Autore: Andrea Marton

  • Articolo 32 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 32 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 32 CCII – Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

    2. Nei giudizi che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

  • Art. 13 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione dell’interesse culturale

    Art. 13 D.Lgs. 42/2004 – Dichiarazione dell’interesse culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

    2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

  • Art. 1172 Codice della Navigazione

    Art. 1172 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Giusta causa – Glossario giuridico

    Giusta causa: causa di licenziamento che giustifica la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso, in presenza di fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

    Significato giuridico

    La giusta causa e disciplinata dall’art. 2119 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata. Caratteristiche: gravita oggettiva del fatto (incompatibilita con la prosecuzione del rapporto fiduciario); imputabilita al lavoratore (colpa o dolo); proporzionalita della sanzione rispetto al fatto. Casi tipici (CCNL e giurisprudenza): furto in azienda, falsificazione di documenti, gravi insubordinazioni reiterate, condotte penalmente rilevanti incidenti sul rapporto fiduciario, simulazione di malattia, violazione di obblighi di fedelta (concorrenza, divulgazione segreti aziendali), abbandono del posto di lavoro per piu turni, gravi negligenze causa di danni notevoli. La giusta causa puo derivare anche da fatti estranei al rapporto lavorativo, se incidono sul rapporto fiduciario (es. condanna penale per reati gravi). Procedimento disciplinare obbligatorio (art. 7 St. Lav.): contestazione scritta, 5 giorni per giustificazioni, decisione motivata. Effetto: licenziamento immediato senza preavviso, senza diritto alla relativa indennita sostitutiva.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente cassiere di banca, sottrae somme dai conti dei clienti. Il fatto e accertato dall’audit interno. Il datore di lavoro contesta per iscritto il furto (art. 7 St. Lav.), assegnando 5 giorni per giustificazioni. Tizio ammette parzialmente. La banca licenzia per giusta causa: il furto e fatto gravissimo, incompatibile con il rapporto fiduciario (gestione del denaro altrui), proporzionata la sanzione massima. Tizio puo impugnare entro 60 giorni stragiudizialmente.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal giustificato motivo soggettivo (art. 3 l. 604/1966), notevole inadempimento ma non tale da impedire la prosecuzione provvisoria, con diritto al preavviso. Diverge dal giustificato motivo oggettivo, fondato su ragioni economiche-organizzative aziendali. Si distingue dalla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., istituto civilistico generale per inadempimento. La messa a disposizione e atto preliminare non equivalente al licenziamento.

    Riferimenti normativi

    • art. 2119 c.c. – recesso per giusta causa
    • art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto Lavoratori, procedimento disciplinare
    • art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604 – giustificato motivo
    • art. 1 d.lgs. 23/2015 – Jobs Act, tutele per neoassunti
  • Art. 37 DPR 448/1988 – Applicazione provvisoria

    Art. 37 DPR 448/1988 – Applicazione provvisoria

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

    2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

    3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall’articolo 38.

    4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

  • Art. 134 D.P.R. 115/2002

    Art. 134 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

    2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

    3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

    4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

    5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell' articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

  • Art. 3 Cont. Trib. – difetto di giurisdizione

    Art. 3 Cont. Trib. – difetto di giurisdizione

    Art. 3 Cont. Trib. – Difetto di giurisdizione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

    2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

  • Art. 53 T.U. Espropriazione – Disposizioni processuali

    Art. 53 T.U. Espropriazione – Disposizioni processuali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .

    2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa .

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un diritto garantito dalla legge a tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli del settore spettacolo. Nel settore dello spettacolo dal vivo il TFR assume caratteristiche particolari legate alla discontinuità delle scritture e alla presenza di fondi di previdenza complementare dedicati.

    In sintesi

    Il TFR si calcola con la formula dell’art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo al fondo pensione complementare Byblos (fondo di settore per comunicazione e spettacolo) oppure mantenerlo presso il datore. Per i lavoratori scritturati il TFR matura su ogni compenso di scrittura e viene liquidato alla scadenza del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Base di calcolo TFR
    Art. 2120 c.c.: retribuzione lorda annua / 13,5
    Fondo pensione complementare di settore
    Byblos (settore comunicazione e spettacolo)
    Rivalutazione TFR
    1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT prezzi consumo annuale

    Il TFR: cos’è e come funziona per legge

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile. Si tratta di una quota di salario differito che matura ogni anno e viene liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa (licenziamento, dimissioni, scadenza del termine, decesso).

    La formula di calcolo è la seguente: per ogni anno di servizio, matura una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutti i compensi fissi e continuativi (retribuzione base, scatti di anzianità, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima), ma esclude i rimborsi spese e le voci occasionali non ricorrenti.

    Il TFR maturato viene rivalutato annualmente applicando un tasso pari all’1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dell’anno precedente.

    Tabella riepilogativa – Calcolo TFR orientativo per livello

    Stima TFR annuo lordo per livello (fondazioni lirico-sinfoniche, dati indicativi)
    Livello Retrib. annua lorda (14 men.) indicativa TFR annuo indicativo (÷13,5)
    Funzionario A circa 32.700 € circa 2.420 €
    Livello 1 circa 26.500 € circa 1.960 €
    Livello 2 circa 24.600 € circa 1.820 €
    Livello 3A circa 23.700 € circa 1.755 €
    Livello 4 circa 20.400 € circa 1.510 €
    Livello 5 circa 19.100 € circa 1.415 €
    Livello 6 circa 16.900 € circa 1.250 €

    I valori sono stimati sulla base dei minimi indicativi post-aumento 4% (rinnovo ANFOLS 2024) moltiplicati per 14 mensilità. Il TFR effettivo dipende dalla retribuzione effettiva (comprensiva di scatti, indennità, ecc.) e dalla rivalutazione annuale. Non sono incluse le quote eventuali versate al fondo Byblos.

    La scelta: TFR in azienda o fondo Byblos?

    Dal 1° gennaio 2007 (riforma della previdenza complementare, D.Lgs. 252/2005), ogni lavoratore dipendente deve scegliere dove destinare il TFR maturato da quella data:

    • Presso il datore di lavoro: per le imprese con meno di 50 addetti il TFR rimane in azienda, rivalutato annualmente secondo la formula legale. Per le imprese con 50 o più addetti il TFR viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Al fondo pensione complementare Byblos: il fondo di settore per i lavoratori della comunicazione e dello spettacolo. Versando il TFR a Byblos, il lavoratore beneficia anche del contributo aggiuntivo del datore di lavoro (secondo le aliquote fissate dal CCNL), costruendo una pensione complementare nel tempo.

    La scelta è operata entro 6 mesi dall’assunzione con il modulo TFR2. Se il lavoratore non sceglie entro tale termine, il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione negoziale di categoria (Byblos). La scelta è irrevocabile per le quote future, ma il lavoratore può in seguito trasferire la posizione maturata a un altro fondo pensione.

    Il TFR per i lavoratori scritturati

    Per i lavoratori scritturati il TFR matura su ogni compenso di scrittura, con le stesse regole dell’art. 2120 c.c. Le caratteristiche specifiche del settore:

    • Il TFR viene liquidato alla scadenza di ogni scrittura, oppure viene mantenuto accumulato presso il datore o il fondo pensione se il lavoratore ha una relazione professionale continuativa con la stessa struttura.
    • La natura discontinua del lavoro nello spettacolo significa che molti lavoratori accumulano TFR con più datori diversi nel corso di una carriera. I moduli di scelta del TFR devono essere compilati per ogni nuovo rapporto con un nuovo datore.
    • Per i lavoratori del Gruppo A (ex-ENPALS, attività artistiche e tecniche a termine), la contribuzione FPLS-INPS è separata dal TFR: i due istituti si sommano a costruire la tutela previdenziale complessiva.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità con lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato (fino al 70% del totale). I requisiti previsti dall’art. 2120 c.c.:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi di elevato costo.
    • In alcuni contratti collettivi sono previste causali aggiuntive (es. cura di familiari disabili); verificare il testo del CCNL vigente.

    L’anticipazione è possibile una sola volta durante il rapporto e riduce proporzionalmente il TFR finale all’uscita.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico dipendente di una fondazione: TFR a Byblos
    Tizio (livello 2, retribuzione lorda annua indicativa circa 24.600 €) è assunto da una fondazione lirico-sinfonica. Sceglie di destinare il TFR a Byblos. Ogni anno la fondazione versa a Byblos circa 1.820 € di TFR, più la quota di contributo datoriale prevista dal CCNL (aliquota da verificare sul testo contrattuale). Dopo 25 anni di carriera, la posizione Byblos di Tizio rappresenta una quota significativa di previdenza complementare, che si sommerà alla pensione INPS.
    Caia – Attrice scritturata: TFR multiplo
    Caia nell’arco di 10 anni firma scritture con 6 diversi teatri. Per ogni scrittura matura il TFR sulla base del compenso pattuito, liquidato alla scadenza di ognuna. Se sceglie di versare il TFR a Byblos, ogni datore versa il TFR a Byblos e Caia accumula una posizione pensionistica complementare unitaria, indipendentemente dalla discontinuità delle scritture.
    Sempronio – Macchinista: anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 10 anni di anzianità e un TFR maturato di circa 18.000 €. Chiede un’anticipazione del 70% (circa 12.600 €) per acquistare la prima casa. Il teatro gliela concede previo controllo dei requisiti (non aver già usufruito di anticipazioni, documentazione dell’acquisto). Il TFR residuo al momento dell’uscita sarà pari a circa 5.400 € (già liquidati) più le quote maturate successivamente.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore spettacolo?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: per ogni anno di servizio matura 1/13,5 della retribuzione annua lorda. La retribuzione utile comprende minimo tabellare, scatti, tredicesima e quattordicesima e indennità fisse. Il TFR viene rivalutato annualmente dell’1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Dove va il TFR nel settore spettacolo?
    Il lavoratore può scegliere di mantenere il TFR in azienda (o al Fondo INPS di Tesoreria per le imprese con 50+ dipendenti) oppure destinarlo al fondo pensione complementare Byblos, che copre i lavoratori del settore dello spettacolo e delle comunicazioni.
    Quando si riceve il TFR?
    Il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto per qualunque causa. Per i lavoratori scritturati viene liquidato alla scadenza di ogni scrittura. I tempi di liquidazione sono fissati dal CCNL e dalla legge.
    Si può anticipare il TFR durante il rapporto?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità e per specifiche causali (prima casa, spese mediche straordinarie). L’anticipazione è fino al 70% del TFR maturato, una sola volta durante il rapporto.
    Come funziona il TFR per i lavoratori scritturati del settore spettacolo?
    Il TFR matura su ogni compenso di scrittura con le stesse regole di legge. Viene liquidato alla scadenza della scrittura oppure versato a Byblos se il lavoratore ha effettuato questa scelta. La discontinuità delle scritture con diversi datori non penalizza il lavoratore che abbia scelto Byblos come destinazione unitaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. I valori del TFR indicati sono stime orientative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 198 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 198 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 198 CCII – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.

    2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale […]. Il curatore può apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile.

  • Art. 57 D.Lgs. 209/2005 – Attività di riassicurazione

    Art. 57 D.Lgs. 209/2005 – Attività di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.

    ))

    2. L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

    3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.

    4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56 .

  • Consenso – Glossario giuridico

    Consenso (al trattamento dei dati personali): manifestazione di volonta libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con la quale, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, esprime l’assenso al trattamento dei propri dati personali.

    Significato giuridico

    Il consenso e una delle basi giuridiche del trattamento previste dall’art. 6 GDPR, definito in dettaglio dall’art. 4 n. 11 e dall’art. 7. Requisiti di validita: libero (non condizionato, non legato all’esecuzione di un contratto se non necessario); specifico (per finalita determinate; se piu finalita, consenso distinto per ciascuna); informato (l’interessato deve sapere chi e il titolare, quali finalita, quali destinatari, durata, diritti); inequivocabile (no consenso tacito, no caselle pre-spuntate; richiesta azione positiva: click, firma, dichiarazione orale registrata). Consenso esplicito (art. 9 GDPR): richiesto per il trattamento di categorie particolari di dati (salute, opinioni politiche, ecc.), deve essere ulteriormente formalizzato e documentato. Onere della prova del consenso e del titolare (art. 7 co. 1 GDPR). Revoca: l’interessato puo revocare il consenso in qualsiasi momento con stessa facilita con cui l’ha prestato, senza pregiudicare la liceita del trattamento basato sul consenso prima della revoca (art. 7 co. 3 GDPR). Consenso del minore: per servizi della societa dell’informazione, valido dai 14 anni in Italia (art. 2-quinquies Codice Privacy modificato dal d.lgs. 101/2018), sotto i 14 anni serve consenso del titolare della responsabilita genitoriale.

    Esempio pratico

    Tizio, titolare di sito e-commerce, vuole inviare newsletter marketing ai clienti. Deve raccogliere consenso specifico per finalita di marketing (separato da quello per esecuzione del contratto): casella non pre-spuntata, dicitura chiara “Acconsento all’invio di comunicazioni promozionali via email”. L’utente deve compiere azione positiva (spuntare la casella). Tizio conserva la prova della raccolta (data, log, IP). Quando l’utente vuole revocare il consenso, deve poterlo fare con un semplice click (link “disiscriviti” in fondo a ogni email).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalle altre basi giuridiche del trattamento (art. 6 GDPR): contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse. Per molte attivita non serve consenso (es. ricezione di una fattura per esecuzione contratto). Diverge dal consenso al trattamento medico (l. 219/2017), istituto distinto della bioetica, che riguarda atti sanitari. Il consenso informato in ambito civile (es. compravendita) e concetto diverso.

    Riferimenti normativi

    • art. 4 n. 11 Reg. UE 2016/679 – definizione di consenso
    • art. 6 GDPR – basi giuridiche del trattamento
    • art. 7 GDPR – condizioni per il consenso
    • art. 9 GDPR – consenso esplicito per dati particolari
    • art. 2-quinquies d.lgs. 196/2003 – consenso minori (14 anni)