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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 c.p. – Revoca delle misure di sicurezza personali
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 .
Vedi anche
→Cod. pen. art. 206 - Art. 206 c.p.: Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza→Cod. pen. art. 208 - Articolo 208 Codice Penale: Riesame della pericolosità→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice→Articolo 209 Codice Penale: Persona giudicata per più fatti→Art. 204 Codice Penale: Abrogato→Art. 210 c.p.: Effetti della estinzione del reato o della pena→Articolo 203 Codice Penale: Pericolosità sociale→Articolo 211 Codice Penale: Esecuzione delle misure di sicurezza→Art. 211-bis c.p.: Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicure
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 207 c.p. disciplina la revoca delle misure di sicurezza personali: richiede cessata pericolosità e decorso del termine minimo.
Ratio
La revoca delle misure di sicurezza personali rappresenta un diritto della persona che ha cessato di essere socialmente pericolosa, anche se ancora in corso di esecuzione. La norma sottopone la revoca a due condizioni: cessazione della pericolosità e decorso della durata minima stabilita dalla legge. Questo equilibrio protegge sia la società (impedendo revoca prematura) sia la persona (garantendo un termine minimo di uscita dalla misura e la possibilità di provare l'avvenuta rieducazione).
Analisi
L'articolo 207 c.p. vieta la revoca della misura di sicurezza se la persona non ha cessato di essere socialmente pericolosa. Inoltre, la revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge per la specifica misura. La combinazione delle due condizioni (cessazione della pericolosità + decorso del termine minimo) garantisce che non sia revocata troppo precocemente una misura già comminata, né prolungata oltre ragionevole necessità. L'articolo richiede una valutazione attiva del giudice sulla mutata condizione della persona.
Quando si applica
La norma si applica in fase di esecuzione della misura di sicurezza, quando la persona o il difensore richieda revoca. Situazioni tipiche: delinquente assegnato a colonia agricola per due anni che dopo due anni di buona condotta e rieducazione richiede revoca; persona sottoposta a libertà vigilata che dimostra al giudice di aver mutato comportamento. Il giudice valuta se sussistono elementi che escludano la persistente pericolosità.
Connessioni
Articoli correlati: art. 203 c.p. (pericolosità), art. 205 c.p. (ordinamento misure), art. 208 c.p. (riesame), art. 217 c.p. (durata minima), art. 212 c.p. (sospensione). Per la procedura, rimanda al c.p.p. e agli articoli sulla esecuzione della pena.
Casi pratici
Caso 1: Revoca negata per persistente pericolosità
Tizio, affetto da disturbo della personalità, è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata dopo la condanna per lesioni gravi. Decorso il termine minimo di un anno, il suo difensore presenta istanza di revoca al magistrato di sorveglianza. Tuttavia, la perizia psichiatrica disposta dal giudice evidenzia che Tizio non ha aderito al percorso terapeutico e ha avuto ulteriori episodi di comportamento aggressivo. Il magistrato rigetta l'istanza: manca il presupposto della cessata pericolosità sociale previsto dall'art. 207, primo comma, c.p.
Caso 2: Revoca prematura non ammessa
Caio è stato assegnato a una casa di cura e custodia con durata minima di sei mesi. Dopo soli tre mesi, i sanitari della struttura riferiscono un netto miglioramento delle sue condizioni e l'assenza di comportamenti pericolosi. Il magistrato di sorveglianza, pur apprezzando i progressi, non può revocare la misura: il termine minimo di legge non è ancora decorso, come impone il secondo comma dell'art. 207 c.p. Caio dovrà attendere la scadenza del periodo minimo prima che il giudice possa valutare la revoca.
Domande frequenti
Quando può essere revocata una misura di sicurezza personale?
Solo quando il soggetto ha cessato di essere socialmente pericoloso e, in ogni caso, non prima che sia trascorso il periodo minimo previsto dalla legge per quella specifica misura.
Chi decide la revoca della misura di sicurezza?
Il magistrato di sorveglianza, che valuta la pericolosità sociale del soggetto anche attraverso perizie psichiatriche e relazioni degli operatori della struttura.
La revoca è automatica dopo il decorso del termine minimo?
No. Il decorso del termine minimo è una condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche accertare che il soggetto non sia più socialmente pericoloso.
Cosa si intende per pericolosità sociale ai fini dell'art. 207 c.p.?
La probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, valutata sulla base delle condizioni personali, familiari, sociali e dei progressi compiuti durante l'esecuzione della misura.
Cosa succede se la pericolosità persiste oltre il termine minimo?
La misura di sicurezza continua ad essere applicata e viene periodicamente riesaminata dal magistrato di sorveglianza finché non sia accertata la cessazione della pericolosità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate