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Art. 207 c.p. Revoca delle misure di sicurezza personali
In vigore dal 1° luglio 1931
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
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In sintesi
L'art. 207 c.p. disciplina la revoca delle misure di sicurezza personali: richiede cessata pericolosità e decorso del termine minimo.
Ratio
La revoca delle misure di sicurezza personali rappresenta un diritto della persona che ha cessato di essere socialmente pericolosa, anche se ancora in corso di esecuzione. La norma sottopone la revoca a due condizioni: cessazione della pericolosità e decorso della durata minima stabilita dalla legge. Questo equilibrio protegge sia la società (impedendo revoca prematura) sia la persona (garantendo un termine minimo di uscita dalla misura e la possibilità di provare l'avvenuta rieducazione).
Analisi
L'articolo 207 c.p. vieta la revoca della misura di sicurezza se la persona non ha cessato di essere socialmente pericolosa. Inoltre, la revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge per la specifica misura. La combinazione delle due condizioni (cessazione della pericolosità + decorso del termine minimo) garantisce che non sia revocata troppo precocemente una misura già comminata, né prolungata oltre ragionevole necessità. L'articolo richiede una valutazione attiva del giudice sulla mutata condizione della persona.
Quando si applica
La norma si applica in fase di esecuzione della misura di sicurezza, quando la persona o il difensore richieda revoca. Situazioni tipiche: delinquente assegnato a colonia agricola per due anni che dopo due anni di buona condotta e rieducazione richiede revoca; persona sottoposta a libertà vigilata che dimostra al giudice di aver mutato comportamento. Il giudice valuta se sussistono elementi che escludano la persistente pericolosità.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 208 c.p. (riesame), art. 217 c.p. (durata minima), art. 212 c.p. (sospensione). Per la procedura, rimanda al c.p.p. e agli articoli sulla esecuzione della pena.
Domande frequenti
Quando può essere revocata una misura di sicurezza personale?
Solo quando il soggetto ha cessato di essere socialmente pericoloso e, in ogni caso, non prima che sia trascorso il periodo minimo previsto dalla legge per quella specifica misura.
Chi decide la revoca della misura di sicurezza?
Il magistrato di sorveglianza, che valuta la pericolosità sociale del soggetto anche attraverso perizie psichiatriche e relazioni degli operatori della struttura.
La revoca è automatica dopo il decorso del termine minimo?
No. Il decorso del termine minimo è una condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche accertare che il soggetto non sia più socialmente pericoloso.
Cosa si intende per pericolosità sociale ai fini dell'art. 207 c.p.?
La probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, valutata sulla base delle condizioni personali, familiari, sociali e dei progressi compiuti durante l'esecuzione della misura.
Cosa succede se la pericolosità persiste oltre il termine minimo?
La misura di sicurezza continua ad essere applicata e viene periodicamente riesaminata dal magistrato di sorveglianza finché non sia accertata la cessazione della pericolosità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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