Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 574 c.c.: articolo abrogato
Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.
Concorso di figli naturali e legittimi.
In vigore dal 19/04/1942
(I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta'
della quota che conseguono i legittimi, purche' complessivamente la quota
dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita'.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta' di pagare in denaro
o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli
naturali.) (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 187, legge 19 maggio 1975, n. 151.
Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi