Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 septies Cod. Amb. – Calcolo dei valori medi

    Art. 78 Septies Cod. Amb. – Calcolo dei valori medi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.

    1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

  • Art. 2 Rev. Leg. – Abilitazione all’esercizio della revisione

    Art. 2 Rev. Leg. – Abilitazione all’esercizio della revisione

    Art. 2 Rev. Leg. – Abilitazione all’esercizio della revisione legale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonchè, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.

    2. Possono chiedere l’iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell’articolo 3; d) hanno superato l’esame di idoneità professionale di cui all’articolo 4.

    3. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe , secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob.

    4. Possono chiedere l’iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro; f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all’attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).

    5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’articolo 2296 del codice civile.

    6. L’iscrizione nel Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell’equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

  • Art. 4 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 4 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 4 L. Fall. – [Rinvio a leggi speciali]

    [Rinvio a leggi speciali]

  • Art. 1098 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

    Art. 1098 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Sezione II Dei delitti contro la polizia della navigazione

  • Art. 175 D.Lgs. 259/2003 – Vigilanza sul servizio radioelettrico

    Art. 175 D.Lgs. 259/2003 – Vigilanza sul servizio radioelettrico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

    2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51-septies D.Lgs. 79/2011 – Sanzioni amministrative

    Art. 51-septies D.Lgs. 79/2011 – Sanzioni amministrative

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro; c) alle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall’articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

    3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

    4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

    5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità competente dispone la cessazione dell’attività.

    6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

    7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

    8. All’ articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”; b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 368 DPR 495/1992 – Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

    Art. 368 DPR 495/1992 – Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.

    2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.

    3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

  • Art. 116 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni di coordinamento

    Art. 116 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni di coordinamento

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

    2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

    3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

    4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli … 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

  • Art. 78 undecies Cod. Amb. – (Elenco di controllo)

    Art. 78 Undecies Cod. Amb. – (Elenco di controllo)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015 , che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

    2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre

    2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell’elenco di cui al comma

    1. 3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell’eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all’ articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE , come modificata dalla direttiva 2013/39/UE . ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle regioni.

    4. Il monitoraggio delle sostanze dell’elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l’anno.

    5. Le sostanze dell’elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all’elenco di controllo.

    6. ISPRA, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finchè la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.

  • Dimissioni per giusta causa: quando spetta la NASpI

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Chi si dimette ordinariamente non ha diritto alla NASpI, ma chi si dimette per giusta causa – cioè per una grave inadempienza del datore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto – può accedere all’indennità di disoccupazione. La giusta causa deve essere documentata e l’INPS la valuta in sede di domanda.

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni ordinarie vs. dimissioni per giusta causa
    Aspetto Dimissioni ordinarie Dimissioni per giusta causa
    Preavviso Obbligatorio (CCNL) Non dovuto
    Diritto alla NASpI No Sì (se riconosciuta dall’INPS)
    TFR Spetta Spetta
    Indennità sostitutiva preavviso A carico del lavoratore se non lo lavora Non dovuta
    Onere della prova N/A Sul lavoratore (documentazione)

    Cos'è la giusta causa di dimissioni

    La giusta causa di dimissioni ricorre quando il comportamento del datore di lavoro è così grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto. Non basta un semplice disaccordo o un deterioramento del clima: occorre una violazione seria degli obblighi contrattuali o un comportamento lesivo della dignità del lavoratore.

    I casi più riconosciuti dalla giurisprudenza includono: mancato pagamento della retribuzione reiterato, demansionamento illegittimo, comportamenti mobbizzanti provati, molestie sessuali, modifiche unilaterali sostanziali delle condizioni di lavoro in violazione di legge o contratto.

    Il diritto alla NASpI

    La NASpI (indennità mensile di disoccupazione) spetta ordinariamente a chi perde involontariamente il lavoro. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 22/2015, anche chi si dimette per giusta causa riconosciuta può accedere alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi e lavorativi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno).

    L’INPS valuta discrezionalmente la sussistenza della giusta causa sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore; può chiedere chiarimenti e, in caso di diniego, è possibile presentare ricorso amministrativo o giudiziario.

    Come documentare la giusta causa

    È fondamentale raccogliere prove concrete prima di dimettersi: buste paga non pagate, e-mail o comunicazioni scritte del datore, testimonianze di colleghi, diffide già inviate, provvedimenti di variazione delle mansioni, eventuali certificazioni mediche correlate allo stress lavorativo. È consigliabile inviare al datore una lettera di diffida formale (idealmente a mezzo raccomandata o PEC) prima di rassegnare le dimissioni, per documentare che il datore era a conoscenza del problema e non ha posto rimedio. Il sindacato o un consulente del lavoro possono supportare nella stesura.

    Casi pratici

    Tizio – stipendio non pagato da tre mesi

    Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi nonostante due solleciti scritti. Si dimette per giusta causa allegando le buste paga non onorate e le raccomandate inviate. Presenta domanda NASpI all’INPS documentando la situazione: l’INPS, valutata la documentazione, riconosce la giusta causa e liquida l’indennità.

    Caia – demansionamento radicale

    Caia, responsabile amministrativa, viene spostata senza accordo a mansioni di archivio di livello nettamente inferiore. Contesta per iscritto il demansionamento e, non ottenendo risposta, si dimette per giusta causa. Può accedere alla NASpI e, se lo ritiene, agire giudizialmente per il risarcimento del danno da demansionamento.

    Sempronio – disagio lavorativo generico

    Sempronio è insoddisfatto dell’ambiente di lavoro ma non può documentare specifiche gravi inadempienze del datore. In questo caso le dimissioni sono ordinarie: non avrà diritto alla NASpI. Prima di dimettersi è opportuno consultare un sindacalista o un consulente per valutare se esistono elementi di giusta causa non ancora formalizzati.

    Domande frequenti

    Chi si dimette può prendere la NASpI?

    Di norma no. Solo chi si dimette per giusta causa – grave inadempienza del datore documentata e riconosciuta dall’INPS – ha accesso alla NASpI, come chi perde involontariamente il lavoro.

    Quali comportamenti del datore configurano la giusta causa?

    I più riconosciuti sono: mancato pagamento della retribuzione reiterato, demansionamento illegittimo, molestie, comportamenti mobbizzanti provati, modifica unilaterale delle condizioni di lavoro in violazione di legge o contratto.

    Devo dimettermi subito o prima devo diffidare il datore?

    È fortemente consigliabile inviare prima una diffida formale al datore (raccomandata o PEC) che documentı la violazione e chieda rimedio, così da rafforzare la posizione in sede INPS e, eventualmente, in giudizio.

    La NASpI per giusta causa ha lo stesso importo di quella per licenziamento?

    Sì: la misura e la durata della NASpI sono le stesse indipendentemente dalla causa della cessazione, purché i requisiti contributivi siano soddisfatti.

    Se l'INPS nega la giusta causa, cosa posso fare?

    Si può presentare ricorso amministrativo all’INPS entro 90 giorni o ricorso giudiziario al Tribunale del Lavoro. È consigliabile farsi assistere da un sindacato o da un avvocato giuslavorista.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Poste: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste fissa il preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianita: da 15 giorni per i livelli base a 4-6 mesi per i Quadri. Il mancato preavviso da diritto all’indennita sostitutiva. Il licenziamento disciplinare richiede contestazione scritta, contraddittorio e provvedimento motivato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Preavviso per livello e anzianita – CCNL Poste
    Livello Anzianita fino a 5 anni Anzianita da 5 a 10 anni Anzianita oltre 10 anni
    F-E (operativi base) 15 giorni di calendario 20 giorni 30 giorni
    D-C (operativi qualificati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    B (specializzati) 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    Quadro 90 giorni 120 giorni 180 giorni

    Preavviso: funzione e indennita sostitutiva

    Il preavviso e l’obbligo di comunicare anticipatamente la volonta di cessare il rapporto (sia per dimissioni del lavoratore sia per licenziamento dell’azienda). Durante il preavviso il rapporto continua con tutti i diritti e doveri contrattuali. Il mancato rispetto obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo.

    L’azienda puo esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso (preavviso lavorato vs indennizzato): in questo caso corrisponde comunque l’indennita sostitutiva e il lavoratore e libero di cercare altra occupazione.

    Licenziamento: tipologie e tutele

    Il CCNL Poste si inserisce nel quadro delle tutele legali post-Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni dopo il 7/3/2015, art. 18 L. 300/1970 per le assunzioni precedenti):

    • Licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo): richiede contestazione scritta degli addebiti, diritto del lavoratore a presentare controdeduzioni entro 5 giorni, e poi provvedimento motivato.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative, economiche): necessita di motivazione scritta e, per Poste come azienda con oltre 15 dipendenti per sede, obbligo di tentativo di conciliazione preventivo (art. 7 L. 604/1966).
    • Licenziamento nullo (discriminatorio, per maternita, per ritorsione): comporta reintegra obbligatoria.

    Procedimento disciplinare e sanzioni

    Il CCNL Poste disciplina il codice disciplinare con un sistema graduato di sanzioni:

    • Richiamo verbale: per infrazioni minori (piccole irregolarita, ritardi sporadici).
    • Ammonizione scritta: per infrazioni lievi reiterate.
    • Multa (fino a 4 ore di retribuzione): per assenze ingiustificate brevi o inosservanze procedurali.
    • Sospensione (da 1 a 10 giorni): per infrazioni gravi (es. abbandono del posto senza giustificazione, danneggiamento lieve).
    • Licenziamento disciplinare: per giusta causa (es. furto, falsificazione documenti, gravi inadempienze commerciali BancoPosta) o giustificato motivo soggettivo.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso corretto
    Tizio è al livello E con 3 anni di anzianità. Vuole dimettersi per passare a un altro datore. Il preavviso contrattuale e di 15 giorni di calendario. Tizio presenta dimissioni telematiche sul portale INPS (obbligatorie per legge) e lavora il preavviso. L’ultimo giorno riceve TFR, ferie residue e ratei di tredicesima.
    Caia – Licenziamento disciplinare e contraddittorio
    Caia, sportellista B, e accusata di aver effettuato operazioni bancarie non autorizzate su un conto cliente. L’azienda avvia la procedura disciplinare: contestazione scritta, 5 giorni per controdeduzioni, audizione. Caia si difende dimostrando un errore procedurale non doloso. L’azienda riduce il provvedimento da licenziamento a sospensione di 5 giorni.
    Sempronio – Licenziamento per motivo oggettivo e conciliazione
    Sempronio e D in un ufficio postale che viene chiuso per razionalizzazione. L’azienda avvia la procedura ex art. 7 L. 604/1966: convoca Sempronio in conciliazione preventiva. In sede conciliativa Poste offre la mobilita volontaria in un ufficio vicino. Sempronio accetta evitando il licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso per un portalettere con 2 anni di servizio?
    15 giorni di calendario per i livelli F-E con meno di 5 anni di anzianita. Il preavviso aumenta con l’anzianita e il livello.
    Come si danno le dimissioni nel CCNL Poste?
    Le dimissioni vanno comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (obbligo di legge per tutti i rapporti di lavoro subordinato). Il CCNL non deroga a questa procedura.
    Il licenziamento disciplinare richiede sempre la contestazione scritta?
    Si. Ogni licenziamento disciplinare deve essere preceduto da contestazione scritta degli addebiti, con diritto del lavoratore a presentare controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi.
    Poste puo licenziare senza motivazione?
    No. Poste Italiane supera ampiamente la soglia dei 15 dipendenti per sede: ogni licenziamento deve avere giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, pena la sua illegittimita.
    Cosa succede se l'azienda non rispetta il preavviso?
    L’azienda deve corrispondere l’indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo. Il lavoratore ha invece diritto di lavorare il preavviso o di ricevere l’indennita sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 45 L. 689/1981 – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

    Art. 45 L. 689/1981 – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente: "Art.

    684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".