leggeinchiaro.it

Categoria: Servizi pubblici locali

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 201/2022): organizzazione, affidamento, gestione e controllo dei servizi pubblici locali, articolo per articolo.

  • Art. 25 D.Lgs. 201/2022 — Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Art. 25 D.Lgs. 201/2022 — Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all’ articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

    2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell’affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.

  • Art. 26 D.Lgs. 201/2022 — Tariffe

    Art. 26 D.Lgs. 201/2022 — Tariffe

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.

    2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

    3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

    4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri: a) tasso di inflazione programmata; b) incremento per i nuovi investimenti effettuati; c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato; d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

    5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 D.Lgs. 201/2022 — Vicende del rapporto

    Art. 27 D.Lgs. 201/2022 — Vicende del rapporto

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

    2. In caso di ricorso all’affidamento in house gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 4.

    3. È in ogni caso fatto salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 D.Lgs. 201/2022 — Vigilanza e controlli sulla gestione

    Art. 28 D.Lgs. 201/2022 — Vigilanza e controlli sulla gestione

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

    2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati.

    3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l’obbligo di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L’inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

    4. L’ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 D.Lgs. 201/2022 — Rimedi non giurisdizionali

    Art. 29 D.Lgs. 201/2022 — Rimedi non giurisdizionali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l’utente può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  • Art. 30 D.Lgs. 201/2022 — Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Art. 30 D.Lgs. 201/2022 — Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma

    2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. 1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l’articolo 27, comma 3. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

    3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 D.Lgs. 201/2022 — Trasparenza nei servizi pubblici locali

    Art. 31 D.Lgs. 201/2022 — Trasparenza nei servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

    2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

    3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

    4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall’Osservatorio di cui all’ articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

    5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall’ente che li produce in conformità a quanto previsto dall’ articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

    6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell’ANAC, ai sensi dell’ articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Art. 32 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

    2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.

    3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 20 nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

    4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’ articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

  • Art. 33 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

    Art. 33 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l’articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 6, comma 3.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

  • Art. 34 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

    Art. 34 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell’ articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.

    2. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all’ articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  • Art. 35 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Art. 35 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Art. 36 D.Lgs. 201/2022 — Disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. articolo precedente articolo successivo