Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Terziario Confesercenti: welfare contrattuale, bilateralita’ e fondi di settore

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il sistema di welfare del CCNL Terziario Confesercenti si basa su tre pilastri: la bilateralita’ degli enti territoriali Confesercenti (EBA), il fondo pensione complementare Fon.Te e il fondo di assistenza sanitaria integrativa indicato dal contratto. Gli enti bilaterali erogano prestazioni a sostegno del reddito, formazione e assistenza alle PMI, con un ruolo particolarmente rilevante nelle micro-imprese dove la contrattazione aziendale e’ assente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Pilastri del welfare CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Tipologia Contribuzione Prestazioni principali
    Enti Bilaterali Confesercenti (EBA) Bilateralita’ territoriale Datore + lavoratore (importo definito dal CCNL) Sostegno al reddito, formazione, assistenza PMI
    Fon.Te Previdenza complementare TFR + 1% datore + 1% lavoratore Pensione integrativa; investimento del TFR
    Fondo sanitario integrativo Assistenza sanitaria Contributo datoriale definito dal CCNL Rimborso visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria
    Fondo formazione terziario Formazione professionale 0,30% retribuzione imponibile (datore) Voucher formazione, aggiornamento professionale

    Gli enti bilaterali Confesercenti: funzione e prestazioni

    Gli enti bilaterali territoriali Confesercenti (denominati EBA o con nomi locali) sono organismi paritetici costituiti da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL). Sono presenti in ogni regione e in molte province.

    Le principali prestazioni erogate dagli EBA includono:

    • Integrazione del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’orario (FIS – Fondo di Integrazione Salariale);
    • Sostegno alle spese di formazione e aggiornamento professionale;
    • Contributi una-tantum per eventi straordinari (nascita figli, matrimonio);
    • Assistenza alle imprese per adempimenti normativi e contrattuali.

    Fon.Te: il fondo pensione complementare del terziario

    Fon.Te e’ il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, inclusi quelli coperti dal CCNL Confesercenti. E’ un fondo a capitalizzazione individuale, con possibilita’ di scelta tra piu’ comparti di investimento (garantito, bilanciato, dinamico).

    La contribuzione standard prevede:

    • Versamento del TFR maturando (silenzio-assenso dopo 6 mesi dall’assunzione);
    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione utile (minimo tabellare + scatti);
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione utile (minimo).

    I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.

    Il fondo sanitario integrativo

    Il CCNL Terziario Confesercenti prevede l’iscrizione dei lavoratori dipendenti a un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il fondo rimborsa le spese sanitarie non coperte dal SSN o coperte parzialmente:

    • Visite mediche specialistiche;
    • Accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio;
    • Interventi chirurgici in case di cura convenzionate;
    • Prestazioni odontoiatriche;
    • Spese per figli a carico fino a 26 anni (in alcuni fondi).

    La contribuzione e’ prevalentemente a carico del datore. Il lavoratore accede alle prestazioni tramite la tessera del fondo o il portale online di rimborso.

    Il fondo di formazione e l'obbligo bilaterale

    Il CCNL obbliga i datori di lavoro del settore a versare un contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile al fondo paritetico interprofessionale per la formazione (For.Te o fondo interprofessionale equivalente). Questi fondi finanziano:

    • Piani formativi aziendali;
    • Voucher individuali per l’aggiornamento professionale;
    • Corsi di riqualificazione per lavoratori a rischio.

    Le imprese che non aderiscono a fondi paritetici versano comunque lo 0,30% all’INPS come contributo obbligatorio, senza pero’ ricevere i servizi formativi del fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Prestazione EBA per nascita figlio
    Tizio (5° livello) e’ iscritto all’ente bilaterale territoriale Confesercenti tramite il suo datore. Alla nascita del primo figlio chiede il contributo una-tantum previsto dall’EBA provinciale. Il regolamento locale prevede un contributo di 500-800 euro. Tizio presenta la domanda allegando il certificato di nascita. L’EBA eroga il contributo entro 60 giorni.
    Caia – Confronto TFR in azienda vs Fon.Te
    Caia (3° livello, 30 anni, 30 anni alla pensione) deve scegliere dove destinare il TFR. Se lascia il TFR in azienda: rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (rendimento basso, tassazione separata 23-33%). Se iscrive a Fon.Te (comparto bilanciato): rendimento potenziale 3-4% storico, contributo datoriale 1%, contributo deducibile fino a 5.164 euro/anno, tassazione finale 15% (o meno dopo 35 anni). La valutazione economica suggerisce Fon.Te nella maggior parte dei casi.
    Sempronio – Rimborso sanitario per visita specialistica
    Sempronio e’ iscritto al fondo sanitario integrativo tramite il suo datore Confesercenti. Sostiene una visita cardiologica privata da 150 euro (lista SSN: 4 mesi di attesa). Presenta la fattura sul portale del fondo. Il fondo rimborsa il 70-80% del costo (105-120 euro) entro 30 giorni. Il massimale annuo di rimborso per visite specialistiche e’ indicativamente 1.000-2.500 euro a seconda del piano.

    Domande frequenti

    L'iscrizione a Fon.Te e' obbligatoria?
    Non e’ obbligatoria ma il meccanismo del silenzio-assenso la rende automatica per i nuovi assunti che non esprimono diversa volonta’ entro 6 mesi. Il lavoratore puo’ sempre scegliere esplicitamente di mantenere il TFR in azienda o iscriversi a un fondo individuale.
    Cosa sono gli enti bilaterali Confesercenti?
    Sono organismi paritetici datore-sindacato che erogano prestazioni di welfare integrativo per i lavoratori e servizi di supporto alle PMI associate. Sono finanziati da contributi contrattuali obbligatori e operano a livello territoriale (regionale o provinciale).
    Il contributo al fondo sanitario e' in busta paga?
    No: il contributo datoriale al fondo sanitario non appare come voce in busta paga del lavoratore perche’ e’ versato direttamente dal datore al fondo. Il lavoratore ne beneficia attraverso l’iscrizione automatica e il diritto ai rimborsi.
    I contributi a Fon.Te sono deducibili?
    Si’: i contributi versati a fondi pensione complementari (incluso Fon.Te) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un massimale di 5.164,57 euro annui. Questo riduce l’imponibile fiscale del lavoratore.
    Cosa succede al welfare se cambio datore di lavoro?
    Fon.Te segue il lavoratore: la posizione previdenziale individuale si trasferisce al nuovo fondo di settore o rimane in Fon.Te. Gli enti bilaterali sono territoriali: il nuovo datore deve iscrivere il lavoratore all’EBA locale. Il fondo sanitario deve essere riattivato dal nuovo datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: scatti di anzianita’, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianita’ maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di cinque scatti per livello. La tredicesima mensilita’ viene erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe le mensilita’ aggiuntive si maturano per dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita’ indicativi per livello – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Importo per scatto (indicativo) Massimo (5 scatti)
    Quadro ~ 30 €/mese ~ 150 €/mese
    ~ 26 €/mese ~ 130 €/mese
    ~ 23 €/mese ~ 115 €/mese
    ~ 20 €/mese ~ 100 €/mese
    ~ 18 €/mese ~ 90 €/mese
    ~ 16 €/mese ~ 80 €/mese
    ~ 15 €/mese ~ 75 €/mese
    ~ 14 €/mese ~ 70 €/mese

    Importi indicativi. Gli scatti si sommano al minimo tabellare e si computano nella base di calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR. Verificare il valore esatto sul testo contrattuale aggiornato.

    Gli scatti di anzianita': maturazione e decorrenza

    Gli scatti di anzianita’ sono aumenti periodici automatici della retribuzione, riconosciuti ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede un massimo di cinque scatti complessivi per ciascun livello di inquadramento.

    La decorrenza dello scatto e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio. In caso di passaggio a livello superiore, il conteggio degli scatti riparte dal momento dell’inquadramento nel nuovo livello. Gli scatti maturati nel livello precedente non vengono trasferiti direttamente, ma la retribuzione precedente non puo’ essere ridotta (principio di non regressione).

    La tredicesima mensilita'

    La tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). La maturazione avviene per dodicesimi: un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno.

    La base di calcolo comprende: minimo tabellare del mese di erogazione, scatti di anzianita’, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.

    La quattordicesima mensilita'

    La quattordicesima mensilita’ e’ una peculiarita’ del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti) rispetto ad altri contratti del lavoro dipendente. Viene erogata entro il 1° luglio. Il periodo di riferimento e’ da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.

    La base di calcolo e’ identica a quella della tredicesima. La maturazione e’ per dodicesimi nel semestre di riferimento. La quattordicesima concorre alla base di calcolo del TFR e degli scatti.

    Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza

    Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilita’ aggiuntive nei seguenti modi:

    • Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
    • Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
    • Congedo di maternita’: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
    • Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianita’ parziale
    Tizio (4° livello) e’ stato assunto il 1° aprile 2026. Al 20 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi di servizio. Tredicesima: (minimo 1.550 euro + scatti 0 euro) / 12 x 9 = 1.162,50 euro lordi. Il rateo di 9/12 riflette i mesi effettivi dall’assunzione.
    Caia – Quattordicesima con cambio di livello
    Caia e’ passata dal 4° al 3° livello il 1° marzo 2026. Il periodo di riferimento della quattordicesima e’ luglio 2025 – giugno 2026. Nei mesi luglio-febbraio (8 mesi) era al 4° livello (minimo 1.550 euro); nei mesi marzo-giugno (4 mesi) e’ al 3° livello (minimo 1.700 euro). La quattordicesima si calcola proporzionalmente per i due periodi: (1.550 x 8 + 1.700 x 4) / 12 = 1.600 euro lordi circa.
    Sempronio – Impatto del 5° scatto sulla retribuzione
    Sempronio (2° livello) ha maturato il quinto e ultimo scatto triennale dopo 15 anni di servizio. L’importo indicativo del quinto scatto e’ circa 23 euro mensili. La sua retribuzione base comprende: minimo tabellare 1.900 euro + cinque scatti di 23 euro ciascuno = 115 euro totali scatti + 1.900 = 2.015 euro mensili lordi. Gli scatti si computano anche nella tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto?
    Ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo e’ cinque scatti complessivi per livello. La decorrenza e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola per dodicesimi sull’anno solare (gennaio-dicembre). Chi e’ stato assunto nel corso dell’anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    Entro il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ luglio-giugno. E’ una mensilita’ aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
    La quattordicesima si computa nel TFR?
    Si’: insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l’accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.
    Gli scatti si perdono se cambio livello?
    No: la retribuzione non puo’ essere ridotta in caso di passaggio a livello superiore (principio di non regressione). Gli scatti precedenti vengono consolidati nel nuovo minimo o come superminimo. Il conteggio degli scatti nel nuovo livello riparte da zero.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: periodo di prova, assunzione e apprendistato

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa il periodo di prova da un minimo di 30 giorni (livelli 6° e 7°) a un massimo di 180 giorni (Quadri). L’assunzione deve essere comunicata obbligatoriamente al centro per l’impiego entro il giorno precedente. L’apprendistato professionalizzante e’ il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore, con durata da 3 a 5 anni e retribuzione percentualizzata sul livello di destinazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Durata periodo di prova Note
    Quadro 180 giorni di calendario Massima durata; recesso libero
    1° e 2° 90 giorni di calendario Recesso libero, senza preavviso
    3° e 4° 60 giorni di calendario Computo dei soli giorni lavorativi su 6 giorni
    45 giorni di calendario Proroga per malattia o infortunio
    6° e 7° 30 giorni di calendario Periodo minimo di legge

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. In assenza di forma scritta, il periodo di prova e’ nullo e il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dall’origine. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

    Assunzione e comunicazione obbligatoria

    Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto (o, in caso di urgenza, contestualmente). La comunicazione avviene tramite il sistema informativo UniLav.

    La lettera di assunzione deve indicare: livello di inquadramento, data di inizio, durata del periodo di prova, sede di lavoro, retribuzione, orario. Per i contratti a tempo determinato e’ necessario indicare la causale giustificativa (D.Lgs. 81/2015, modificato dal D.L. 48/2023).

    Il periodo di prova

    Il periodo di prova e’ il periodo iniziale del rapporto durante il quale ciascuna delle parti puo’ recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. E’ disciplinato dall’art. 2096 c.c. e dal CCNL.

    La prova si protrae in caso di malattia, infortunio o maternita’: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova e questo viene prorogato di pari durata. Il CCNL vieta di sottoporre nuovamente a prova lo stesso lavoratore per le medesime mansioni nella stessa azienda.

    Contratti a tempo determinato: novita' del D.L. 48/2023

    Il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato:

    • I primi 12 mesi non richiedono causale giustificativa;
    • Dal 13° al 24° mese e’ necessaria una causale (sostituzione lavoratore assente, esigenze tecniche-produttive, necessita’ previste da accordi collettivi);
    • Il numero massimo di contratti a termine con lo stesso lavoratore e’ 4 (proroghe comprese);
    • Superati 24 mesi cumulativi, il contratto si converte in tempo indeterminato.

    L'apprendistato professionalizzante nelle PMI Confesercenti

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e’ il contratto formativo piu’ utilizzato nel terziario Confesercenti. Caratteristiche principali:

    • Durata: da 3 anni (livelli operativi) a 5 anni (figure specialistiche o Quadro);
    • Retribuzione: percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo (tipicamente 85% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% dal terzo);
    • Formazione professionalizzante: almeno 120 ore nel triennio, di cui una parte esterna all’azienda;
    • Incentivi contributivi: aliquota INPS ridotta (10% anziche’ 23%) durante tutto il periodo di apprendistato.

    Al termine, l’apprendista puo’ essere stabilizzato o recedere. Se stabilizzato, il datore non puo’ assumere nuovi apprendisti se ha licenziato piu’ del 50% degli apprendisti scaduti nell’ultimo triennio.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante il periodo di prova
    Tizio e’ assunto al 4° livello con 60 giorni di prova. Al 45° giorno il titolare ritiene che Tizio non abbia le competenze richieste e recede dalla prova senza obbligo di motivazione. Tizio ha diritto alla retribuzione maturata fino a quel giorno e all’accantonamento TFR pro quota. Non ha diritto al preavviso ne’ all’indennita’ sostitutiva.
    Caia – Contratto a termine e conversione
    Caia e’ assunta a tempo determinato per 12 mesi. Alla scadenza viene prorogata di altri 8 mesi per esigenze produttive (causale valida ex D.L. 48/2023). Alla seconda scadenza e’ prorogata di altri 6 mesi (totale 26 mesi): il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato al momento del superamento del limite dei 24 mesi cumulativi.
    Sempronio – Apprendistato e inquadramento finale
    Sempronio viene assunto come apprendista di 3° livello in un negozio di ottica Confesercenti. Durata 3 anni; retribuzione: 85% del minimo di 3° livello nel primo anno (circa 1.445 euro), 90% nel secondo (circa 1.530 euro), 100% dal terzo (circa 1.700 euro). Al termine il datore lo stabilizza a tempo indeterminato al 3° livello.

    Domande frequenti

    Cosa succede se il periodo di prova non e' scritto?
    E’ nullo: senza forma scritta il periodo di prova non ha effetto e il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza possibilita’ di recesso libero.
    Quanti contratti a termine posso avere con lo stesso datore?
    Al massimo 4 tra contratti e proroghe, per un totale non superiore a 24 mesi cumulativi. Superato tale limite il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.
    L'apprendista ha diritto alle stesse tutele di un dipendente ordinario?
    Si’, con alcune specificita’: ha diritto a ferie, malattia, TFR, tredicesima e quattordicesima come un dipendente ordinario. La retribuzione e’ ridotta nella percentuale contrattuale durante il periodo formativo.
    Il datore puo' prorogare il periodo di prova?
    Solo se il lavoratore e’ stato assente per malattia, infortunio o maternita’. In tali casi la prova si sospende e riprende al rientro. Non e’ ammessa la proroga per valutare meglio le capacita’ del lavoratore se non ricorrono queste cause.
    Quali sono gli incentivi per assumere apprendisti?
    Aliquota contributiva INPS ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato (anziche’ circa 23% per i dipendenti ordinari). Esonero contributivo totale per le aziende con meno di 10 dipendenti per i primi tre anni. Deducibilita’ fiscale delle spese di formazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianita’ – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Fino a 2 anni Da 2 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadro e 1° 60 giorni 75 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° 45 giorni 60 giorni 75 giorni 90 giorni
    4° e 5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni 75 giorni
    6° e 7° 15 giorni 20 giorni 30 giorni 40 giorni

    I termini sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

    Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

    Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non e’ considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

    Il preavviso: funzione e rinuncia

    Il preavviso e’ un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

    Il datore puo’ rinunciare al preavviso corrispondo al lavoratore la relativa indennita’ sostitutiva. Il lavoratore che si dimette puo’ essere dispensato dal lavorare durante il preavviso, ma perde il diritto all’indennita’ sostitutiva se e’ lui a non rispettarlo.

    Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

    Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennita’ risarcitoria di 2-12 mensilita’ (aumentate a 3-27 per le imprese con piu’ di 15 dipendenti dalla sentenza Corte Cost. 194/2018). Il reintegro e’ previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
    Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validita’. Dopo dieci giorni Tizio non si presenta al lavoro. Il datore non puo’ considerarlo dimissionario: le dimissioni cartacee sono prive di effetto. Il datore deve avviare la procedura di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Tizio, se vuole dimettersi efficacemente, deve usare il portale telematico del Ministero.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
    Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianita’) sopprime il reparto contabilita’ per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilita’ di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento puo’ essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennita’ risarcitoria.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
    Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo puo’ irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento e’ illegittimo per vizi procedurali.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?
    Il preavviso contrattuale indicativo per il 4°-5° livello con anzianita’ da 2 a 5 anni e’ di 45 giorni. Verificare il testo contrattuale aggiornato per il valore esatto.
    Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
    No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
    Deve corrispondere al lavoratore un’indennita’ sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo e’ soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
    In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?
    No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non e’ la regola generale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele crescenti con indennita’ da 2 a 6 mensilita’ (regime post-2015). Il reintegro sussiste solo per licenziamento discriminatorio o nullo.
    Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
    Si’: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennita’) e’ computata ai fini del TFR. L’indennita’ sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e’ pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
    Elemento Valore / Formula Note
    Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
    Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Non si applica se TFR in fondo pensione > 5 anni
    Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

    Cos'e' il TFR e come si calcola

    Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., e’ una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

    La retribuzione utile per il TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, quattordicesima, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano le somme occasionali (rimborsi spese, premi una-tantum non continuativi).

    Rivalutazione e tassazione

    Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

    Alla cessazione del rapporto il TFR e’ tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR e’ stato destinato a un fondo pensione per almeno cinque anni, l’imposta scende al 15% (ridotta dell’ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% minimo).

    Destinazione a fondo pensione complementare

    I lavoratori del terziario Confesercenti che non hanno effettuato una scelta esplicita entro i termini previsti dalla L. 252/2005 sono soggetti al meccanismo del silenzio-assenso: il TFR futuro viene automaticamente destinato al fondo pensione di riferimento del CCNL (Fon.Te per i lavoratori del commercio e terziario) o al Fondo di Tesoreria INPS (imprese con piu’ di 49 dipendenti).

    La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione utile e il contributo del lavoratore dell’1%: un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda.

    L'anticipazione del TFR

    Il lavoratore puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

    • Acquisto della prima casa di abitazione (per se’ o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
    • Congedi formativi o per maternita’ (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

    L’anticipazione e’ concessa una volta sola. Il datore non e’ obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
    Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni con retribuzione lorda annua media di 19.600 euro (14 mensilita’ x 1.400 euro medi mensili). TFR lordo maturato: 19.600 / 13,5 x 10 anni = circa 14.519 euro. Rivalutazioni accumulate nei 10 anni (stimando inflazione media 2%): aggiungono indicativamente 1.000-1.500 euro. Tassazione separata all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (ipotesi 23%): imposta circa 3.450 euro. TFR netto percepito: circa 12.600 euro.
    Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
    Caia viene assunta nel 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti. Per il meccanismo del silenzio-assenso, il suo TFR futuro viene destinato a Fon.Te. In aggiunta al TFR, il datore versera’ l’1% di contributo datoriale e Caia il proprio 1%: un vantaggio economico immediato rispetto al TFR lasciato in azienda.
    Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioe’ fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione e’ tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potra’ richiedere una seconda anticipazione in futuro.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR?
    Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato e’ la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
    Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
    La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo (1%) e una fiscalita’ agevolata (aliquota al 15% dopo 15 anni anziche’ tassazione separata ordinaria). Per la maggior parte dei lavoratori e’ vantaggioso. E’ consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
    Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta puo’ essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
    Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
    No: il TFR e’ protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
    Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
    Si’: entrambe le mensilita’ aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo e’ un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: maternita’, paternita’ e congedi parentali

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti recepisce integralmente la disciplina del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternita’ e Paternita’) e le successive modifiche del D.Lgs. 105/2022. La madre ha diritto a cinque mesi di congedo obbligatorio retribuiti dall’INPS all’80%. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100%. Il congedo parentale puo’ essere fruito fino al dodicesimo anno del figlio, con una quota indennizzata all’80% per il primo mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Congedi genitoriali – CCNL Terziario Confesercenti (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022)
    Istituto Durata Indennizzo INPS Note
    Congedo obbligatorio di maternita’ 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione media giornaliera Obbligatorio; divieto di lavoro notturno
    Congedo obbligatorio di paternita’ 10 giorni (anche non consecutivi) 100% retribuzione Da fruire entro 5 mesi dalla nascita
    Congedo parentale (madre) Fino a 9 mesi entro 12° anno figlio 80% primo mese; 60% secondo mese (2024); 30% poi Fino a max 10 mesi totali tra i genitori
    Congedo parentale (padre) Fino a 9 mesi entro 12° anno figlio 80% primo mese; 60% secondo mese (2024); 30% poi In alternativa o cumulativo con madre
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno (1 se orario <6h) 100% retribuzione Fino al compimento del primo anno del figlio

    Il congedo obbligatorio di maternita'

    La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternita’ per un periodo di cinque mesi. La distribuzione piu’ comune e’ due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma e’ possibile optare per la cosiddetta flessibilita’ del congedo: un mese prima e quattro dopo, previa certificazione medica di assenza di rischi per madre e nascituro.

    Durante il congedo la lavoratrice percepisce dall’INPS un’indennita’ pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi trenta giorni prima del congedo. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede di norma l’integrazione datoriale al 100% (a differenza di alcuni contratti industriali), salvo miglioramenti introdotti dalla contrattazione di secondo livello.

    Il congedo obbligatorio di paternita'

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio di paternita’ (elevati progressivamente dalla L. 234/2021), da fruire entro cinque mesi dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento. I giorni possono essere non consecutivi e sono retribuiti al 100% dall’INPS.

    Il congedo di paternita’ obbligatorio e’ autonomo e non si computa nel congedo parentale. E’ cumulabile con il congedo facoltativo (un giorno in sostituzione della madre, con consenso di quest’ultima).

    Il congedo parentale dopo il D.Lgs. 105/2022

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1158) ha significativamente ampliato le tutele del congedo parentale:

    • I genitori hanno diritto complessivamente a nove mesi ciascuno (fino a dieci mesi totali tra i due) di congedo parentale, fruibili fino al dodicesimo anno del figlio;
    • Il primo mese di congedo parentale e’ indennizzato all’80% (elevato al 60% per il secondo mese dal 2024 dalla L. 213/2023);
    • I mesi successivi sono indennizzati al 30% oppure non indennizzati, a seconda della normativa annuale di bilancio.

    Tutele contro il licenziamento

    La lavoratrice madre e’ tutelata dal divieto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in questo periodo e’ nullo, salvo giusta causa o cessazione dell’attivita’ aziendale.

    Le stesse tutele si applicano al padre che usufruisce del congedo di paternita’ obbligatorio o del congedo parentale. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede deroghe a queste tutele minime di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita’ e sovrapposizione con ferie
    Tizio chiede i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternita’ a partire dal giorno della nascita del figlio. Poiche’ il congedo e’ obbligatorio, il datore non puo’ rifiutarlo ne’ sostituirlo con giorni di ferie. I dieci giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS. Tizio comunica la nascita entro le prime 24 ore al proprio ufficio HR, allegando il certificato di nascita o il certificato ospedaliero.
    Caia – Flessibilita’ del congedo di maternita’
    Caia, in gravidanza fisiologica, ottiene dal ginecologo la certificazione di assenza di rischi. Sceglie la flessibilita’ del congedo: inizia il congedo obbligatorio un mese prima del parto (anziche’ due) e ne fruisce quattro dopo. Lavorando un mese in piu’ nella fase finale della gravidanza, percepisce la normale retribuzione anziche’ l’80% INPS per quel mese, con un vantaggio economico netto se non vi sono rischi certificati.
    Sempronio – Congedo parentale al 30%
    Sempronio e’ padre di un bambino di tre anni. Chiede un mese di congedo parentale per accudire il figlio durante una malattia prolungata della moglie. Ha gia’ fruito del primo mese all’80% e del secondo al 60% nei mesi successivi alla nascita. Il terzo mese di congedo parentale e’ indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera INPS. Sempronio valuta se e’ economicamente sostenibile prima di presentare la domanda.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternita' spettano?
    Cinque mesi di congedo obbligatorio: di norma due prima del parto e tre dopo. Con la flessibilita’, su certificazione medica, e’ possibile fruire di un mese prima e quattro dopo.
    Il congedo di paternita' e' obbligatorio?
    Si’: il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni obbligatori, retribuiti al 100% dall’INPS. Il datore non puo’ rifiutare il congedo ne’ sostituirlo con altre tipologie di assenza.
    Fino a che eta' del figlio si puo' prendere il congedo parentale?
    Fino al dodicesimo anno di eta’ del figlio, in forza del D.Lgs. 105/2022. Prima della riforma il limite era al sesto anno.
    Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternita'?
    Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede una integrazione datoriale standard al 100% per il congedo obbligatorio di maternita’. L’indennita’ INPS dell’80% e’ il trattamento ordinario. Migliorie possono essere introdotte da contratti aziendali o territoriali.
    La lavoratrice gestante puo' essere licenziata?
    No: dal momento della comunicazione della gravidanza al datore fino al compimento del primo anno del bambino vige il divieto assoluto di licenziamento. L’unica eccezione e’ la giusta causa non collegata alla gravidanza, che deve essere provata dal datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS eroga l’indennita’ di malattia dal quarto giorno; il datore integra la retribuzione fino al 100% per un periodo variabile in funzione dell’anzianita’ aziendale. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL copre il lavoratore dal primo giorno di assenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia e comporto – CCNL Terziario Confesercenti
    Anzianita’ aziendale Periodo retribuito al 100% Periodo retribuito al 50% Comporto massimo
    Fino a 3 anni Primi 30 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno
    Da 3 a 6 anni Primi 60 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno
    Da 6 anni in poi Primi 90 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno

    L’integrazione datoriale e’ calcolata sulla differenza tra la retribuzione contrattuale e l’indennita’ INPS. Il periodo di comporto si calcola nell’arco dei 365 giorni precedenti. Superato il comporto, il datore puo’ procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo proroga concordata.

    Malattia: obblighi del lavoratore e indennita' INPS

    In caso di malattia il lavoratore e’ tenuto a:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilita’ (10-12; 17-19);
    2. Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.

    L’indennita’ INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza, a carico del lavoratore salvo integrazione datoriale). L’indennita’ e’ pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.

    Il periodo di comporto e le sue conseguenze

    Il periodo di comporto e’ il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.

    Al superamento del comporto il datore puo’ intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. In alternativa, le parti possono concordare un’aspettativa non retribuita di durata concordata, che sospende il rapporto senza far decorrere il comporto.

    Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

    L’infortunio sul lavoro e’ coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. A differenza della malattia comune, l’indennita’ INAIL decorre dal primo giorno di assenza (se la prognosi supera i tre giorni). Le aliquote sono:

    • Primo giorno: a carico del datore al 100%;
    • Dal 2° al 4° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera;
    • Dal 5° giorno in poi: INAIL al 75%.

    Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per i periodi indicati nella tabella di malattia, anche per l’infortunio. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale e’ disciplinato separatamente e di norma non si computa nel comporto per malattia comune.

    Visite fiscali e reperibilita'

    Il lavoratore malato e’ tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilita’ (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilita’ alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennita’ di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore puo’ disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del comporto
    Tizio (3° livello, 5 anni di anzianita’) accumula 110 giorni di malattia tra gennaio e settembre 2026 (su piu’ episodi). A ottobre si ammala di nuovo. Avendo gia’ consumato oltre la meta’ del comporto, il datore verifica il conteggio dei 180 giorni nell’anno solare. Se il totale supera 180 giorni entro dicembre, il datore puo’ intimare il licenziamento. Tizio e’ avvisato dall’ufficio HR prima di raggiungere il limite.
    Caia – Infortunio in itinere
    Caia (5° livello) cade dal motorino durante il percorso casa-lavoro. L’infortunio in itinere e’ coperto dall’INAIL. Dal primo giorno di assenza INAIL eroga l’indennita’; il datore integra al 100% per i primi 30 giorni (anzianita’ di Caia inferiore a 3 anni). La prognosi e’ di 25 giorni: Caia percepisce il 100% della retribuzione per l’intera assenza, senza alcuna franchigia di carenza.
    Sempronio – Aspettativa non retribuita
    Sempronio ha consumato 160 giorni di comporto su 180 a causa di una patologia oncologica. Le parti concordano un’aspettativa non retribuita di sei mesi: il rapporto di lavoro e’ sospeso, il comporto non matura ulteriormente e Sempronio conserva il posto. Durante l’aspettativa non percepisce retribuzione ma mantiene la copertura assicurativa INAIL e puo’ accedere alla cassa integrazione straordinaria o ai fondi di solidarieta’ se attivati.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
    Il periodo di comporto e’ di 180 giorni nell’arco di un anno solare. Superato tale limite, il datore puo’ licenziare per giustificato motivo oggettivo con il preavviso contrattuale.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    I tre giorni di carenza non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede l’integrazione datoriale per i periodi indicati: per i lavoratori con anzianita’ superiore a 6 anni il 100% e’ riconosciuto per i primi 90 giorni.
    Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
    No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
    Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
    L’INPS decurta l’indennita’ di malattia per i giorni di irreperibilita’ ingiustificata. Sono esonerati dall’obbligo di reperibilita’ i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
    Il licenziamento per superamento del comporto e' impugnabile?
    Si’: il lavoratore puo’ impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un’aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione e’ di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce al lavoratore 26 giorni lavorativi di ferie annue, maturati per dodicesimi in proporzione al servizio prestato. Il Rol (riduzione dell’orario di lavoro) e le ore derivanti dalla monetizzazione delle ex-festivita’ soppresse integrano le ferie. Le ferie devono essere godute entro l’anno o entro il primo semestre dell’anno successivo; la monetizzazione e’ ammessa solo all’atto della cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex-festivita’ – CCNL Terziario Confesercenti
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione per dodicesimi; minimo 14 giorni consecutivi (L. 66/2003)
    ROL (riduzione orario lavoro) Variable per livello e anzianita’ Di norma 40-88 ore annue a seconda del livello
    Ex-festivita’ soppresse 4 giorni (32 ore) Festivita’ abolite con L. 54/1977; compensate con ore retribuite
    Permessi retribuiti (ROL) Inclusi nel monte ROL Per eventi personali e familiari
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti Per decesso di coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli
    Permesso per matrimonio / unione civile 15 giorni retribuiti Anche per unioni civili L. 76/2016

    Le ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Terziario Confesercenti riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Per i lavoratori a tempo parziale o con contratto a termine, le ferie maturano in proporzione al servizio effettuato (per dodicesimi, con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori a 15 giorni).

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane (14 giorni) siano godute consecutivamente nell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere interamente monetizzate se non al momento della cessazione del rapporto.

    Il ROL: cos'e' e come si calcola

    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) e’ un monte ore di permessi retribuiti riconosciuto dal CCNL in aggiunta alle ferie. Nel CCNL Terziario Confesercenti il ROL e’ articolato in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale:

    • Livelli 1°-3°: circa 88 ore annue di ROL;
    • Livelli 4°-5°: circa 72 ore annue di ROL;
    • Livelli 6°-7°: circa 48 ore annue di ROL.

    Le ore di ROL non fruite entro l’anno possono, in parte, essere monetizzate o accantonate in banca ore secondo accordi aziendali. Il CCNL prevede la progressiva riduzione del lavoro anche attraverso la fruizione del ROL come giornate di permesso.

    Le ex-festivita' soppresse

    Con la L. 54/1977 e il successivo DPR 792/1985 furono soppresse quattro festivita’ nazionali civili. Il CCNL Terziario Confesercenti, in analogia con gli altri contratti del terziario, compensa tali soppressioni con quattro giorni retribuiti aggiuntivi (pari a 32 ore per un lavoratore a tempo pieno), da fruire come permessi ROL o come giornate di permesso individuale concordate con il datore.

    Permessi per eventi personali e familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi personali significativi:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario;
    • Lutto: 3 giorni lavorativi per decesso di coniuge, convivente stabile, genitori, figli, fratelli e sorelle;
    • Donazione di sangue o organi: giornata di riposo retribuito;
    • Diritto allo studio: 150 ore retribuite triennali per i lavoratori studenti (art. 10 L. 300/1970).

    I permessi per gravi motivi familiari non retribuiti sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 e dalla L. 53/2000.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e monetizzazione
    Tizio (4° livello, assunto gennaio 2025) ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ne ha fruiti solo 14 entro dicembre. I restanti 12 giorni devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se Tizio non li fruisce, il datore e’ tenuto a pagare le ferie non godute ma incorre in una violazione del D.Lgs. 66/2003. La monetizzazione unilaterale da parte del datore non e’ ammessa in sostituzione del godimento effettivo.
    Caia – ROL e banca ore
    Caia (2° livello) ha diritto a 88 ore annue di ROL. Ne ha fruite 40 come giornate di permesso. Le restanti 48 ore vengono accantonate in banca ore ai sensi dell’accordo aziendale. Entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo Caia potra’ scegliere se fruirle come giorni di riposo aggiuntivi o chiederne la monetizzazione per la quota eventualmente eccedente i limiti contrattuali.
    Sempronio – Permesso per lutto durante periodo di prova
    Sempronio e’ in periodo di prova di 2° livello in un negozio di elettrodomestici Confesercenti. Gli decede il padre. Il CCNL riconosce tre giorni retribuiti per lutto, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia in periodo di prova. Sempronio comunica l’evento al datore e prende i tre giorni retribuiti senza che il periodo di prova venga interrotto (viene prorogato di pari durata).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL Terziario Confesercenti?
    26 giorni lavorativi annui per i lavoratori a tempo pieno. Per i part-time e i contratti a termine la maturazione e’ proporzionale alla durata del servizio (per dodicesimi).
    Cosa sono le ore di ROL?
    Il ROL (riduzione dell’orario di lavoro) e’ un monte ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. L’entita’ varia per livello di inquadramento (da 48 a 88 ore annue). Possono essere fruite come giornate intere o mezze giornate di permesso.
    Le ferie non godute si perdono?
    Non automaticamente: il lavoratore ha diritto a godere le due settimane di ferie residue entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se le ferie non vengono fruite per scelta del datore, questi deve comunque corrisponderle come indennita’ sostitutiva e risponde delle sanzioni del D.Lgs. 66/2003.
    Quanto dura il permesso matrimoniale?
    15 giorni di calendario, retribuiti, decorrenti dal giorno del matrimonio o dell’unione civile. Si applicano anche alle unioni civili ai sensi della L. 76/2016. Il permesso non incide sul maturato ferie.
    Il lavoratore part-time matura le stesse ferie?
    Matura lo stesso numero di giorni (26) se il part-time e’ orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto). Se il part-time e’ verticale (lavoro solo alcuni giorni della settimana), le ferie maturano in proporzione ai giorni lavorativi effettivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: orario di lavoro, straordinario e flessibilita’

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore e’ di 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 15% per il lavoro straordinario ordinario fino al 50% per il lavoro straordinario notturno (fascia 22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare – CCNL Terziario Confesercenti
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) +15% Prima fascia di straordinario
    Straordinario oltre la 48ª ora sett. +20% Fascia piena
    Straordinario domenicale o festivo +30% Giorni di riposo legale
    Straordinario notturno (22-6) +50% Massima maggiorazione
    Lavoro domenicale ordinario (turnisti) +30% sulla quota oraria Per chi ha domenica in turno regolare
    Lavoro part-time supplementare +10-15% Ore aggiuntive rispetto al contratto PT

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella piu’ favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore. Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).

    L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni

    L’orario contrattuale normale e’ di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica e’:

    • Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
    • Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.

    Nelle PMI associate a Confesercenti e’ frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.

    Straordinario e flessibilita' oraria

    Lo straordinario e’ prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale e’ 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non puo’ essere imposto salvo situazioni di necessita’ giustificata.

    Il CCNL consente accordi di flessibilita’ oraria: nei periodi di punta (saldi, festivi, campagne promozionali) si possono prestare ore in eccesso che vengono poi recuperate nei periodi di minor carico. La banca ore eventuale e’ regolata da accordi di secondo livello.

    Riposo giornaliero, settimanale e pause

    Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
    • Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

    Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale e’ spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.

    Part-time e lavoro supplementare

    Il contratto part-time e’ molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione del 10-15% in funzione del tipo di part-time (orizzontale, verticale, misto).

    Le clausole elastiche e flessibili consentono al datore di variare la collocazione oraria della prestazione con preavviso minimo contrattuale, previo accordo scritto e con le maggiorazioni retributive applicabili.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo straordinario notturno
    Tizio (5° livello, minimo 1.450 euro mensili) lavora quattro ore di straordinario notturno (22-6) durante i saldi invernali. Quota oraria con divisore 168: 1.450 / 168 = 8,63 euro/ora. Importo base 4 ore: 34,52 euro. Maggiorazione 50%: 17,26 euro. Totale lordo straordinario: 51,78 euro.
    Caia – Flessibilita’ oraria e banca ore
    Caia lavora in un negozio di abbigliamento Confesercenti con accordo aziendale di banca ore. A novembre (pre-Natale) presta 12 ore extra in due settimane. Le ore vengono accantonate in banca ore e recuperate a gennaio (periodo bassa stagione) come riposi aggiuntivi, senza alcuna maggiorazione economica. Caia accetta lo schema poiche’ preferisce avere giorni liberi a gennaio.
    Sempronio – Part-time e rifiuto clausola elastica
    Sempronio ha un contratto part-time orizzontale di 25 ore settimanali in una piccola drogheria Confesercenti. Il titolare chiede di attivare la clausola elastica per spostare l’orario al mattino presto (7-12). Sempronio non ha firmato la clausola elastica in sede di assunzione: il CCNL prevede che l’attivazione di tale clausola richieda il consenso scritto del lavoratore. Sempronio puo’ rifiutare senza conseguenze.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. Il limite settimanale massimo (orario normale + straordinario) e’ di 48 ore medie calcolate su un riferimento di quattro mesi ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Qual e' il limite annuo di straordinari?
    250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non e’ consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
    Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
    Si calcola la quota oraria (minimo mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la percentuale di maggiorazione prevista (15-50% a seconda della tipologia). Le maggiorazioni non si cumulano.
    Il lavoro domenicale e' sempre maggiorato?
    Si’: il lavoratore che presta attivita’ la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria, oltre al diritto a un riposo compensativo in altro giorno.
    Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
    Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario concordato. Per essere valide devono essere accettate per iscritto dal lavoratore al momento dell’assunzione o con accordo successivo, e danno diritto a una maggiorazione specifica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti fissa per il 2026 minimi tabellari mensili lordi indicativi compresi tra circa 1.350 euro (7° livello) e circa 2.500 euro (Quadro). La struttura retributiva si compone di paga base, contingenza e scatti di anzianità, ed è erogata su quattordici mensilità: dodici ordinarie, tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio. Gli importi sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale e sugli accordi di rinnovo in vigore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (decorrenza novembre 2025 e novembre 2026)
    Livello Minimo nov 2025 Aumento nov 2026 Minimo nov 2026
    Quadro 2.183,09 € +60,77 € 2.243,86 €
    1.966,54 € +54,74 € 2.021,28 €
    1.701,04 € +47,35 € 1.748,39 €
    1.453,94 € +40,47 € 1.494,41 €
    1.257,46 € +35,00 € 1.292,46 €
    1.136,07 € +31,62 € 1.167,69 €
    1.019,94 € +28,39 € 1.048,33 €
    873,22 € +24,31 € 897,53 €

    Minimi del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (tabella economica comune a Confcommercio e Confesercenti), con gli incrementi dell’accordo di rinnovo a decorrenza 1° novembre 2026. Importi mensili lordi, da moltiplicare per 14 mensilità (tredicesima + quattordicesima) per il dato annuo. Esclusi scatti di anzianità, superminimi individuali e indennità accessorie. Per i valori puntuali fa fede l’ultimo testo del CCNL e i relativi accordi.

    Composizione del minimo tabellare

    La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si struttura in due componenti storiche: paga base e indennità di contingenza (quest’ultima congelata ai valori del 1991 per effetto del Protocollo Ciampi). Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.

    A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima erogata entro il 1° luglio.

    Allineamento con il CCNL Confcommercio

    I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

    In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.

    Scatti di anzianità e superminimi

    Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di cinque scatti per ogni livello. L’importo dello scatto varia per livello secondo i valori fissati dal CCNL ed è più alto nei livelli superiori; per gli importi puntuali si rinvia alle tabelle dell’accordo vigente.

    I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.

    Stima del costo aziendale

    Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).

    Casi pratici

    Tizio – Commesso 5° livello con due scatti
    Tizio lavora da sei anni in una tabaccheria Confesercenti al 5° livello. Ha maturato due scatti di anzianità (circa 16 euro ciascuno). Nel 2026 la sua retribuzione mensile lorda indicativa e’: minimo tabellare 1.450 euro + 32 euro di scatti = 1.482 euro. Su quattordici mensilita’ il lordo annuo e’ circa 20.750 euro.
    Caia – Quadro con superminimo non assorbibile
    Caia e’ inquadrata come Quadro in una catena distributiva Confesercenti con superminimo non assorbibile di 150 euro mensili concordato all’assunzione. Nel 2026: minimo tabellare indicativo 2.500 euro + 150 euro superminimo = 2.650 euro mensili lordi. Eventuali aumenti tabellari del prossimo rinnovo si applicano al minimo tabellare, senza erodere il superminimo non assorbibile.
    Sempronio – 7° livello e progressione automatica
    Sempronio e’ assunto al 7° livello in un piccolo negozio di alimentari associato a Confesercenti. Dopo 18 mesi svolge di fatto mansioni di 6° livello (banconista con mansioni di cassa). Il CCNL prevede la progressione automatica al 6° livello dopo un periodo continuativo di svolgimento di mansioni superiori. Sempronio chiede la regularizzazione al 6° livello, con un aumento indicativo di circa 40 euro mensili lordi.

    Domande frequenti

    Qual e' il minimo contrattuale nel 2026 per un commesso Confesercenti?
    Il minimo tabellare indicativo per il 5° livello (commesso) e’ di circa 1.450 euro mensili lordi nel 2026. L’importo va verificato sull’ultimo accordo di rinnovo e puo’ variare in funzione degli scatti di anzianita’ maturati.
    Quante mensilita' prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Quattordici: dodici mensili ordinarie, la tredicesima entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio. Il calcolo del costo annuo va quindi effettuato moltiplicando il minimo mensile per 14.
    Gli scatti di anzianita' si computano nella 14ª e nel TFR?
    Si’: gli scatti di anzianita’ fanno parte della retribuzione contrattuale e concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.
    Come si calcola il netto mensile indicativo?
    Per un lavoratore dipendente senza carichi familiari, il netto e’ stimabile applicando un’aliquota media IRPEF + addizionali di circa 25-30% sul lordo. A titolo orientativo: 1.450 euro lordi corrispondono a circa 1.150-1.180 euro netti mensili. Il dato esatto dipende dalla situazione fiscale individuale.
    I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
    Storicamente sono allineati, ma possono divergere in funzione dei rispettivi tavoli di rinnovo. In presenza di divergenze, si applica il CCNL effettivamente stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore ha diritto al minimo previsto dal contratto applicato dal proprio datore.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Terziario Confesercenti: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti classifica i lavoratori in otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati da 1° a 7°. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive autonomia, responsabilità e competenze tecniche richieste. Il passaggio di livello avviene per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c. o per accordo tra le parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Terziario Confesercenti – Profili tipici
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Direttore di funzione, responsabile di area in imprese strutturate Alta autonomia, gestione collaboratori, rilevanza strategica
    Capo settore, capo ufficio, capo magazzino con coordinamento Coordinamento di team, responsabilità funzionale ampia
    Impiegato specializzato, capo reparto, store manager PMI Autonomia operativa con responsabilità di processo
    Impiegato d’ordine qualificato, addetto vendita esperto, contabile Autonomia tecnica su mansioni qualificate
    Commesso specializzato, cassiere, magazziniere qualificato Mansioni qualificate con limitata autonomia decisionale
    Commesso, addetto vendita, fatturista Mansioni d’ordine con applicazione di procedure operative
    Operaio comune, addetto pulizie, banconista Mansioni semplici esecutive, supervisione diretta
    Ausiliario, mansioni elementari di supporto Mansioni elementari, nessuna autonomia decisionale

    La struttura di inquadramento: Quadro e sette livelli

    Il CCNL Terziario Confesercenti si applica ai dipendenti di imprese del commercio, della distribuzione e dei servizi associate a Confesercenti, la confederazione delle piccole e medie imprese del settore. Il contratto parallelo di riferimento è il CCNL Commercio Confcommercio, con cui condivide impianto strutturale e livelli, pur differenziandosi nella bilateralità e in alcune discipline di dettaglio tipiche del mondo della piccola impresa.

    L’inquadramento si articola in Quadro (vertice) e sette livelli numerati dal 1° al 7°. A ogni livello corrisponde una declaratoria contrattuale che definisce i requisiti di competenza professionale, autonomia operativa e responsabilità.

    La qualifica di Quadro

    La qualifica di Quadro è riconosciuta ai lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Esempi tipici nelle PMI Confesercenti: direttore commerciale di catena distributiva regionale, responsabile amministrativo e finanziario, responsabile sistemi informativi.

    I Quadri godono di tutele aggiuntive previste dalla L. 190/1985: assicurazione professionale, accesso prioritario alla formazione, contribuzione al fondo di previdenza complementare di settore.

    Dal 1° al 3° livello: figure specialistiche e di coordinamento

    Il 1° livello raggruppa lavoratori con responsabilità di coordinamento di altri dipendenti o di un’area funzionale: capo settore, capo ufficio, capo magazzino, vice-direttore di filiale nelle imprese di distribuzione.

    Il 2° livello identifica impiegati con elevate competenze tecniche oppure responsabili di reparto vendita con autonomia gestionale. Il 3° livello include impiegati d’ordine qualificati, addetti vendita esperti, contabili e operatori specializzati.

    Dal 4° al 7° livello: la gerarchia operativa

    Nei livelli dal 4° al 7° si concentra la grande maggioranza dei lavoratori del terziario delle PMI:

    • : commessi specializzati, cassieri, magazzinieri qualificati
    • : commessi, addetti vendita, fatturisti junior
    • : operai comuni, banconisti, addetti alle pulizie
    • : ausiliari, mansioni elementari

    Per i livelli 6° e 7° il contratto prevede possibili progressioni automatiche dopo periodi di permanenza prolungati, di norma 12-24 mesi di mansioni di fatto superiori.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio dal 5° al 4° livello
    Tizio lavora come addetto vendita di 5° livello in un negozio di abbigliamento associato a Confesercenti. Dopo 18 mesi inizia a gestire la formazione dei nuovi colleghi e l’allestimento dei reparti in autonomia. Il CCNL prevede il passaggio al 4° livello per acquisizione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.). Tizio richiede il riconoscimento formale e ottiene il passaggio con un aumento di circa 120 euro lordi mensili.
    Caia – Riconoscimento della qualifica di Quadro
    Caia è impiegata di 1° livello come responsabile area commerciale di una catena di quattro negozi associata a Confesercenti. Le viene affidata la direzione operativa dell’intera rete distributiva regionale con coordinamento di otto dipendenti. Ricorrono i presupposti del CCNL per il riconoscimento della qualifica di Quadro. Caia ottiene il passaggio con aumento indicativo di 200-250 euro mensili e accesso al fondo di previdenza complementare di categoria.
    Sempronio – Contestazione del demansionamento
    Sempronio è inquadrato al 4° livello come commesso specializzato in una tabaccheria Confesercenti. Il titolare lo sposta a mansioni di 5° livello (addetto alle pulizie del locale) senza accordo scritto. Il Jobs Act (art. 2103 c.c. riformato) consente il demansionamento solo in presenza di ristrutturazione organizzativa documentata o accordo in sede protetta. Sempronio contesta il provvedimento e, con l’assistenza del sindacato, ottiene il reintegro nelle mansioni di 4° livello con il pagamento dei differenziali retributivi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
    Otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati dal 1° al 7° in ordine decrescente di responsabilità. Ogni livello ha una declaratoria specifica nel testo contrattuale.
    Come si ottiene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c., per accordo individuale scritto o per progressioni automatiche previste dal contratto tra i livelli inferiori.
    Cosa distingue il CCNL Confesercenti da quello Confcommercio?
    I due contratti hanno impianto molto simile. Le principali differenze riguardano la bilateralità (enti bilaterali Confesercenti distinti da EBT Confcommercio), alcune specificità sui fondi di assistenza sanitaria e la platea di riferimento (PMI e micro-imprese Confesercenti).
    Il livello incide sul periodo di prova?
    Sì: il periodo di prova è più lungo per i livelli superiori (Quadro e 1° livello fino a sei mesi) e più breve per i livelli operativi (4°-7° livello: 30-60 giorni).
    Posso essere assegnato a mansioni inferiori?
    Solo in casi tassativi previsti dalla legge e dal contratto: ristrutturazione organizzativa documentata, accordo individuale assistito in sede sindacale o amministrativa, o altre ipotesi eccezionali. Il demansionamento unilaterale ingiustificato è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: particolarita del settore, ciclo continuo, packaging e sicurezza

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il settore carta e cartotecnica presenta specificita produttive e di sicurezza uniche: le cartiere industriali operano in ciclo continuo 24h/7gg, con rischi specifici legati agli impianti ad alta temperatura, ai prodotti chimici e al rumore. La cartotecnica e il packaging in carta sono in forte crescita per effetto dell’e-commerce. Il CCNL disciplina le indennita di rischio, la sorveglianza sanitaria e i diritti delle RSU in materia di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo), approvata dalle assemblee entro marzo 2026
    Vigenza
    Aprile 2026 – dicembre 2028. Aumento complessivo di 275 euro al livello C1, pari a circa il 14,8%, in quattro tranche: 125 euro da aprile 2026, 45 da gennaio 2027, 45 da gennaio 2028 e 60 da settembre 2028
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Rischi specifici e tutele CCNL Carta e Cartotecnica
    Rischio/Area Normativa Tutela contrattuale
    Rumore (>80 dB(A)) D.Lgs. 81/2008, Tit. VIII Sorveglianza audiometrica, DPI, limiti esposizione
    Agenti chimici (biocidi, collanti, patinanti) D.Lgs. 81/2008, Tit. IX Schede sicurezza, DPI, formazione specifica
    Calore (impianti essiccazione carta) D.Lgs. 81/2008 Indumenti protettivi, pause tecniche, sorveglianza
    Rischio biologico (acque di processo) D.Lgs. 81/2008, Tit. X Monitoraggio microbiologico, DPI
    Movimentazione manuale carichi (cartotecnica) D.Lgs. 81/2008, Tit. VI Formazione, ausili meccanici, rotazione mansioni
    Turni notturni e fatica D.Lgs. 66/2003 Sorveglianza sanitaria periodica, trasferimento diurno

    Cartiere a ciclo continuo: specificita produttive

    Le cartiere industriali (produttrici di carta da stampa, cartone ondulato, tissue, carta kraft) sono impianti ad alta intensita di capitale che operano in ciclo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’interruzione della macchina continua comporta costi di fermo elevati e rischi di danneggiamento degli impianti (solidificazione degli impasti, problemi agli essiccatori).

    Le conseguenze per i lavoratori sono dirette:

    • Turnistica 3×8 obbligatoria per tutto il personale di produzione, con rotazione continua su turni mattino-pomeriggio-notte.
    • Lavoro domenicale e festivo strutturale, non eccezionale, con le indennita contrattuali previste.
    • Esposizione a rischi specifici legati al processo: alte temperature negli essiccatori, prodotti chimici nel ciclo di produzione della carta (biocidi, coloranti, agenti di patinatura), rumore elevato nelle sale macchine.

    Cartotecnica e packaging: il settore in crescita

    La cartotecnica e la trasformazione (packaging in carta, scatole, contenitori, etichette) rappresentano la componente piu dinamica del settore, trainata dalla crescita dell’e-commerce e dalla transizione verso imballaggi sostenibili in sostituzione della plastica (Direttiva UE SUP 2019/904).

    Le aziende di cartotecnica presentano caratteristiche diverse dalle cartiere:

    • Dimensioni mediamente piu ridotte (molte PMI).
    • Assenza di ciclo continuo: orari standard o su due turni.
    • Forte componente di lavorazioni manuali e semi-automatizzate (fustellatura, piega-incolla, stampa).
    • Crescente automazione e robotica per l’imballaggio.

    Il CCNL Assografici si applica specificamente alle aziende di cartotecnica non aderenti ad Assocarta, con alcune varianti rispetto alla cartiera pura.

    Sicurezza sul lavoro: obblighi e RSU

    Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi (DVR), la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

    Nel settore carta i rischi specifici piu rilevanti da valutare includono:

    • Rumore: le sale macchine delle cartiere spesso superano gli 85 dB(A), con obbligo di sorveglianza audiometrica periodica e uso obbligatorio dei DPI auditivi.
    • Agenti chimici: biocidi nelle acque di processo, collanti e patinanti nella fase di finitura, solventi nella cartotecnica da stampa.
    • Rischio di caduta e intrappolamento: macchinari in movimento continuo, bobine di carta di grande peso, nastri trasportatori.

    Il CCNL prevede la formazione obbligatoria in materia di sicurezza per tutti i lavoratori (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) e la partecipazione della RSU alle riunioni periodiche di sicurezza (almeno una volta all’anno, art. 35 D.Lgs. 81/2008).

    Indennita di rischio e visite mediche

    Il CCNL Carta e Cartotecnica prevede indennita specifiche per i lavoratori esposti a rischi particolari, quali:

    • Indennita di rischio per esposizione ad agenti chimici nocivi.
    • Indennita per lavori in ambienti ad alta temperatura (es. vicinanza agli essiccatori).
    • Indennita di disagio per turni notturni strutturali in ciclo continuo.

    La sorveglianza sanitaria e obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi specifici: visita preventiva all’assunzione, visite periodiche (cadenza annuale o biennale secondo il profilo di rischio), visita al rientro da assenza superiore a 60 giorni per malattia o infortunio. Il medico competente aziendale rilascia il giudizio di idoneita alla mansione specifica.

    Casi pratici

    Tizio – Esposizione al rumore in sala macchine
    Tizio (conduttore livello 6) lavora in una sala macchine con livello di rumore medio di 87 dB(A). Il datore ha l’obbligo di sorveglianza audiometrica annuale, fornitura di DPI auditivi adeguati (riduzione a <80 dB(A)) e formazione specifica. Tizio riceve l'indennita di rischio rumore prevista dal contratto integrativo aziendale.
    Caia – Cambio mansione per inidoneita parziale
    Caia (operaia livello 5, turnista notturna) ottiene dal medico competente un giudizio di idoneita parziale per problemi dorso-lombari che impediscono la movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg. L’azienda e tenuta a reperire una mansione compatibile con la limitazione; Caia viene trasferita al controllo qualita (stessa categoria, senza decurtazione retributiva).
    Sempronio – Formazione sicurezza per neo-assunti
    Sempronio e assunto come operaio livello 2 nella sezione cartotecnica. Prima di iniziare a operare sui macchinari deve completare: 4 ore di formazione generale sulla sicurezza (Accordo Stato-Regioni) + 8 ore di formazione specifica per il settore manifatturiero ad alto rischio. La formazione e a carico del datore e avviene durante l’orario di lavoro retribuito.

    Domande frequenti

    Le cartiere sono obbligate al ciclo continuo?
    Non per legge, ma la natura del processo produttivo (macchina continua) rende il ciclo continuo 24/7 economicamente necessario. Il CCNL e gli accordi aziendali ne disciplinano le condizioni.
    I lavoratori della cartotecnica hanno gli stessi diritti dei cartieri?
    Si, entrambi rientrano nel CCNL Carta e Cartotecnica (Assocarta/Assografici). Le eventuali differenze riguardano l’indennita di turno (assente in aziende su due turni) e alcune indennita di rischio specifiche delle cartiere.
    Cosa e il DVR?
    E il Documento di Valutazione dei Rischi: il datore e obbligato a redigerlo per tutti i rischi presenti in azienda (D.Lgs. 81/2008, art. 28). Il RLS ha diritto a consultarlo.
    Quante visite mediche deve fare un turnista notturno?
    Almeno una visita di sorveglianza sanitaria annuale (o con frequenza maggiore se il medico competente lo ritiene necessario). Include valutazione specifica per i rischi del turno notturno.
    Il packaging e-commerce e coperto dal CCNL Carta?
    Si: le aziende di packaging in carta aderenti ad Assografici applicano il CCNL Carta e Cartotecnica. E uno dei segmenti a piu rapida crescita del settore, trainato dalla domanda e-commerce e dalla sostituzione degli imballaggi in plastica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.