Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 D.Lgs. 201/2022 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma

2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. 1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l’articolo 27, comma 3. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • I comuni con più di 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti effettuano una ricognizione periodica annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali nei propri territori.
  • La ricognizione analizza, per ogni servizio affidato, l'andamento economico, l'efficienza, la qualità del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali.
  • Se emergono andamenti insoddisfacenti imputabili al gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo che impone al gestore di elaborare un piano correttivo entro tre mesi; l'AGCM monitora l'efficacia delle misure.
  • L'andamento è considerato insoddisfacente quando ricorrono perdite significative, risultati gestionali insufficienti o almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli minimi.
  • In caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano correttivo, si applica la risoluzione anticipata del contratto prevista dall'articolo 27, comma 3.
Indice dei contenuti

La ricognizione periodica come strumento di governance continua dei servizi

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 - uno degli più articolati del decreto, significativamente ampliato rispetto alla versione originaria con l'aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater - istituisce un ciclo obbligatorio di verifica annuale sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. La norma supera la logica della vigilanza reattiva (interveniamo quando qualcosa va storto) in favore di una governance proattiva e continua, che monitora sistematicamente ogni affidamento e prevede meccanismi correttivi scalari prima di arrivare alla risoluzione del contratto.

Il comma 1 individua i soggetti obbligati: i comuni con più di 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti. I comuni più piccoli (fino a 5.000 abitanti) sono esclusi dall'obbligo, probabilmente per ridurre il carico amministrativo su realtà con strutture organizzative limitate. La ricognizione deve essere effettuata «in relazione al proprio ambito o bacino del servizio», il che implica che gli enti di governo degli ambiti (come quelli per il servizio idrico o i rifiuti) debbano coprire il territorio di propria competenza.

Il contenuto della ricognizione

La ricognizione deve essere analitica e coprire, per ogni servizio affidato, tre dimensioni: l'andamento economico (equilibrio tra costi e ricavi, situazione finanziaria del gestore), l'efficienza (rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate), la qualità del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali. Questo schema tripartito riprende i criteri dell'articolo 14, comma 2, sui parametri per la scelta della modalità di gestione, creando un continuum tra la fase di scelta e la fase di verifica. La ricognizione deve tenere conto degli atti e degli indicatori predisposti dalle autorità di regolazione (articoli 7, 8 e 9), assicurando così un parametro di benchmarking esterno rispetto alle sole valutazioni interne dell'ente.

Il meccanismo di allerta e il piano correttivo (commi 1-bis e 1-ter)

Il comma 1-bis introduce il meccanismo di allerta: se dalla ricognizione emerge un «andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore», l'ente deve adottare un atto di indirizzo che impone al gestore di elaborare un piano correttivo entro tre mesi. Il piano deve contenere un cronoprogramma per il ripristino e il miglioramento della qualità, l'efficientamento dei costi e il ripiano delle eventuali perdite. Sia l'atto di indirizzo sia il piano vengono trasmessi all'ANAC e pubblicati sul portale della trasparenza SPL. Il comma 1-ter definisce tassativamente quando l'andamento si considera insoddisfacente: perdite significative negli ultimi due esercizi che compromettono l'equilibrio economico-finanziario; risultati gestionali significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali; almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli minimi fissati ai sensi degli articoli 7 e 8. La codificazione delle condizioni di «andamento insoddisfacente» riduce la discrezionalità dell'ente e garantisce un'applicazione uniforme del meccanismo di allerta.

Le conseguenze dell'inadempimento al piano correttivo

Il comma 1-quater chiude il ciclo sanzionatorio: se il gestore non adotta il piano entro i tre mesi, o adotta un piano insufficiente o inefficace, o non lo attua gravemente, si applica l'articolo 27, comma 3, cioè la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento. Il meccanismo è quindi graduato: prima la ricognizione individua il problema, poi l'atto di indirizzo dà al gestore la possibilità di correggersi, infine - in caso di mancata correzione - scatta la risoluzione. Questo approccio proporzionato rispetta il principio di proporzionalità ed evita risoluzioni contrattuali «a sorpresa» che potrebbero danneggiare la continuità del servizio.

Il ruolo dell'AGCM e la relazione annuale al Governo

Il comma 2, primo periodo (che nel testo è inserito dopo il comma 1-ter), attribuisce all'AGCM un ruolo di monitoraggio esterno: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato monitora gli atti di indirizzo e l'efficacia delle misure correttive, e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. Questo meccanismo di accountability istituzionale serve a garantire che il ciclo di verifica non rimanga un adempimento formale, ma produca effettivi miglioramenti nella qualità dei servizi. L'AGCM, con la propria autorevolezza e autonomia, rappresenta un contrappeso rispetto alla tendenza degli enti locali a essere indulgenti con i propri gestori, specie in caso di affidamenti in house.

Coordinamento con le verifiche sulle società partecipate

Il comma 2 prevede che la relazione di ricognizione sia aggiornata annualmente e contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate). Nei casi di affidamento in house, la relazione di ricognizione costituisce addirittura un'appendice della relazione sulle partecipate. Questo coordinamento evita la duplicazione di adempimenti e garantisce una visione integrata della governance delle società pubbliche locali.

Casi pratici

Caso 1: Ricognizione che rileva perdite significative del gestore in house: piano correttivo

Il Comune di Alfa (12.000 abitanti) effettua la ricognizione annuale sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti affidata alla società in house Alfa Ambiente S.r.l. L'analisi rileva che la società ha registrato perdite pari al 18% del fatturato nei due esercizi precedenti, con tendenza peggiorativa. Ricorrendo la condizione di «andamento insoddisfacente» ai sensi del comma 1-ter, lettera a, il Comune adotta un atto di indirizzo ai sensi del comma 1-bis, imponendo ad Alfa Ambiente di elaborare entro tre mesi un piano correttivo con misure di efficientamento dei costi (riduzione del personale amministrativo, rinegoziazione dei contratti di fornitura) e un cronoprogramma di ripiano delle perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'ANAC.

Caso 2: Gestore che non presenta il piano correttivo: risoluzione anticipata del contratto

La Provincia di Beta ha affidato tramite gara il servizio di trasporto scolastico a Tizio Trasporti S.r.l. La ricognizione annuale evidenzia che Tizio non ha rispettato gli standard di puntualità (55% effettivo contro 95% contrattuale) e ha registrato reclami per insufficienza dei mezzi. La Provincia adotta l'atto di indirizzo ai sensi del comma 1-bis. Trascorso il termine di tre mesi, Tizio non presenta alcun piano correttivo. Trovandosi nella fattispecie del comma 1-quater (mancata adozione del piano), la Provincia avvia la procedura di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, e indice una gara urgente per il nuovo affidamento del servizio.

Caso 3: AGCM che riscontra un ente che non effettua le ricognizioni periodiche

Il Comune di Gamma (8.000 abitanti), nella relazione annuale all'AGCM, risulta non aver effettuato alcuna ricognizione sulla gestione del servizio idrico per tre anni consecutivi, in violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 30. L'AGCM segnala l'inadempimento nella relazione annuale al Governo e alle Camere. La Regione, acquisita la segnalazione, avvia un'istruttoria e riscontra che il gestore (in house) presenta perdite crescenti da due anni, situazione che la ricognizione avrebbe dovuto rilevare tempestivamente. Il caso evidenzia come l'omissione della ricognizione periodica abbia ritardato l'attivazione dei meccanismi correttivi, aggravando la situazione finanziaria del gestore.

Domande frequenti

Tutti i comuni sono obbligati a effettuare la ricognizione periodica?

No. L'articolo 30, comma 1, esonera i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Sono invece obbligati i comuni con più di 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti (come gli enti di governo degli ambiti per i servizi a rete).

Con quale cadenza deve essere effettuata la ricognizione?

La ricognizione deve essere aggiornata ogni anno (comma 2), contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate prevista dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. In sede di prima applicazione, la ricognizione iniziale doveva essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (cioè entro il 31 dicembre 2023).

Quando scatta l'obbligo di adottare l'atto di indirizzo con piano correttivo?

L'atto di indirizzo è obbligatorio quando la ricognizione evidenzia un andamento insoddisfacente per cause dipendenti dal gestore. Il comma 1-ter definisce le tre condizioni: perdite significative negli ultimi due esercizi, risultati gestionali insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali, o almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli minimi. Basta che ricorra anche una sola di queste condizioni.

Quali sono i tempi per il piano correttivo del gestore?

Il gestore ha un termine massimo di tre mesi dall'adozione dell'atto di indirizzo per elaborare il piano correttivo. Il piano deve contenere un cronoprogramma di azioni per il ripristino della qualità, l'efficientamento dei costi e il ripiano delle perdite.

Cosa fa l'AGCM con i dati delle ricognizioni?

L'AGCM effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo adottati dagli enti e sull'efficacia delle misure correttive. Ogni anno predispone una relazione al Governo e alle Camere, che rende conto dello stato complessivo della gestione dei servizi pubblici locali a livello nazionale e delle situazioni critiche emerse.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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