Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 novies T.U.B. – Autorizzazione
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi.
2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.
4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio .
5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”
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In sintesi
Art. 114-novies TUB, Autorizzazione degli Istituti di Pagamento
Inquadramento normativo
L'art. 114-novies TUB disciplina il procedimento di autorizzazione degli istituti di pagamento (IP) da parte della Banca d'Italia. La norma, introdotta in attuazione della PSD e profondamente rimodellata dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE, recepita con D.Lgs. 218/2017 e da ultimo aggiornata dal D.Lgs. 208/2025), traduce in diritto interno le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti fissate a livello europeo.
Condizioni generali di autorizzazione (comma 1)
La Banca d'Italia autorizza l'IP al ricorrere cumulativo delle seguenti condizioni:
Condizione aggiuntiva per i PISP (comma 1-bis)
Gli IP che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento (Payment Initiation Service Provider, PISP, servizio 7 dell'Allegato I PSD2) devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile o una garanzia equivalente. Questa misura tutela gli utenti dai danni derivanti da condotte del PISP o di terzi nell'esercizio dell'attività. Il livello minimo di copertura è stabilito dagli EBA RTS (Regolamento delegato UE 2018/389).
Diniego dell'autorizzazione (comma 2)
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla valutazione delle condizioni del comma 1, non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Si tratta di clausole generali che attribuiscono all'Autorità un potere valutativo ampio, esercitato nel rispetto dei criteri fissati nelle disposizioni attuative e delle linee guida EBA sull'autorizzazione (EBA/GL/2017/09).
IP ibridi, Attività imprenditoriali diverse (comma 4)
La disciplina degli IP ibridi (c.d. hybrid payment institutions) consente a imprese che svolgono altre attività commerciali di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento, purché:
Se le attività non-pagamento mettono a rischio la solidità finanziaria dell'IP o l'effettività della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società dedicata esclusivamente ai servizi di pagamento (comma 5).
Raccordo sistematico
L'art. 114-novies si colloca nel sistema delle autorizzazioni finanziarie disciplinate dal TUB e dal D.Lgs. 11/2010. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'iscrizione nel registro degli IP tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114-decies TUB. Gli IP autorizzati in altri Stati UE operano in Italia in regime di passaporto europeo con notifica ai sensi della PSD2, senza necessità di nuova autorizzazione. La disciplina è distinta da quella degli IMEL (art. 114-bis ss. TUB), che presentano analogie ma si caratterizzano per la funzione di emissione di moneta elettronica.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali sono le forme societarie ammesse per un istituto di pagamento?
L'art. 114-novies, comma 1, lett. a), ammette SpA, SApA, SRL e società cooperative. Non sono ammesse imprese individuali né società di persone.
Qual è il capitale minimo richiesto per l'autorizzazione?
Il capitale minimo è determinato dalla Banca d'Italia in relazione ai servizi di pagamento che si intende prestare, in conformità ai valori indicati dalla PSD2 (da 20.000 a 125.000 euro a seconda della tipologia di servizio). Il capitale deve essere integralmente versato.
Un PISP (servizio di disposizione di ordini di pagamento) ha obblighi aggiuntivi?
Sì. L'art. 114-novies, comma 1-bis, richiede che i PISP stipulino una polizza di responsabilità civile o garanzia equivalente, a copertura dei danni causati nell'esercizio dell'attività. Il livello minimo di copertura è stabilito dagli EBA RTS (Reg. delegato UE 2018/389).
Un'impresa commerciale può diventare istituto di pagamento mantenendo le altre attività?
Sì, è il modello dell'IP ibrido (art. 114-novies, comma 4). L'impresa deve costituire un patrimonio destinato esclusivamente ai servizi di pagamento e nominare responsabili con i requisiti previsti dall'art. 114-undecies, comma 1-bis.
Quando la Banca d'Italia nega l'autorizzazione a un IP?
L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti (art. 114-novies, comma 2). Si tratta di clausole generali che la Banca d'Italia applica secondo le linee guida EBA/GL/2017/09.