Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 D.Lgs. 201/2022 – Vicende del rapporto

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

2. In caso di ricorso all’affidamento in house gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 4.

3. È in ogni caso fatto salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le modifiche al contratto di servizio durante la sua esecuzione, la cessazione anticipata e la risoluzione sono ammesse nei limiti previsti dal diritto dell'Unione europea e dal codice dei contratti pubblici.
  • In caso di affidamento in house, gli aggiornamenti e le modifiche del contratto devono essere asseverati secondo le modalità previste per il piano economico-finanziario.
  • L'ente affidante conserva in ogni caso il potere di risolvere anticipatamente il rapporto per grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico o alle obbligazioni del contratto.
Indice dei contenuti

Le vicende del rapporto contrattuale nel corso dell'affidamento

L'articolo 27 del D.Lgs. 201/2022 disciplina sinteticamente le «vicende del rapporto», cioè le possibili modifiche, cessazioni anticipate e risoluzioni del contratto di servizio nel corso della sua esecuzione. La norma è volutamente essenziale, perché rinvia in larga parte alle discipline già dettate dal diritto europeo e dal codice dei contratti pubblici, limitandosi ad aggiungere alcune specificità proprie del settore dei servizi pubblici locali.

Il comma 1 stabilisce che le modifiche durante l'esecuzione, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono «consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici». Il rinvio è all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina le modifiche ammissibili durante l'esecuzione dei contratti, e alle corrispondenti disposizioni europee. In sintesi, le modifiche sostanziali - quelle che alterano l'equilibrio economico del contratto o ampliano significativamente l'oggetto dell'affidamento - non sono ammesse senza una nuova procedura di gara. Le modifiche non sostanziali (entro le soglie e le condizioni previste dalla normativa) possono essere apportate senza rimettere in gara il servizio.

La specificità degli affidamenti in house: l'asseverazione delle modifiche

Il comma 2 introduce una regola specifica per gli affidamenti in house: gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4. Quell'articolo prevede che il piano economico-finanziario allegato all'affidamento in house sia asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari o da revisori legali. L'estensione di tale obbligo alle modifiche contrattuali ha una logica precisa: poiché nell'in house non c'è gara che garantisca la sostenibilità economica dell'operazione, ogni modifica deve essere validata da un soggetto terzo qualificato, che attesti che le nuove condizioni sono finanziariamente sostenibili e non pregiudicano l'equilibrio della gestione.

Il potere di risoluzione anticipata per grave inadempimento

Il comma 3 è forse la disposizione più operativamente rilevante dell'articolo: in ogni caso è fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto. Si tratta di un potere inderogabile, che il contratto non può escludere o limitare, e che prescinde dalle specifiche clausole di risoluzione che le parti avranno inserito nel contratto di servizio ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera h. Il legislatore ha voluto evitare che il gestore possa contrattualmente erodere il potere sanzionatorio dell'ente affidante, strumento essenziale per la tutela dell'interesse pubblico.

Grave inadempimento: una nozione da interpretare in senso sostanziale

La norma non definisce cosa costituisca «grave inadempimento». In linea con i principi generali del diritto contrattuale, si considera grave l'inadempimento che incide sull'interesse dell'ente affidante e degli utenti in modo tale da rendere non più tutelato l'oggetto del contratto: il mancato rispetto reiterato dei livelli minimi di qualità, la perdita dei requisiti di idoneità tecnica, la sottoposizione del gestore a procedure concorsuali, la violazione degli obblighi di servizio pubblico che determina disservizi gravi per l'utenza. L'articolo 30 individua alcune condizioni di «andamento insoddisfacente» che, se non corrette, conducono all'applicazione dell'articolo 27, comma 3.

Casi pratici

Caso 1: Modifica del contratto in house senza asseverazione: irregolarità rilevata in sede di audit

Il Comune di Alfa ha affidato il servizio di illuminazione pubblica alla società in house Alfa Luce S.r.l. Nel 2024, a seguito di variazioni nei costi energetici, il Comune e la società concordano un adeguamento del contratto che modifica i corrispettivi annui di 800.000 euro in più. La modifica viene formalizzata con un semplice addendum contrattuale, senza procedere all'asseverazione del piano economico-finanziario aggiornato da parte di un revisore esterno. In sede di verifica periodica ex articolo 30, l'ANAC rileva il mancato rispetto dell'obbligo di asseverazione previsto dall'articolo 27, comma 2, e richiede al Comune di regolarizzare la procedura entro sessanta giorni.

Caso 2: Risoluzione anticipata per grave inadempimento del gestore del trasporto

La società Beta Bus S.p.A., gestore del trasporto pubblico locale di un capoluogo di provincia, registra per diciotto mesi consecutivi livelli di puntualità inferiori al 60% (contro il 90% contrattuale) e sopprime sistematicamente corse serali senza comunicazione preventiva. Il Comune, dopo aver applicato penali per 300.000 euro e intimato un piano di miglioramento rimasto inattuato, esercita il potere di risoluzione anticipata ai sensi dell'articolo 27, comma 3. La risoluzione per grave inadempimento apre la procedura di nuovo affidamento d'urgenza e avvia il contenzioso per il recupero delle penali e dei danni subiti dagli utenti.

Caso 3: Modifica sostanziale del contratto che richiede nuova procedura di gara

Il Comune di Gamma intende estendere il contratto di servizio per la gestione del verde pubblico, affidato con gara a Tizio Giardini S.p.A., includendo anche la gestione dei cimiteri comunali, per un valore aggiuntivo di 2 milioni di euro annui su un contratto originario da 1,5 milioni. L'estensione, pari a oltre il 130% del valore contrattuale originario, integra una modifica sostanziale non ammissibile ai sensi delle regole europee sulle modifiche ai contratti in esecuzione. Il responsabile del procedimento, dopo aver consultato l'AGCM, comunica al Comune che l'estensione richiederebbe una nuova procedura a evidenza pubblica per la parte aggiuntiva, non potendo essere incorporata come semplice modifica al contratto in essere.

Domande frequenti

L'ente affidante può sempre risolvere il contratto con il gestore?

L'ente conserva sempre il potere di risoluzione per grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico (articolo 27, comma 3). Fuori da questo caso, la cessazione anticipata è consentita solo nei limiti previsti dal diritto europeo e dal codice dei contratti pubblici, e può comportare l'obbligo di corrispondere indennizzi al gestore.

Quando è ammessa una modifica al contratto di servizio senza nuova gara?

In base al codice dei contratti pubblici (articolo 120 del D.Lgs. 36/2023), sono ammesse modifiche non sostanziali, ovvero quelle che non alterano significativamente l'oggetto del contratto, il suo equilibrio economico o non avvantaggerebbero altri operatori. Rientrano tipicamente le modifiche imposte da circostanze imprevedibili, quelle di valore inferiore alle soglie fissate dalla normativa e quelle già previste nel contratto originario come clausole di revisione.

Perché le modifiche al contratto in house richiedono l'asseverazione?

Nell'affidamento in house non c'è una gara che garantisca ab origine la sostenibilità economica delle condizioni. L'asseverazione da parte di un soggetto terzo qualificato (banca, intermediario finanziario, revisore legale) svolge una funzione analoga a quella della gara: attesta che le condizioni modificate sono finanziariamente sostenibili e non compromettono l'equilibrio della gestione, tutelando sia l'ente sia gli utenti del servizio.

Cosa succede al servizio durante la procedura di risoluzione del contratto?

La continuità del servizio pubblico deve essere garantita anche durante la procedura di risoluzione. L'ente affidante dovrà avviare d'urgenza una procedura di nuovo affidamento o ricorrere a misure temporanee (gestione in economia, affidamento provvisorio) per evitare interruzioni del servizio. L'articolo 23 disciplina il subentro del nuovo gestore nelle reti e nelle dotazioni essenziali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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