Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 D.Lgs. 201/2022 – Entrata in vigore

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio articolo precedente

In sintesi

  • Il D.Lgs. 201/2022 è entrato in vigore il 31 dicembre 2022, giorno della sua pubblicazione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
  • Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella, controfirmato dal Presidente del Consiglio Meloni e vistato dal Guardasigilli Nordio.
  • L'obbligo di osservanza e di far osservare il decreto si estende a chiunque spetti, senza eccezioni soggettive.
Indice dei contenuti

L'entrata in vigore: il momento in cui la riforma diventa operativa

L'articolo 39 del D.Lgs. 201/2022 è la disposizione finale del decreto, che ne fissa la data di entrata in vigore al 31 dicembre 2022. Si tratta di una data significativa, in quanto coincide con la scadenza di un anno dal termine per l'esercizio della delega contenuta nella legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che aveva conferito al Governo la delega a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'entrata in vigore al 31 dicembre - ultimo giorno dell'anno - è tecnicamente la regola per i decreti delegati che debbono essere emanati entro una data determinata: il Governo ha esercitato la delega all'ultimo momento utile.

La coincidenza dell'entrata in vigore con la data di pubblicazione nella Raccolta ufficiale - anziché il decorso dei quindici giorni di vacatio legis previsto dall'articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile - è possibile perché l'articolo 39 deroga espressamente a tale regime ordinario, fissando l'entrata in vigore al giorno stesso della pubblicazione. Questa scelta, non inconsueta per i decreti legislativi, è motivata dall'esigenza di rispettare formalmente il termine della delega senza un ulteriore slittamento di quindici giorni.

La formula di promulgazione e il sigillo dello Stato

L'articolo 39 contiene anche la tradizionale formula di promulgazione e la menzione dell'apposizione del sigillo dello Stato: elementi formali che attestano la regolarità del procedimento di formazione del decreto legislativo. La firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri (nella persona di Giorgia Meloni) e il visto del Ministro della Giustizia (Guardasigilli Carlo Nordio) sono gli atti che conferiscono al decreto piena efficacia giuridica nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione (che disciplina la delega legislativa).

Il regime transitorio: gli adempimenti differiti nel tempo

Il fatto che il decreto sia formalmente entrato in vigore il 31 dicembre 2022 non significa che tutti i suoi effetti fossero immediatamente operativi. Il decreto stesso prevede termini transitori per specifici adempimenti: la prima ricognizione periodica ex articolo 30 doveva essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore (quindi entro il 31 dicembre 2023); gli enti di governo dell'ambito rifiuti avevano tempo fino al 30 marzo 2023 per adeguarsi alla regola di separazione ex articolo 6, comma 2; gli enti che alla data di entrata in vigore avevano affidamenti in essere disponevano di dodici mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni sulle incompatibilità (articolo 6, comma 8). La data del 31 dicembre 2022 è quindi il «giorno zero» da cui decorrono tutti i termini transitori, non il momento di piena operatività istantanea di tutte le disposizioni.

Casi pratici

Caso 1: Un ente locale che verifica il dies a quo per la prima ricognizione periodica

Il Comune di Alfa (9.500 abitanti) deve determinare entro quando effettuare la prima ricognizione periodica prevista dall'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 201/2022. L'articolo 30, comma 3, prevede che «in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto». L'articolo 39 fissa l'entrata in vigore al 31 dicembre 2022. Il Comune calcola quindi che la scadenza per la prima ricognizione era il 31 dicembre 2023. L'ufficio predispone la relazione entro quella data e la trasmette all'ANAC ai sensi dell'articolo 31.

Caso 2: Affidamento deliberato il 30 dicembre 2022: si applica il vecchio o il nuovo regime?

Un comune ha deliberato un affidamento in house del servizio di gestione del verde pubblico il 30 dicembre 2022, un giorno prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022. Il gestore e il comune si interrogano su quale disciplina si applichi al rapporto. Poiché la delibera è stata adottata prima del 31 dicembre 2022, si applica la normativa previgente (articolo 113 del TUEL e disposizioni allora vigenti). L'articolo 39 del D.Lgs. 201/2022 fissa l'efficacia del decreto al 31 dicembre 2022: gli atti adottati in data anteriore sono regolati dalla disciplina in vigore al momento della loro adozione, nel rispetto del principio di irretroattività.

Caso 3: Ente di governo dell'ambito rifiuti che verifica il termine di adeguamento

L'Ente di Governo dell'Ambito Rifiuti (EGAR) della Provincia di Beta partecipa al gestore locale e deve valutare entro quando adeguarsi al divieto di partecipazione introdotto dall'articolo 6, comma 2. L'articolo 33, comma 2, prevede che, per gli enti di governo dell'ambito rifiuti, l'articolo 6, comma 2 si applichi «a decorrere dal 30 marzo 2023». Calcolando dal 31 dicembre 2022 (entrata in vigore del decreto), il termine transitorio è di circa tre mesi. L'EGAR avvia la procedura di dismissione della propria quota nel gestore, assicurandosi di completarla entro il 30 marzo 2023 per rispettare il termine di adeguamento.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il D.Lgs. 201/2022 sui servizi pubblici locali?

Dal 31 dicembre 2022, come stabilito dall'articolo 39 del decreto stesso. Il decreto è stato pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, senza il consueto periodo di vacatio legis di quindici giorni.

Tutti gli obblighi del decreto erano immediatamente applicabili dal 31 dicembre 2022?

No. Il decreto prevede termini transitori diversi per specifici adempimenti: dodici mesi per la prima ricognizione periodica ex articolo 30; dodici mesi per l'adeguamento alle incompatibilità ex articolo 6, comma 8; dal 30 marzo 2023 per l'applicazione del divieto di partecipazione agli enti di governo dell'ambito rifiuti (articolo 33, comma 2). Gli affidamenti in essere continuano a essere regolati dalla normativa previgente per la loro durata residua.

Il decreto si applica retroattivamente agli affidamenti stipulati prima del 31 dicembre 2022?

No. Il principio di irretroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile) impedisce che le nuove disposizioni si applichino agli atti già compiuti. Gli affidamenti deliberati e i contratti di servizio stipulati prima del 31 dicembre 2022 rimangono regolati dalla normativa previgente (TUEL, articoli 112-113, e altre disposizioni abrogate dall'articolo 37). Il D.Lgs. 201/2022 si applica ai nuovi affidamenti e ai contratti stipulati dopo tale data.

Chi ha firmato il D.Lgs. 201/2022?

Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni (in carica dal 22 ottobre 2022) e vistato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Questi atti di promulgazione attestano la legittimità costituzionale del procedimento di delegazione legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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