Autore: Andrea Marton

  • Art. 114 DPR 230/2000 – Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

    Art. 114 DPR 230/2000 – Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 53 D.Lgs. 209/2005 – Attività esercitabili

    Art. 53 D.Lgs. 209/2005 – Attività esercitabili

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.

    2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.

    3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.

  • Art. 130 D.P.R. 115/2002

    Art. 130 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà. (80) 102

  • Art. 1 Accertamento – Dichiarazione dei soggetti passivi

    Art. 1 Accertamento – Dichiarazione dei soggetti passivi

    Art. 1 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazione dei soggetti passivi (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell’articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l’imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16 [17], comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 [21] dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 [n.d.r. euro 185,92] annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; (2) c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila [n.d.r. euro 10,33]. Tuttavia detti contribuenti, a i fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all’articolo 7-bis, con le modalità previste dall’articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 2-3 6 redditi; d) […] (3) e) […] (4) e-bis) […] (5) […] (6) Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. (7) Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l’obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale. (8) Note: (1) Riguardo alla dichiarazione dei redditi da presentare da parte del curatore dell’eredità giacente, dell’amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, nonché dall’erede, per il periodo di imposta in cui è cessata la curatela o l’amministrazione, vedasi quanto disposto dall’art. 19, DPR 4.2.1988 n. 42, pubblicato in G.U. 29.2.1988 n. 49, S.O. n. 11. (2) Lettera inserita dall’art. 15, comma 2, lett. a), L. 24.12.1993 n. 537, pubblicata in G.U. 28.12.1993 n. 303, S.O. n. 121. (3) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall’ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall’articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell’articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;”. (4) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;“. (5) Lettera soppressa dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un’imposta lorda non superiore all’ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l’imposta locale sui redditi. In tal caso l’esonero spetta anche se la differenza tra l’imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all’art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7-bis, con le modalità previste dall’art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (6) Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. a), DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.”. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3, DL 31.5.1994 n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.7.1994 n. 473. (8) Si veda il Capo V, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174.

  • Art. 191 RD 12/1941

    Art. 191 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 202 D.P.R. 115/2002

    Art. 202 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

  • Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea

    Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell’assemblea

    Art. 21 c.c. – Deliberazioni dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

    Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  • Art. 1159 Codice della Navigazione – Mancanza di viveri necessari

    Art. 1159 Codice della Navigazione – Mancanza di viveri necessari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.

  • Art. 42 CPI – Limitazioni del diritto su disegno o modello

    Art. 42 CPI – Limitazioni del diritto su disegno o modello

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

    2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

  • Art. 1 Rev. Leg. – Definizioni e perimetro

    Art. 1 Rev. Leg. – Definizioni e perimetro

    Art. 1 Rev. Leg. – Definizioni

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo; a-bis) “attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità“: l’incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all’articolo 14-bis del presente decreto; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell’articolo 16; c-bis) “enti sottoposti a regime intermedio”: le società individuate ai sensi dell’articolo 19-bis; d) “ente di revisione di un Paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f-bis); e) «gruppo»: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea; f-bis) “principi di revisione internazionali”: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; g) “Registro/Registro dei revisori legali”: il registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 1; h) “relazione di revisione legale”: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, all’articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; h-bis) “relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità“: la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all’articolo 14-bis; h-ter) “rendicontazione di sostenibilità“: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all’articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; i) “responsabile/responsabili dell’incarico”: 1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l’incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; 2) nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; i-bis) “responsabile/responsabili chiave della revisione”: 1) il responsabile/i responsabili dell’incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo; 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonchè il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; i-ter) “responsabile/responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità“: 1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione; 2) nel caso in cui l’incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; i-quater): “responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità“: 1) il responsabile o i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter); 2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’attestazione della rendicontazione consolidata nonchè i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibili- tà; l) “rete”: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; m) “revisione legale”: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n) “revisore legale”: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n-bis) “revisore della sostenibilità“: il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464; o) “revisore di un Paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; p-bis) “revisore della sostenibilità del gruppo”: il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità; q) “società di revisione legale”: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; r-bis) “principi di attestazione internazionali”: i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità; r-ter) “principi di etica e indipendenza internazionali”: i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA); s) “TUF”: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; s-bis) “piccole imprese”: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio; s-ter) “Stato membro di origine”: uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; s-quater) “Stato membro ospitante”: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l’abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f-bis); s-quinquies) “Regolamento europeo”: regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

  • Art. 171 TULPS – Prescrizioni per la persona diffamata

    Art. 171 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

    19

  • Art. 53 Cod. Amb. – finalita

    Art. 53 Cod. Amb. – finalita

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

    2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

    3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.