Autore: Andrea Marton

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): TFR e fine rapporto

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e liquidazione finale

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è il montante accantonato ogni anno e liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel settore conciario il lavoratore ha la possibilità di destinare il TFR al fondo pensione complementare Previmoda o lasciarlo in azienda. La scelta è irrevocabile nella direzione contraria.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Concia si calcola secondo la formula legale (art. 2120 c.c.): retribuzione annua divisa 13,5. La rivalutazione annuale è dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori possono destinare il TFR al fondo pensione complementare Previmoda o lasciarlo in azienda/INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Norma legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (fondi pensione); D.Lgs. 47/2000
    Fondo complementare
    Previmoda (operativo dal settembre 2017 per il settore concia)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo e destinazione del TFR – CCNL Concia
    Elemento Regola applicabile
    Formula quota annua TFR Retribuzione annua utile ÷ 13,5
    Rivalutazione annuale 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi consumo
    Destinazione (assunti post 1/1/2007) Previmoda oppure INPS (aziende >50 dip.) oppure azienda
    Contributo lavoratore a Previmoda 1,50% della retribuzione
    Contributo datore a Previmoda 1,50% della retribuzione
    TFR versato a Previmoda 100% (nuovi assunti) / 33% (altri) oppure intero
    Anticipazione TFR Max 70% del maturato, dopo 8 anni, per cause documentate

    La formula legale del TFR (art. 2120 c.c.)

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, che vale per tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dal CCNL. La quota maturata in ogni anno è:

    Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

    La retribuzione annua utile ai fini TFR comprende:

    • Le retribuzioni mensili ordinarie (minimo tabellare + ERC + scatti + superminimo).
    • La tredicesima mensilità.
    • Le indennità continuative (es. indennità di turno fisso).
    • Non sono incluse: le voci variabili (straordinari non abituali, rimborsi spese, premi una tantum).

    Esempio: un operaio D2 con retribuzione mensile di 2.090 € lordi (minimo + ERC + 1 scatto) ha una retribuzione annua di 2.090 × 13 = 27.170 € (considerando anche la tredicesima). La quota TFR annua è 27.170 ÷ 13,5 = 2.012,59 €.

    La rivalutazione annuale del TFR

    Il montante TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con una formula ibrida:

    • Tasso fisso: 1,5% annuo.
    • Tasso variabile: 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell’anno precedente.

    In anni di alta inflazione (come nel 2022-2023) la rivalutazione è stata significativamente superiore al rendimento dei conti correnti bancari, rendendo il TFR in azienda una forma di risparmio non trascurabile. In anni di inflazione bassa, il fondo pensione Previmoda può offrire rendimenti superiori. La scelta tra le due opzioni va valutata tenendo conto del profilo previdenziale complessivo del lavoratore.

    Previmoda: il fondo pensione del settore

    Dal settembre 2017 i lavoratori delle concerie italiane (CCNL UNIC) possono aderire a Previmoda, il fondo pensione complementare del comparto moda/tessile-concia. L’adesione avviene con:

    • Contributo del lavoratore: 1,50% della retribuzione mensile.
    • Contributo del datore: 1,50% della retribuzione mensile.
    • Conferimento del TFR futuro: per i nuovi assunti (post 1° gennaio 2007) si conferisce il 100% del TFR; per gli altri lavoratori si può scegliere quale quota versare.

    I vantaggi dell’adesione a Previmoda:

    • Il contributo del datore è erogato solo se il lavoratore aderisce al fondo: rinunciare a Previmoda significa rinunciare a questa quota aggiuntiva.
    • I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 € annui.
    • La prestazione pensionistica è tassata agevolmente (dal 15%, con riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° anno).

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR nei seguenti casi (art. 2120 c.c.):

    • Acquisto della prima casa per sé o per i figli (documentato da atto notarile).
    • Spese sanitarie straordinarie per il lavoratore o i familiari a carico (documentate da fattura e certificazione medica).
    • Congedo parentale o formativo ai sensi del D.Lgs. 151/2001 o della L. 53/2000.

    L’anticipazione è concedibile una sola volta, può essere rifiutata dal datore se si eccede il limite del 10% degli aventi diritto nell’anno o del 4% dei lavoratori in forza, e non può superare il 70% del TFR maturato. Il diritto matura dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore.

    Casi pratici

    Tizio – scelta tra Previmoda e TFR in azienda
    Tizio viene assunto nel 2025 in una conceria di Arzignano. Ha 6 mesi per scegliere. Il consulente del lavoro aziendale gli illustra i vantaggi: se aderisce a Previmoda l’azienda versa un contributo aggiuntivo dell’1,50% su ogni busta paga. Tizio sceglie Previmoda per massimizzare il contributo datoriale. Se non facesse nulla, il TFR verrebbe trasferito automaticamente all’INPS (azienda con >50 dipendenti).
    Caia – anticipazione per acquisto prima casa
    Caia lavora in conceria da 10 anni. Ha maturato circa 20.000 € di TFR. Acquista la prima casa e richiede un’anticipazione del 70%, pari a 14.000 €. Il datore accetta la richiesta (nei limiti del 10% degli aventi diritto annui). L’importo le viene erogato con la busta paga, tassato ad aliquota separata.
    Sempronio – TFR alla cessazione per pensionamento
    Sempronio va in pensione dopo 32 anni nella stessa conceria. Ha lasciato il TFR in azienda per tutti gli anni: il suo montante complessivo è di circa 58.000 € (quota annua media × anni, rivalutata). L’azienda lo liquida nell’ultima busta paga. L’IRPEF è calcolata ad aliquota separata dall’Agenzia delle Entrate nei 2-3 anni successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Concia?
    La quota TFR annua è pari alla retribuzione annua utile (minimo + ERC + scatti + tredicesima + voci continuative) divisa per 13,5. Al 31 dicembre ogni anno il montante viene rivalutato dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Il TFR va versato a Previmoda o rimane in azienda?
    I lavoratori conciatori assunti dopo il 1° gennaio 2007 devono scegliere entro 6 mesi dall’assunzione. Aderendo a Previmoda ottengono anche il contributo aggiuntivo del datore (1,50%). Non aderendo, il TFR va all’INPS (aziende >50 dipendenti) o rimane in azienda.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio si può chiedere un’anticipazione fino al 70% del maturato per prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedi. È concedibile una sola volta e può essere rifiutata dal datore nei limiti di legge.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Il TFR viene liquidato nell’ultima busta paga o al saldo finale, alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa. Se versato a Previmoda, la liquidazione segue le regole del fondo (prestazione in rendita o capitale alla pensione).
    Come viene tassato il TFR?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata. L’aliquota è determinata dall’Agenzia delle Entrate in base alla media dei redditi degli ultimi 5 anni. Il datore applica un acconto; il conguaglio (rimborso o versamento aggiuntivo) avviene dopo 2-3 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Il calcolo del TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che prevale sulle eventuali disposizioni contrattuali meno favorevoli. Per la scelta sulla destinazione del TFR (Previmoda vs. azienda/INPS) è consigliabile confrontarsi con un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.

  • Articolo 171 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 171 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 171 CCII – Effetti della revocazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

    2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

    3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

  • Art. 56 D.Lgs. 150/2022 – Disciplina degli esiti riparativi

    Art. 56 D.Lgs. 150/2022 – Disciplina degli esiti riparativi

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

    2. L’esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

    3. L’esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

    4. È garantita alle parti l’assistenza dei mediatori per l’esecuzione degli accordi relativi all’esito simbolico.

    5. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale.

  • Art. 105 T.U. Stupefacenti – Coordinamento provinciale prevenzione

    Art. 105 T.U. Stupefacenti – Promozione e coordinamento a livello provinciale, delle iniziative di educazione e prevenzione. Corsi di

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.

    1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

    2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

    3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e della unita' sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni giovanili.

    4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

    5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art.

    116. 6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita' lavorativa.

    7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma

    5. 8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art.

    106. 9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno

    1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi. Torna al sommario

  • Articolo 26 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 26 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 26 CCII – Giurisdizione italiana

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.

    2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza.

    3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

    4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

  • Art. 52 D.Lgs. 209/2005 – Particolari mutue assicuratrici

    Art. 52 D.Lgs. 209/2005 – Particolari mutue assicuratrici

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell' articolo 2546 del codice civile , è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.

    ))

    2. La mutua assicuratrice , ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

    3. La mutua assicuratrice , ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.

    ((

    4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

    ))

  • Art. 67 bis T.U.B.: Disposizioni applicabili alla società di pa

    Art. 67 bis T.U.B.: Disposizioni applicabili alla società di pa

    Art. 67 bis T.U.B. – Disposizioni applicabili alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

    2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall’articolo 61, comma 5, si applicano alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa’ di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d’intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d’Italia.

    3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata, puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d’intesa con l’autorita’ competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell’Unione Europea in cui la societa’ ha la sede legale.

    3-quater. La Banca d’Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata.”

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  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: TFR e trattamento di fine rapporto

    Calcolo, maturazione, destinazione a Fon.Te. e anticipazioni del TFR per i lavoratori dipendenti di palestre, piscine, centri fitness e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 131-135 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

    In sintesi

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 297/1982. Il CCNL indica Fon.Te. come fondo di previdenza complementare. L’accantonamento annuo è pari a 1/13,5 della retribuzione utile. Il TFR deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione. Le voci escluse dalla base di calcolo sono elencate all’art. 131 CCNL.

    Dati contrattuali

    Base legale TFR
    Art. 2120 c.c.; L. 29 maggio 1982, n. 297
    Riferimento CCNL
    Artt. 131-135 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Fondo previdenza complementare
    Fon.Te. (art. 148 CCNL)
    Termine pagamento TFR
    Entro 60 giorni dalla cessazione (art. 135 CCNL)
    Contributi Fon.Te.
    0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% TFR maturando (art. 148)

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Elemento Regola Fonte
    Accantonamento annuo Retribuzione annuale utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua TFR in azienda 1,5% fisso + 75% dell’inflazione (indice ISTAT) L. 297/1982
    Termine di pagamento Entro 60 giorni dalla cessazione Art. 135 CCNL
    Voci escluse dalla base di calcolo Rimborsi spese, straordinario, una tantum, indennità sostitutiva preavviso, indennità sostitutiva ferie Art. 131 CCNL
    Fondo previdenza complementare Fon.Te. – contribuzione 0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% TFR maturando Art. 148 CCNL
    Anticipazione TFR Almeno 8 anni di servizio; max 70% del TFR maturato; cause specifiche (sanitarie, prima casa, congedo parentale) Art. 2120 c.c. co. 6; allegato CCNL

    Importante: il TFR è un istituto interamente regolato dalla legge (art. 2120 c.c. e L. 297/1982). Il CCNL interviene principalmente per: (a) identificare le voci da escludere dalla base di calcolo, (b) fissare le priorità per le anticipazioni, (c) indicare il fondo pensione complementare di riferimento (Fon.Te.), (d) stabilire il termine di 60 giorni per il pagamento. La formula di calcolo resta quella legale.

    Il calcolo del TFR: la formula legale

    La maturazione del TFR avviene ogni anno lavorato. La formula è stabilita dalla legge (art. 2120 c.c.):

    • Quota annua = retribuzione annuale utile ÷ 13,5
    • La retribuzione annuale utile include tutto ciò che il lavoratore percepisce con continuità: paga base, contingenza, superminimo, tredicesima (e quattordicesima per i lavoratori ante 2015), ma esclude le voci elencate nell’art. 131 CCNL;
    • Il TFR accantonato viene rivalutato ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione annua (indice FOI ISTAT);
    • In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensione, morte), il TFR accumulato è liquidato integralmente.

    Le voci escluse dalla base di calcolo (art. 131 CCNL)

    Il CCNL elenca esplicitamente le voci retributive che non concorrono al calcolo del TFR:

    • rimborsi di spese;
    • compensi per lavoro straordinario;
    • gratificazioni straordinarie o una tantum non contrattuali;
    • indennità sostitutiva del preavviso;
    • indennità sostitutiva di ferie;
    • indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo (o, se continuative, la quota esente IRPEF);
    • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
    • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

    La previdenza complementare: Fon.Te.

    Il CCNL Lavoratori dello Sport identifica il Fondo Fon.Te. come fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale applicabile ai lavoratori del settore (art. 148 CCNL). Fon.Te. è il fondo pensione negoziale del settore terziario, distribuzione e servizi, istituito il 9 aprile 1998.

    Le modalità di adesione e contribuzione sono:

    • Contributo lavoratore: 0,55% della retribuzione utile TFR (di cui 0,05% quota associativa);
    • Contributo datore di lavoro: 0,55% della medesima base (di cui 0,05% quota associativa);
    • TFR maturando: 3,45% della retribuzione utile TFR prelevato dal TFR dal momento dell’iscrizione;
    • Quota una tantum all’iscrizione: 15,50 € (di cui 11,88 € a carico del datore e 3,62 € a carico del lavoratore).

    I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 hanno il TFR maturando integralmente destinato al fondo. Chi aderisce può versare quote aggiuntive volontarie nei limiti del regolamento di Fon.Te.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore che stima il suo TFR dopo 5 anni

    Tizio (3° livello) guadagna 1.650 € lordi mensili di retribuzione di fatto, compresa la tredicesima spalmata. La retribuzione utile TFR annua è circa 1.650 € × 13 = 21.450 €. La quota annua di TFR è 21.450 € ÷ 13,5 = circa 1.589 €/anno. Dopo 5 anni, al netto della rivalutazione (indicativamente +2-3% cumulato), il TFR è di circa 8.200-8.500 €. L’importo effettivo dipende dall’andamento dell’inflazione.

    Caia — Richiesta di anticipazione TFR per acquisto prima casa

    Caia lavora da 9 anni in una palestra. Vuole acquistare la prima casa. Può chiedere un’anticipazione del TFR pari al massimo al 70% del TFR maturato. La domanda va presentata al datore di lavoro con documentazione attestante l’acquisto della prima casa (compromesso o rogito). Le priorità per la concessione in caso di più richieste contemporanee sono definite dall’allegato al CCNL.

    Sempronio — TFR in caso di cessazione del rapporto

    Sempronio si dimette dopo 12 anni di servizio. Il datore ha 60 giorni per liquidargli il TFR (art. 135 CCNL). Se il pagamento viene ritardato per cause non imputabili a Sempronio, maturano interessi del 2% superiori al tasso ufficiale di sconto. Se Sempronio aveva aderito a Fon.Te., riceve la liquidazione dal fondo complementare secondo i tempi e le modalità del fondo stesso.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL sport?
    Con la formula legale: retribuzione annuale utile ÷ 13,5, rivalutata ogni anno dell’1,5% fisso più 75% dell’inflazione (L. 297/1982). Il CCNL elenca le voci escluse dalla base di calcolo (art. 131): straordinari, rimborsi spese, indennità sostitutiva del preavviso, ecc.
    Il TFR può essere destinato a Fon.Te.?
    Sì. Il CCNL indica Fon.Te. come fondo pensione complementare di riferimento (art. 148). La contribuzione è 0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% del TFR maturando.
    Entro quando deve essere pagato il TFR alla cessazione del rapporto?
    Entro 60 giorni dalla cessazione (art. 135 CCNL). In caso di ritardo non imputabile al lavoratore, maturano interessi del 2% superiori al tasso ufficiale di sconto.
    Quando si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio, per un importo massimo del 70% del TFR maturato, per spese sanitarie, acquisto prima casa o congedo parentale (art. 2120, co. 6, c.c.). Le priorità sono nell’allegato al CCNL.
    La malattia e la maternità riducono il TFR?
    No. In caso di sospensione per malattia, maternità o infortunio, nella quota annua TFR si computa l’equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito normalmente (art. 2120, co. 3, c.c.; art. 131 CCNL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 D.Lgs. 504/1995 – Particolari modalità di pagamento dell’accisa

    Art. 56 D.Lgs. 504/1995 – Particolari modalità di pagamento dell’accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I soggetti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia elettrica consumata, corrispondono l’accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.

    2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l’imposta mediante canone annuo di abbonamento.

    3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalità previste per il loro funzionamento.

    4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, corrispondono l’accisa mediante un canone annuo stabilito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

    5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all’atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell’Agenzia. Non si dà luogo alla restituzione dell’accisa versata nel caso di cessazione dell’attività in corso d’anno.

  • Art. 51-quater D.Lgs. 209/2005 – (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)

    Art. 51-quater D.Lgs. 209/2005 – (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.

    2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1.

    3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

    ))

  • Articolo 25 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 25 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 25 Quinquies CCII – Limiti di accesso alla composizione negoziata

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’istanza di cui all’articolo 17 non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3. L’istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti l’istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

  • Art. 114 duodecies T.U.B.: Conti di pagamento e forme di tutela

    Art. 114 duodecies T.U.B.: Conti di pagamento e forme di tutela

    Art. 114 duodecies T.U.B. – Conti di pagamento e forme di tutela

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

    1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2.

    2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, in attivita’ che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

    3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.”

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