Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 D.Lgs. 201/2022 – Rimedi non giurisdizionali

    Art. 29 D.Lgs. 201/2022 – Rimedi non giurisdizionali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l’utente può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Croce Rossa Italiana

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Dirigenti Industria: preavviso, licenziamento e indennita supplementare

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il CCNL Dirigenti Industria prevede preavvisi lunghi (da 6 a 12 mesi in base all’anzianita) e, in caso di licenziamento ingiustificato, un’indennita supplementare aggiuntiva rispetto al preavviso, quantificata dal Collegio Arbitrale in un range da 6 a 22 mensilita. Il dirigente non gode della tutela reintegratoria dell’art. 18 St.Lav. (salvo dirigente di fatto impropriamente inquadrato); la tutela e essenzialmente economica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento – CCNL Dirigenti Industria
    Anzianita dirigenziale Preavviso (licenziamento) Preavviso (dimissioni)
    Fino a 2 anni 6 mesi 4 mesi
    Da 2 a 5 anni 8 mesi 5 mesi
    Da 5 a 10 anni 10 mesi 6 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi 7 mesi
    Indennita supplementare per licenziamento ingiustificato (orientamento Collegio Arbitrale)
    Profilo del dirigente Range indicativo (mensilita RGA)
    Dirigente minore / breve anzianita 6-10 mensilita
    Dirigente intermedio 10-15 mensilita
    Dirigente apicale / lunga anzianita 15-22 mensilita

    Il preavviso: durata e indennita sostitutiva

    Il preavviso e il periodo che intercorre tra la comunicazione del licenziamento (o delle dimissioni) e l’effettiva cessazione del rapporto. Il CCNL Dirigenti Industria fissa preavvisi lunghi: da un minimo di 6 mesi (anzianita fino a 2 anni) a un massimo di 12 mesi (anzianita oltre 10 anni).

    Il datore puo scegliere di dispensare il dirigente dal lavorare durante il preavviso, corrispondendo l’indennita sostitutiva (pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito nel periodo di preavviso). L’indennita sostitutiva include la quota di tredicesima e ogni altra voce retributiva continuativa.

    L'indennita supplementare per licenziamento ingiustificato

    A differenza dei lavoratori comuni, il dirigente non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 St.Lav. non si applica ai dirigenti, Corte Cost. n. 194/2018 e Cassazione). La tutela in caso di licenziamento ingiustificato e puramente economica e si articola in:

    1. Indennita sostitutiva del preavviso (se non lavorato)
    2. Indennita supplementare: aggiuntiva, prevista dal CCNL, quantificata dal Collegio Arbitrale in un range di mensilita in base all’anzianita, al livello di inquadramento (apicale vs minore) e alla giustificazione del recesso

    L’indennita supplementare non spetta se il licenziamento e giustificato (giustificato motivo oggettivo o soggettivo, giusta causa).

    Il Collegio Arbitrale Federmanager-Confindustria

    Il Collegio Arbitrale, istituito dal CCNL e composto da un membro designato da Federmanager, uno da Confindustria e un presidente neutro, ha la funzione di accertare la giustificatezza del licenziamento e quantificare l’indennita supplementare.

    Il ricorso al Collegio Arbitrale e una condizione di procedibilita prima di adire il giudice del lavoro per l’impugnazione del licenziamento. La procedura arbitrale si avvia entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. I criteri di quantificazione dell’indennita includono: anzianita, livello di responsabilita, motivazioni del recesso, condotta delle parti.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per riorganizzazione con indennita supplementare
    Tizio, direttore di BU con 8 anni di anzianita, viene licenziato per soppressione del ruolo. Preavviso: 10 mesi (non lavorato, indennizzato). Tizio impugna e attiva il Collegio Arbitrale: il licenziamento e ingiustificato per carenza di prova della soppressione effettiva del ruolo. Indennita supplementare quantificata in 14 mensilita di RGA. Totale spettanze: preavviso 10 mesi + 14 mesi supplementare + TFR.
    Caia – Dimissioni con preavviso ridotto
    Caia, dirigente con 6 anni di anzianita, si dimette per seguire una nuova opportunita professionale. Preavviso dovuto: 6 mesi. L’azienda accetta la riduzione del preavviso a 3 mesi (accordo liberatorio firmato). Caia non deve indennita di mancato preavviso per i 3 mesi non lavorati: l’accordo produce esonero reciproco. Non spetta indennita supplementare in caso di dimissioni volontarie.
    Sempronio – Giusta causa e perdita del preavviso
    Sempronio, direttore finanziario, viene licenziato per giusta causa (appropriazione indebita accertata). L’azienda non corrisponde il preavviso (la giusta causa ne priva il diritto) ne l’indennita supplementare (recesso giustificato). Il Collegio Arbitrale conferma la giustificatezza del recesso. Sempronio ha diritto solo al TFR maturato e alle ferie non godute.

    Domande frequenti

    Qual e il preavviso minimo per il licenziamento di un dirigente industriale?
    6 mesi per anzianita dirigenziale fino a 2 anni, fino a 12 mesi per oltre 10 anni di anzianita. Sono tra i preavvisi piu lunghi della contrattazione collettiva italiana.
    Il dirigente puo essere reintegrato in caso di licenziamento ingiustificato?
    No nella generalita dei casi: la tutela reintegratoria ex art. 18 St.Lav. non si applica ai dirigenti. La tutela e economica: indennita sostitutiva del preavviso + indennita supplementare quantificata dal Collegio Arbitrale.
    Cos'e il Collegio Arbitrale?
    E’ l’organo paritetico (Federmanager + Confindustria + presidente neutro) che accerta la giustificatezza del licenziamento e quantifica l’indennita supplementare. Il ricorso e condizione di procedibilita prima del giudice del lavoro.
    L'indennita supplementare e soggetta a tassazione?
    Si: e soggetta a tassazione separata come il TFR (aliquota media ultimi 5 anni). Non rientra nella base TFR ma e liquidata separatamente con lo stesso regime fiscale.
    In caso di dimissioni spetta l'indennita supplementare?
    No: l’indennita supplementare spetta solo in caso di licenziamento ingiustificato. Le dimissioni volontarie danno diritto solo al TFR e alle ferie non godute; il preavviso in questo caso e a carico del dirigente dimissionario.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 59-bis D.Lgs. 209/2005 – Estensione ad altri rami

    Art. 59-bis D.Lgs. 209/2005 – Estensione ad altri rami

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall' IVASS . Si applica l'articolo 59, comma 2.

    ((

    2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo.

    ))

    ((

    2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).

    ))

    3. L' IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

    4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

    ((

    4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 59, comma 5-bis.

    ))

  • Art. 59 D.Lgs. 504/1995 – Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562

    Art. 59 D.Lgs. 504/1995 – Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che: a) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita; c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’articolo 58, commi 3 e 4; d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’articolo 53, comma 4; e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 58.

    2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.

    3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.

    4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell’imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.

    5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

  • Art. 1111 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1111 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida al Trattamento di Fine Rapporto nelle imprese artigiane del tessile e della moda: calcolo, voci incluse, rivalutazione, anticipazioni, destinazione a previdenza complementare e saldo al termine del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Tessile Moda Artigianato si calcola dividendo la retribuzione annua utile (incluse tredicesima e quattordicesima) per il coefficiente 13,5 (art. 2120 c.c.). La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento ISTAT. L’anticipazione fino al 70% è ammessa dopo 8 anni di servizio. Per la previdenza complementare il fondo di settore artigiano è Fondartc.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fondo previdenza complementare
    Fondartc (Fondo pensione complementare per l’artigianato)
    Fonte legale TFR
    Art. 2120 c.c. (regola universale per tutti i lavoratori dipendenti)

    Tabella riepilogativa: calcolo e componenti del TFR

    TFR – schema di calcolo e componenti principali per il CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Elemento Regola / valore Fonte
    Formula base quota annua Retribuzione annua utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% ΔISTAT prezzi al consumo (famiglie O&I) Art. 2120 c.c.
    Voci incluse nella base Minimo tabellare, scatti anzianità, indennità fisse contrattuali, tredicesima, quattordicesima, superminimo stabile Art. 2120 c.c. + CCNL
    Voci escluse dalla base Straordinario occasionale, rimborsi spese, una tantum 2024, premi non continuativi Art. 2120 c.c. + rinnovo 2024
    Anticipazione massima 70% del TFR maturato, dopo 8 anni di servizio, max 1 volta Art. 2120 c.c.
    Termine pagamento a fine rapporto Entro il giorno successivo alla cessazione (in pratica con l’ultimo cedolino o saldo) Art. 2120 c.c. + buona prassi
    Tassazione Tassazione separata con aliquota media IRPEF sul reddito di riferimento Art. 17 e 19 TUIR

    Nota: L’art. 2120 c.c. si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato non modifica le regole legali del TFR, ma le voci retributive specifiche del contratto (tredicesima, quattordicesima, indennità di funzione 6S) entrano nella base di calcolo legale.

    Il meccanismo di calcolo del TFR: art. 2120 c.c.

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e rappresenta una forma di retribuzione differita: matura durante tutto il rapporto di lavoro ed è pagata alla cessazione. La formula di calcolo della quota annua è:

    Quota TFR annua = Retribuzione annua utile ÷ 13,5

    La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Per il CCNL Tessile Moda Artigianato rientrano nella base:

    • Retribuzioni mensili ordinarie (minimo tabellare × 12).
    • Scatti di anzianità maturati (× 12).
    • Indennità contrattuali fisse e continuative (es. indennità di funzione livello 6S × 12).
    • Tredicesima mensilità.
    • Quattordicesima mensilità.
    • Superminimi individuali stabili (non assorbibili e non occasionali).

    Sono invece escluse: le indennità occasionali, l’una tantum del rinnovo 2024 (espressamente esclusa dal verbale di accordo), i rimborsi spese, le maggiorazioni per straordinario se non contrattualmente previste come quota fissa.

    Rivalutazione annua del TFR in azienda

    Il TFR che rimane depositato in azienda (opzione tipica per le imprese con meno di 50 dipendenti, tra cui la grande maggioranza delle imprese artigiane) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con la seguente formula:

    Rivalutazione = 1,5% fisso + 75% × incremento ISTAT prezzi al consumo per famiglie O&I

    Sulla rivalutazione annua si applica un’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, D.Lgs. n. 47/2000), versata dal datore di lavoro per conto del lavoratore. Questo meccanismo garantisce al TFR una rivalutazione minima garantita dell’1,5% anche in assenza di inflazione.

    Le imprese con più di 50 dipendenti (caso raro nell’artigianato tessile) devono versare obbligatoriamente il TFR futuro al Fondo di Tesoreria INPS (se il lavoratore non ha optato per la previdenza complementare).

    Destinazione a previdenza complementare: Fondartc

    Il lavoratore del tessile-moda artigiano può scegliere di destinare il TFR futuro maturando a un fondo pensione complementare. Il fondo di riferimento per l’artigianato è Fondartc (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato), istituito dagli enti bilaterali artigiani (compresi EBNA, Confartigianato, CNA e le confederazioni datoriali).

    Le regole della scelta:

    • Il lavoratore ha 6 mesi dall’assunzione per esprimere la scelta. Può aderire a Fondartc, a un altro fondo complementare individuale, oppure decidere di mantenere il TFR in azienda.
    • Se entro 6 mesi non esprime alcuna scelta, si applica il silenzio-assenso: il TFR futuro viene destinato automaticamente al fondo di settore (Fondartc).
    • Il TFR già maturato rimane in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS se applicabile), salvo una diversa specifica richiesta di trasferimento.
    • La scelta è irreversibile: una volta destinato il TFR al fondo complementare, non può essere riportato in azienda.

    Il versamento a Fondartc comporta anche un contributo datoriale (la cui misura è definita dallo statuto del fondo e dagli accordi collettivi di riferimento) e la possibilità di deduzione fiscale dei contributi versati, nei limiti di legge (fino a 5.164,57 € annui).

    Le anticipazioni del TFR in costanza di rapporto

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del TFR maturato, per le seguenti causali tassative (art. 2120, ottavo comma, c.c.):

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (con documentazione catastale e contratto di compravendita o preventivi di ristrutturazione).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, per il lavoratore o i familiari a carico.
    • Congedo parentale o formativo (D.Lgs. n. 151/2001 e D.Lgs. n. 61/2000): il lavoratore può anticipare il TFR per sostenere i costi economici del congedo.

    L’anticipazione è concessa una sola volta nell’arco del rapporto. La quota anticipata non matura rivalutazione ulteriore. Il datore non può rifiutare la richiesta se il lavoratore soddisfa le condizioni di legge, salvo specifiche condizioni di liquidità aziendale.

    Il saldo finale: cosa spetta alla cessazione

    Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte del lavoratore), il datore deve corrispondere:

    • TFR maturato fino alla data di cessazione, al netto delle anticipazioni già erogate e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
    • Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora erogati.
    • Indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
    • Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non viene lavorato, da entrambe le parti).
    • Competenze di fine mese (retribuzione per i giorni lavorati nell’ultimo periodo).

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l’aliquota IRPEF applicabile è quella media risultante dal reddito di riferimento (TFR ÷ anni di servizio × 12), calcolata e riscossa in sede di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate entro il secondo o terzo anno successivo alla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di livello 3, 5 anni di servizio: stima del TFR
    Tizio ha una retribuzione annua utile di circa 22.128 € (12 mesi × 1.551,03 € + tredicesima 1.551,03 € + quattordicesima 1.551,03 € + scatti vari). Quota TFR annua: 22.128 € ÷ 13,5 = 1.639,11 €. In 5 anni di servizio (con rivalutazione annua media indicativa dell’1,5-2%), il TFR accantonato si aggira intorno a 8.500-9.000 € lordi (stima indicativa; la cifra esatta dipende dall’evoluzione dei minimi contrattuali e dell’ISTAT). È un’stima prudenziale, non un dato ufficiale del CCNL.
    Caia – Impiegata livello 5, richiede anticipazione per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di servizio e un TFR maturato (lordo prima delle imposte sulla rivalutazione) di circa 26.000 €. Vuole acquistare la prima casa: può chiedere un’anticipazione fino al 70% di 26.000 € = 18.200 €. Presenta domanda al datore con la compromessa dell’abitazione. Il datore eroga l’anticipazione (soggetta a tassazione separata). La quota anticipata non frutterà ulteriore rivalutazione. Caia non potrà fare una seconda anticipazione in futuro.
    Sempronio – Nuovo assunto: scelta sul TFR entro 6 mesi
    Sempronio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro il 31 agosto 2026 deve decidere cosa fare del TFR futuro: lasciarlo in azienda (rivalutato al 1,5%+ISTAT), aderire a Fondartc (con contributo datoriale aggiuntivo e agevolazioni fiscali), o scegliere un altro fondo. Non essendo sicuro, chiede al consulente del lavoro dell’impresa. Se non decide entro il 31 agosto, il TFR futuro viene destinato automaticamente a Fondartc per silenzio-assenso.

    Domande frequenti

    Come si calcola la quota TFR annua nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    La quota annua è pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). La retribuzione annua utile comprende tutte le voci continuative: stipendio mensile × 12, tredicesima, quattordicesima, scatti e indennità fisse. L’una tantum del 2024 è espressamente esclusa.
    Cos’è Fondartc e perché riguarda i lavoratori del tessile artigiano?
    Fondartc è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese e dell’Artigianato, promosso dagli enti bilaterali artigiani. È il fondo di settore a cui confluisce automaticamente il TFR futuro dei lavoratori artigiani che non esprimono una scelta diversa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso).
    Quando è possibile richiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, per acquisto o ristrutturazione prima casa (propria o dei figli), spese sanitarie gravi, o congedo parentale/formativo. L’anticipazione è pari a un massimo del 70% del TFR maturato ed è concessa una sola volta.
    Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?
    Sì. Il TFR maturato spetta sempre al lavoratore, indipendentemente dalla causa della cessazione del rapporto, incluso il licenziamento per giusta causa. Il licenziamento disciplinare non priva mai il lavoratore del TFR già accantonato.
    Come viene tassato il TFR?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): l’aliquota è quella media IRPEF risultante da un reddito di riferimento calcolato su base annua proporzionale agli anni di servizio. È il sostituto d’imposta (datore o INPS) che effettua la ritenuta provvisoria, poi rettificata dall’Agenzia delle Entrate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., artt. 17 e 19 TUIR, D.Lgs. n. 47/2000). Le stime di TFR indicate sono indicative e non ufficiali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 105 ter T.U.B.: Cooperazione tra autorità

    Art. 105 ter T.U.B.: Cooperazione tra autorità

    Art. 105 bis T.U.B. Cooperazione tra autorita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti:

    a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell’Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

    b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell’autorità competente di un altro Stato dell’Unione europea;

    b-bis) di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 .

    2. La Banca d’Italia, se consultata sull’adozione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria da parte dell’autorità competente per la vigilanza di una banca dell’Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

    3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d’Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell’Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all’ABE.

    4. L’applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell’Unione europea è disposta dalla Banca d’Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l’accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell’autorità competente, la Banca d’Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all’ABE ai sensi del comma 5.

    5. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, richiedere l’assistenza dell’ABE o rinviare all’ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all’ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l’accordo fra le autorità, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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  • Art. 74 TUEL – Articolo 74

    Art. 74 TUEL – Articolo 74

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l’elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

    2. Oltre a quanto previsto dall’ art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, il deposito, l’affissione presso l’albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’ art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 , in quanto compatibili.

    3. All’atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

    4. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 .

    5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

    6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

    7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

    8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

    9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

    10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

    11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

  • Part-time e orario ridotto nel CCNL Croce Rossa Italiana: turni e ore complementari

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Part-time e orario ridotto nel CCNL Croce Rossa Italiana: turni e ore complementari

    Nei servizi di assistenza e cura, organizzati su turni e spesso a copertura continua, il part-time è uno strumento diffuso per conciliare esigenze di servizio e di vita. La sua disciplina — forma scritta dell’orario, ore supplementari, trasformazione del rapporto — è fissata in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Nel part-time su turni contano la forma scritta della collocazione oraria, le ore supplementari e le clausole elastiche, con i limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata; restano il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno e le priorità per salute e assistenza familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Part-time su turni · Ore supplementari e complementari · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Part-time su turni: ore supplementari e collocazione

    Dove il servizio è organizzato su turni a copertura continua, il part-time si innesta in una pianificazione complessa: la corretta gestione della collocazione oraria e delle ore aggiuntive è centrale.

    La collocazione dell’orario

    Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni, turni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e all’ente di programmare i turni.

    Ore supplementari e clausole elastiche

    Per far fronte a esigenze di servizio si può ricorrere al lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) e alle clausole elastiche (variazione della collocazione o aumento della durata), nei limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: patto scritto, preavviso di due giorni, compensazioni. Restano salve le tutele per chi assiste familiari o ha problemi di salute.

    Riposi e turni

    Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — OSS part-time e copertura di un turno scoperto
    Tizio è OSS part-time a 24 ore su turni. Gli viene chiesto di coprire un turno aggiuntivo per un’assenza improvvisa: sono ore di lavoro supplementare, entro il tempo pieno, da retribuire con l’eventuale maggiorazione del CCNL. La variazione della collocazione del suo turno, invece, richiede una clausola elastica sottoscritta con preavviso.
    Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
    Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
    Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 29 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

    Art. 29 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 464-bis: 1) al comma 1, dopo la parola: «l’imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»; 2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis»»; 3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la mediazione con la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»; b) dopo l’articolo 464-ter, è inserito il seguente: «Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari). –

    1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

    2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

    4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

    5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

    6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell’articolo

    127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.

    7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»; c) all’articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento». Note all’art. 29: – Si riporta il testo degli articoli 464-bis e 464-septies del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). –

    1. Nei casi previsti dall’ articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo

    554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma

    1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

    3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

    4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

    5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.” “Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). –

    1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

    2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.”.

  • Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;

    l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l’alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un’altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 61;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l’autorità competente per la vigilanza dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica l’articolo 60-bis, comma 8.

    1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l’articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.”

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