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Categoria: Servizi pubblici locali

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 201/2022): organizzazione, affidamento, gestione e controllo dei servizi pubblici locali, articolo per articolo.

  • Art. 37 D.Lgs. 201/2022 — Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

    Art. 37 D.Lgs. 201/2022 — Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Sono abrogati: a) l’ articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) l’ articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) l’ articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’ articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; f) l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) l’articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2. All’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».

  • Art. 38 D.Lgs. 201/2022 — Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 38 D.Lgs. 201/2022 — Clausola di invarianza finanziaria

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 D.Lgs. 201/2022 — Entrata in vigore

    Art. 39 D.Lgs. 201/2022 — Entrata in vigore

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio articolo precedente