale anche per Presidente della Repubblica in servizio militare o missioni estere?
Sì. Se assente fisicamente dal territorio ma formalmente in carica, la protezione rimane piena. Se delegato a un reggente, quest'ultimo beneficia della parificazione per quel periodo.
Chi è'responsabile civile per danni se il vilipendio è rivolto al Vicepresidente facente funzioni?
Il Vicepresidente stesso può chiedere danni per ingiuria (art. 96-97 c.p.). Se agisce come 'Presidente della Repubblica' (funzione), lo Stato può essere responsabile per danni reputazionali istituzionali (art. 2050 c.c.).
Fonti consultate: 3 fontei verificate