Art. 73 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore
In vigore dal 03/08/2017
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»: a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , per un ammontare di 2 milioni di euro; b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , per un ammontare di 7,050 milioni di euro;
2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 73: – Si riporta l' art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). –
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». -Si riporta l' art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991 : «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). –
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge; f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi; h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato; i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.». – Si riporta l' art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale): «Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale). –
1. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall' art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000. 2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 , il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987 , tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987 , è ripartito secondo i seguenti criteri: a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo; b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta; c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'art. 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.». – Per il testo dell' art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , si veda nelle note all'art.
102. – Si riporta l' art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 : «Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). –
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art.
12. 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.». – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.