Autore: Andrea Marton

  • Consenso – Glossario giuridico

    Consenso (al trattamento dei dati personali): manifestazione di volonta libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con la quale, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, esprime l’assenso al trattamento dei propri dati personali.

    Significato giuridico

    Il consenso e una delle basi giuridiche del trattamento previste dall’art. 6 GDPR, definito in dettaglio dall’art. 4 n. 11 e dall’art. 7. Requisiti di validita: libero (non condizionato, non legato all’esecuzione di un contratto se non necessario); specifico (per finalita determinate; se piu finalita, consenso distinto per ciascuna); informato (l’interessato deve sapere chi e il titolare, quali finalita, quali destinatari, durata, diritti); inequivocabile (no consenso tacito, no caselle pre-spuntate; richiesta azione positiva: click, firma, dichiarazione orale registrata). Consenso esplicito (art. 9 GDPR): richiesto per il trattamento di categorie particolari di dati (salute, opinioni politiche, ecc.), deve essere ulteriormente formalizzato e documentato. Onere della prova del consenso e del titolare (art. 7 co. 1 GDPR). Revoca: l’interessato puo revocare il consenso in qualsiasi momento con stessa facilita con cui l’ha prestato, senza pregiudicare la liceita del trattamento basato sul consenso prima della revoca (art. 7 co. 3 GDPR). Consenso del minore: per servizi della societa dell’informazione, valido dai 14 anni in Italia (art. 2-quinquies Codice Privacy modificato dal d.lgs. 101/2018), sotto i 14 anni serve consenso del titolare della responsabilita genitoriale.

    Esempio pratico

    Tizio, titolare di sito e-commerce, vuole inviare newsletter marketing ai clienti. Deve raccogliere consenso specifico per finalita di marketing (separato da quello per esecuzione del contratto): casella non pre-spuntata, dicitura chiara “Acconsento all’invio di comunicazioni promozionali via email”. L’utente deve compiere azione positiva (spuntare la casella). Tizio conserva la prova della raccolta (data, log, IP). Quando l’utente vuole revocare il consenso, deve poterlo fare con un semplice click (link “disiscriviti” in fondo a ogni email).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalle altre basi giuridiche del trattamento (art. 6 GDPR): contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse. Per molte attivita non serve consenso (es. ricezione di una fattura per esecuzione contratto). Diverge dal consenso al trattamento medico (l. 219/2017), istituto distinto della bioetica, che riguarda atti sanitari. Il consenso informato in ambito civile (es. compravendita) e concetto diverso.

    Riferimenti normativi

    • art. 4 n. 11 Reg. UE 2016/679 – definizione di consenso
    • art. 6 GDPR – basi giuridiche del trattamento
    • art. 7 GDPR – condizioni per il consenso
    • art. 9 GDPR – consenso esplicito per dati particolari
    • art. 2-quinquies d.lgs. 196/2003 – consenso minori (14 anni)
  • Art. 9 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 9 ter L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 9 Ter L. Fall. – Conflitto positivo di competenza

    Conflitto positivo di competenza

  • Art. 11 D.Lgs. 33/2013 – [Abrogato]

    Art. 11 D.Lgs. 33/2013 – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 5 L. Fall. – Stato d’insolvenza

    Art. 5 L. Fall. – Stato d’insolvenza

    Art. 5 L. Fall. – Stato d’insolvenza

    Stato d’insolvenza

  • Art. 136 D.P.R. 115/2002

    Art. 136 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

    2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

    3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

  • Apprendistato duale e di alta formazione: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. L’apprendistato di primo livello (duale) integra istruzione scolastica e formazione aziendale per i 15-25enni. L’apprendistato professionalizzante (secondo livello) è il più diffuso e riguarda l’acquisizione di competenze tecnico-professionali. L’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) consente di conseguire titoli universitari, master, dottorati o qualifiche professionali protette lavorando. In tutti i casi il costo contributivo è agevolato e il CCNL fissa la retribuzione.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, artt. 43-46

    Tabella riepilogativa

    Le tre tipologie di apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
    Tipo Età / Destinatari Finalità Durata max
    Primo livello (duale) 15-25 anni, iscritti a percorsi scolastici IeFP/IIS Qualifica o diploma professionale integrato con scuola Fino al completamento del percorso scolastico
    Secondo livello (professionalizzante) 15-29 anni Qualifica professionale tramite formazione on the job Da 6 mesi a 3 anni (fino a 5 per alcune professioni artigiane)
    Terzo livello (alta formazione e ricerca) Non c’è limite superiore di età formale per alcuni titoli Laurea, master, dottorato, specializzazione medica, praticantato Definita dal percorso formativo

    L'apprendistato duale (primo livello): scuola e lavoro insieme

    L’apprendistato di primo livello, noto come apprendistato duale, è uno strumento che permette ai giovani tra i 15 e i 25 anni di alternare l’attività in azienda con la frequenza scolastica nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o dell’istruzione secondaria. L’obiettivo è conseguire una qualifica professionale o un diploma con valore legale, riducendo il rischio di abbandono scolastico.

    Il piano formativo è elaborato congiuntamente da scuola e azienda; le ore in azienda hanno valore di formazione professionale e non sono ore di lavoro «in più» rispetto al programma scolastico.

    L'apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello)

    L’apprendistato di alta formazione permette di lavorare per un’azienda e contemporaneamente conseguire:

    • Laurea triennale o magistrale;
    • Master universitari di primo o secondo livello;
    • Dottorato di ricerca;
    • Specializzazione medica;
    • Praticantato per l’accesso agli albi professionali.

    Il percorso è regolato da protocolli tra l’azienda e l’università o ente formativo. La retribuzione è fissata dal CCNL e il monte ore in azienda è coordinato con gli impegni accademici.

    Vantaggi contributivi e obblighi del datore

    I contratti di apprendistato beneficiano di aliquote contributive agevolate per tutta la durata del contratto e, nelle piccole imprese, anche oltre. Il datore ha l’obbligo di garantire un tutor aziendale e di rispettare il piano formativo individuale. Al termine dell’apprendistato il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato, salvo disdetta da entrambe le parti entro 30 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – 17enne in apprendistato duale con istituto professionale

    Tizio ha 17 anni e si iscrive a un IeFP in meccatronica: tre giorni a settimana in azienda, due a scuola. Al termine consegue la qualifica professionale con valore legale. L’azienda paga contributi ridotti e riceve un lavoratore già formato sulla propria realtà produttiva.

    Caia – laurea magistrale in apprendistato di alta formazione

    Caia ha 22 anni e vuole conseguire la laurea magistrale in ingegneria gestionale: un’azienda le offre un contratto di apprendistato di terzo livello. Frequenta i corsi universitari e lavora in azienda secondo un piano orario concordato. La retribuzione è inferiore a quella ordinaria ma coperta dal CCNL; i contributi sono agevolati.

    Sempronio – praticantato per l'albo commercialisti

    Sempronio si è laureato in economia e vuole iscriversi all’albo dei commercialisti. L’apprendistato di alta formazione per praticantato gli permette di svolgere le 18 mensilità di pratica obbligatoria come apprendista in uno studio, con contratto di lavoro e copertura contributiva, invece di farlo «gratis» o con una borsa.

    Domande frequenti

    Quante ore di formazione deve garantire il datore nell'apprendistato?

    Per il secondo livello la formazione esterna (presso enti accreditati) è di norma almeno 120 ore nel primo anno; per i livelli 1 e 3 dipende dal percorso scolastico o universitario, che costituisce esso stesso la formazione esterna.

    L'apprendista può essere licenziato?

    Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo. Non è applicabile il recesso libero (senza motivazione) se non al termine del periodo di apprendistato, nei 30 giorni successivi, in cui ciascuna parte può recedere.

    La retribuzione dell'apprendista è inferiore a quella degli altri dipendenti?

    Sì. I CCNL prevedono tabelle retributive specifiche per gli apprendisti, di norma inferiori a quelle del lavoratore qualificato, con aumenti progressivi in base all’anzianità nell’apprendistato.

    Cosa succede al termine dell'apprendistato?

    Salvo disdetta scritta da una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, e il lavoratore acquisisce la qualifica prevista dal piano formativo.

    Un'azienda può avere più apprendisti?

    Sì, entro i limiti fissati per legge e dal CCNL in rapporto agli specializzati in organico. In ogni caso è necessario che l’azienda abbia la capacità formativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 69.2 del T.U.B.

    Articolo 69.2 del T.U.B.

    Art. 69.2 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita’ di vigilanza di altri Stati dell’Unione europea

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorità competente all’esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d’Italia collabora con l’autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell’albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.”

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  • Welfare e sanità integrativa nel CCNL Metalmeccanici Industria: Metasalute e Cometa

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Industria offre un sistema di welfare integrato: Metasalute (sanità integrativa obbligatoria, a carico datore), Cometa (pensione complementare facoltativa) e flexible benefit annuale (250 € dal 2026). Dal 2026 il flexible benefit non può più essere destinato a Metasalute; resta destinabile a Cometa o a beni/servizi welfare. La sanità integrativa Metasalute copre prestazioni mediche, dentistiche, visite specialistiche e diagnostica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale Metalmeccanici – Quadro 2026
    Strumento Tipo Costo Iscrizione
    Metasalute Sanità integrativa 100% datore di lavoro Obbligatoria per tutti i dipendenti
    Cometa Pensione complementare Datore (2%) + lavoratore (1,2%+) + TFR Facoltativa
    Flexible benefit Welfare aziendale 100% datore (250 €/anno dal 2026) Automatica (esente fiscalmente)
    Premio di risultato convertibile Welfare aggiuntivo 0 (conversione da premio) Su scelta del lavoratore

    Metasalute: la sanità integrativa

    Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria per tutti i lavoratori del settore. È obbligatorio e interamente a carico del datore di lavoro: il dipendente non ha alcun esborso e l’iscrizione è automatica con l’assunzione.

    Cosa copre Metasalute (prestazioni principali, soggette a massimali e franchigie):

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (RM, TAC, ecografie, ecc.)
    • Prestazioni odontoiatriche (visita, ablazione tartaro, otturazioni, ortodonzia ridotta)
    • Ricoveri ospedalieri (sia in strutture convenzionate sia rimborso post-spesa)
    • Maternità e check-up annuali
    • Prevenzione oncologica
    • Fisioterapia post-infortunio

    Le prestazioni si possono richiedere in due modalità: diretta presso strutture convenzionate (paga Metasalute, ticket a carico iscritto) o indiretta con rimborso post-spesa (pago io, Metasalute mi rimborsa secondo nomenclatore).

    Cometa: pensione complementare

    Cometa è il fondo pensione di settore (vedi articolo dedicato sul TFR). Aderirvi è una scelta volontaria che però comporta un contributo aggiuntivo del datore di lavoro:

    • Contributo datore: 2% della retribuzione utile (solo se il lavoratore aderisce e contribuisce a sua volta)
    • Contributo lavoratore: minimo 1,2%, fino a 5.164,57 € annui deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo (di norma irreversibile)

    L’adesione si formalizza entro 6 mesi dall’assunzione tramite il modulo di adesione Cometa. La scelta è particolarmente conveniente per lavoratori sotto i 40 anni con orizzonte temporale lungo.

    Flexible benefit: cosa è e cosa cambia nel 2026

    Il flexible benefit è un budget annuale a disposizione del lavoratore, fruibile tramite una piattaforma welfare (es. Edenred, Day, Pellegrini Welfare). Il valore è stato aumentato dal rinnovo 2025-2028:

    • 2025: 200 € annui
    • Dal 2026: 250 € annui (anticipo a febbraio 2026)

    Cosa si può fare con il flexible benefit:

    • Rimborso spese mediche, ottiche, odontoiatriche (oltre Metasalute)
    • Spese scolastiche figli (libri, mensa, dopo-scuola, ITS, università)
    • Asilo nido e badanti per familiari
    • Abbonamenti trasporti e palestre
    • Buoni spesa e shopping (max 258 € totali con altre liberalità ex art. 51 TUIR)
    • Contributo aggiuntivo al fondo pensione Cometa

    NOVITÀ 2026: il flexible benefit non può più essere destinato a Metasalute. Resta destinabile a Cometa o ai beni/servizi welfare elencati. Il credito non utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo viene perso.

    Vantaggio fiscale del welfare aziendale

    Tutti gli strumenti welfare elencati (Metasalute, Cometa, flexible benefit, conversione PdR) sono regolati dall’art. 51 c. 2 TUIR che ne prevede l’esenzione totale fiscale e contributiva, a determinate condizioni:

    • Le prestazioni devono essere servizi e non denaro (no contante in busta paga)
    • Devono essere fornite tramite piattaforma welfare certificata o fondo riconosciuto
    • Devono riguardare la generalità dei dipendenti o categorie omogenee

    Confronto netto/lordo:

    • 200 € in busta paga (livello C3): ~130 € netti
    • 250 € in welfare: 250 € netti (esenti)
    • Differenza: +120 € di valore reale (~+50% in valore)

    Conversione del premio di risultato in welfare

    Il premio di risultato aziendale (vedi articolo dedicato) può essere convertito in welfare aggiuntivo dal lavoratore. Questa scelta gode di un trattamento fiscale ancora più favorevole:

    • Premio in denaro: tassazione sostitutiva al 5% sui primi 3.000 € (per redditi annui fino a 80.000 €)
    • Premio convertito in welfare: esenzione totale (no IRPEF, no contributi)

    Esempio: PdR aziendale di 1.500 €. In denaro: 1.425 € netti (5% sostitutiva). In welfare: 1.500 € di valore d’uso. Vantaggio: 75 € + esenzione contributiva (rilevante per la pensione futura: 0 contributi sul welfare).

    La scelta si fa in via preventiva tramite la piattaforma welfare aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Visita specialistica con Metasalute
    Tizio ha bisogno di una risonanza magnetica. Prenota presso una struttura convenzionata Metasalute. La struttura fattura direttamente al fondo, Tizio paga solo un ticket di franchigia (es. 35 €). Senza Metasalute avrebbe pagato l’intera RM (~250 € privatamente).
    Caia – Adesione a Cometa
    Caia (26 anni) aderisce a Cometa entro 6 mesi dall’assunzione. Destina il 100% TFR + versa 1,5% di contributo personale. Il datore versa 2% aggiuntivo. Su 35 anni di carriera, il montante atteso a 65 anni può superare di 30-40% il valore del solo TFR in azienda.
    Sempronio – Flexible benefit per università figli
    Sempronio ha una figlia all’università. Usa i 250 € di flexible benefit 2026 per rimborsare la tassa di iscrizione universitaria. 100% esenti fiscalmente. Se gli stessi 250 € fossero stati pagati in busta paga, sarebbero diventati ~160 € netti dopo IRPEF.

    Domande frequenti

    Metasalute è obbligatorio?
    Sì, l’iscrizione è automatica con l’assunzione e i contributi sono interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non paga nulla.
    Cosa copre Metasalute?
    Visite specialistiche, diagnostica strumentale, prestazioni odontoiatriche, ricoveri, maternità, prevenzione, fisioterapia. Le prestazioni hanno massimali annui e franchigie variabili per tipo. Consultare il nomenclatore Metasalute aggiornato.
    Conviene aderire a Cometa?
    Sì se hai un orizzonte temporale lungo (>15-20 anni). Vantaggi: 2% contributo del datore (extra), rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR, deduzione fiscale dei versamenti personali fino a 5.164 €/anno.
    Cosa cambia per il flexible benefit nel 2026?
    Valore aumentato a 250 € (vs 200 €). Erogato a febbraio 2026 anziché a maggio/giugno. Non può più essere destinato a Metasalute. Resta destinabile a Cometa o ai beni/servizi welfare ammessi.
    Quando scadono i crediti welfare?
    Il credito flexible benefit non utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo viene perso. Es. il credito 2026 deve essere speso entro il 31 maggio 2027.
    Posso convertire il premio di risultato in welfare?
    Sì, conviene quasi sempre. Il premio in denaro è tassato al 5% (sostitutiva), quello convertito in welfare è completamente esente (0% IRPEF, 0% contributi). La scelta si fa in via preventiva tramite la piattaforma aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 101 Reg. (UE) 2024/1689 – Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Art. 101 Reg. (UE) 2024/1689 – Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione può infliggere ai fornitori di modelli di IA per finalità generali sanzioni pecuniarie non superiori al 3 % del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente o a 15 000 000 EUR, se superiore, ove essa rilevi che il fornitore, intenzionalmente o per negligenza:

    a) ha violato le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) non ha ottemperato a una richiesta di documento o di informazioni a norma dell'articolo 91 o ha fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;

    c) non ha ottemperato a una misura richiesta a norma dell'articolo 93;

    d) non ha messo a disposizione della Commissione l'accesso al modello di IA per finalità generali o al modello di IA per finalità generali con rischio sistemico al fine di effettuare una valutazione a norma dell'articolo 92.

    Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, si tengono in considerazione la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza. La Commissione tiene conto anche degli impegni assunti in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3, o assunti nei pertinenti codici di condotta in conformità dell'articolo 56.

    2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le sue constatazioni preliminari al fornitore del modello di IA per finalità generali o del modello di IA e gli dà l'opportunità di essere ascoltato.

    3. Le sanzioni pecuniarie inflitte in conformità del presente articolo sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    4. Le informazioni in merito alle sanzioni pecuniarie inflitte a norma del presente articolo sono altresì comunicate al consiglio per l'IA, se del caso.

    5. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una sanzione pecuniaria a norma del presente articolo. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria inflitta.

    6. La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti modalità dettagliate per i procedimenti e garanzie procedurali in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

  • Articolo 29 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 29 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 29 CCII – Incompetenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

    2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

    3. Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

  • CCNL Commercio Confcommercio: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio classifica i lavoratori in 8 livelli: Quadro (al vertice) e poi I, II, III, IV, V, VI e VII. Ogni livello corrisponde a declaratorie precise di responsabilità, autonomia e competenza tecnica. Il passaggio tra livelli avviene per maturazione di mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Commercio – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Direzione funzionale, ruoli direttivi complessi Alta autonomia, gestione collaboratori
    I Capo settore, capo ufficio, capo magazzino Coordinamento di team con responsabilità funzionale
    II Impiegato specializzato, capo reparto vendita Autonomia operativa con responsabilità di processo
    III Impiegato d’ordine, addetto vendita specializzato, contabile Autonomia tecnica su mansioni qualificate
    IV Commesso specializzato, magazziniere qualificato, cassiere Mansioni qualificate con limitata autonomia
    V Commesso, fatturista, addetto vendita Mansioni d’ordine con applicazione di norme operative
    VI Operaio comune, addetto pulizie, banconista Mansioni semplici esecutive
    VII Ausiliario, mansioni elementari Mansioni elementari di supporto

    La struttura a 8 livelli

    Il CCNL Commercio Confcommercio è il contratto collettivo più diffuso del terziario italiano, applicato in circa 2,8 milioni di rapporti di lavoro tra commercio al dettaglio e all’ingrosso, distribuzione, servizi alle imprese e ai privati, magazzini, logistica, e-commerce.

    La struttura di inquadramento è organizzata in 8 livelli: il Quadro al vertice e poi 7 livelli numerati da I a VII (in ordine decrescente). A ogni livello corrisponde una declaratoria, ovvero una descrizione dei requisiti di competenza tecnica, autonomia e responsabilità che caratterizzano le mansioni di quel livello.

    Il Quadro: figure direttive

    La qualifica di Quadro è riconosciuta ai lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica di dirigente, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza per l’azienda. Tipici esempi: direttore commerciale di una catena distributiva, direttore amministrativo, responsabile sistemi informativi, direttore di filiale di grande superficie.

    I Quadri godono di tutele aggiuntive (assicurazione professionale, formazione, fondo previdenza Fondir Mass).

    I e II livello: ruoli specialistici e di coordinamento

    Il I livello raggruppa figure con responsabilità di coordinamento di altri lavoratori o di un’area aziendale: capo settore, capo ufficio amministrativo, capo magazzino, vice direttore di filiale.

    Il II livello identifica impiegati con elevate competenze tecniche e autonomia operativa, oppure responsabili di reparto vendita: contabile esperto, store manager, responsabile reparto.

    Dal III al VII: la gerarchia operativa

    Dal III livello in giù si trovano la gran parte dei lavoratori del terziario:

    • III: impiegati d’ordine, addetti vendita specializzati, contabili junior
    • IV: commessi specializzati, cassieri, magazzinieri qualificati
    • V: commessi, addetti vendita, fatturisti junior
    • VI: operai comuni, banconisti, addetti alle pulizie
    • VII: ausiliari, mansioni elementari

    I livelli VI e VII sono soggetti a possibili passaggi di categoria automatici dopo periodi di permanenza prolungati (di norma 12-24 mesi).

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da V a IV livello
    Tizio è addetto vendita V livello in un negozio. Dopo 18 mesi acquisisce specializzazione su una linea di prodotto e gestisce la formazione di un nuovo collega. Il CCNL prevede passaggio al IV livello per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.). Tizio chiede il riconoscimento formale e ottiene l’upgrade con aumento di circa 121 € lordi mensili.
    Caia – Inquadramento Quadro per nuove responsabilità
    Caia è impiegata di I livello come capo ufficio commerciale. Le viene affidata la direzione marketing di tutta la catena (8 punti vendita). Il CCNL prevede il riconoscimento della qualifica di Quadro per funzioni di rilevante importanza con carattere continuativo. Caia ottiene il passaggio a Quadro con aumento di ~217 € mensili + indennità di funzione.
    Sempronio – Demansionamento e tutele
    Sempronio è IV livello (commesso specializzato) e viene assegnato a mansioni di V livello (commesso semplice) senza giustificazione organizzativa. Il CCNL e l’art. 2103 c.c. (riformato dal Jobs Act) consentono il demansionamento solo in casi tassativi (es. ristrutturazione documentata). Sempronio fa opposizione e ottiene il reintegro nelle mansioni di IV livello con i differenziali retributivi degli ultimi mesi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Commercio?
    Otto: Quadro al vertice e poi I, II, III, IV, V, VI e VII in ordine decrescente. Ogni livello ha una declaratoria specifica.
    Quando si passa al livello superiore?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.), per accordo individuale, o per scatti automatici tra alcuni livelli dopo periodi prolungati di permanenza.
    Cosa è la qualifica di Quadro?
    È un inquadramento speciale per chi svolge funzioni di rilevante importanza per l’azienda con carattere continuativo, pur non avendo qualifica di dirigente. Include tutele aggiuntive (Fondir Mass, formazione).
    Posso essere demansionato?
    Solo in casi tassativi: ristrutturazione aziendale documentata, accordo individuale, mutamento di mansioni con conservazione della retribuzione. Demansionamenti senza giustificazione sono nulli.
    Il livello determina solo lo stipendio?
    No: determina anche il periodo di prova, la durata del preavviso, l’inquadramento previdenziale (Quadri Fondir Mass), spesso anche orari e turnistica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 25 Decies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 25 Decies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 25 Decies CCII – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.