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Art. 577 c.c.: Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.
Testo vigente verificato su fonte istituzionale. Scheda in arricchimento editoriale e temporaneamente noindex.
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.
In vigore dal 19/04/1942
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non
lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o
loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
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