Autore: Andrea Marton

  • Articolo 190 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 190 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 190 CCII – Trattamento NASpI

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 1 bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

  • Art. 105 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 105 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 105 ter T.U.B. Commissari in temporaneo affiancamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.”

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  • Art. 68 TUEL – Articolo 68

    Art. 68 TUEL – Articolo 68

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

    2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

    3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60.

    4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

  • Art. 7 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 7 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 7 L. Fall. – Iniziativa del pubblico ministero

    Iniziativa del pubblico ministero

  • Art. 56 D.Lgs. 209/2005 – Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

    Art. 56 D.Lgs. 209/2005 – Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza; b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali; c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

    ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile .

  • CCNL Dirigenti Industria: orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    I dirigenti industriali sono esclusi dalla disciplina dell’orario di lavoro del D.Lgs. 66/2003: non si applicano il limite delle 48 ore settimanali, le norme sullo straordinario, i riposi obbligatori settimanali minimi (salvo il riposo domenicale ex art. 2109 c.c.). Il CCNL non fissa un orario standard: l’attivita dirigenziale e per natura flessibile. E’ tuttavia prassi consolidata il riconoscimento di un giorno di riposo settimanale e l’assenza di pagamento per ore di straordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Regime orario dirigente industriale vs dipendente ordinario
    Istituto Dipendente ordinario Dirigente industriale
    Orario massimo settimanale 48 ore (D.Lgs. 66/2003) Non applicabile
    Orario normale 40 ore settimanali Non definito contrattualmente
    Straordinario retribuito Sì, con maggiorazione No, salvo accordo individuale
    Riposo giornaliero 11 ore Obbligatorio Non applicabile
    Riposo settimanale 24+11 ore consecutive Riposo domenicale ex art. 2109 c.c.
    Reperibilita Regolamentata da CCNL Connaturata alla funzione

    L'esclusione dal D.Lgs. 66/2003

    Il D.Lgs. 66/2003 (attuazione direttive UE orario di lavoro) esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i dirigenti o altri soggetti con potere di decisione autonoma. Il dirigente industriale rientra in questa esclusione: non e soggetto al limite delle 48 ore settimanali, alla disciplina dello straordinario, ai riposi minimi giornalieri (11 ore consecutive) e alle pause obbligatorie.

    Questa esclusione non e assoluta: il riposo settimanale (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.) e garantito costituzionalmente anche al dirigente. Il datore di lavoro non puo imporre reperibilita o lavoro continuativo senza interruzioni per settimane intere senza che cio integri un inadempimento del contratto individuale.

    Reperibilita e smartworking

    La reperibilita del dirigente e strutturalmente connaturata al ruolo: rispondono a mail e telefonate fuori orario, gestiscono emergenze, partecipano a call internazionali in diversi fusi orari. Il CCNL Dirigenti Industria non disciplina analiticamente la reperibilita, rimettendo la materia all’accordo individuale e alla prassi aziendale.

    Lo smartworking (lavoro agile, L. 81/2017) e compatibile con la qualifica dirigenziale e non richiede accordi sindacali collettivi. Il contratto individuale o l’accordo scritto aziendale disciplina le modalita. Per i dirigenti la flessibilita spaziale e temporale e generalmente ampia e non richiede accordi individuali formalizzati in modo rigido.

    Straordinario e retribuzione tutto compreso

    Il CCNL Dirigenti Industria non prevede maggiorazioni per lavoro straordinario. La retribuzione del dirigente e strutturata su base onnicomprensiva: il TMCG e la RGA remunerano l’intera prestazione, inclusa quella resa oltre l’orario normale. Non spettano dunque ore straordinarie a maggiorazione salvo esplicito accordo individuale scritto.

    Questo principio di onnicomprensivita e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata (Cassazione) e non costituisce violazione di norma imperativa, in quanto il dirigente e escluso dal D.Lgs. 66/2003.

    Casi pratici

    Tizio – Richiesta di pagamento straordinario
    Tizio, dirigente industriale, lavora abitualmente 55 ore settimanali. Al termine del rapporto chiede il pagamento delle ore eccedenti le 40 settimanali. Il giudice respinge la domanda: il CCNL Dirigenti e la RGA onnicomprensiva escludono il diritto alle maggiorazioni per straordinario in assenza di accordo scritto specifico. La retribuzione dirigenziale remunera globalmente la prestazione.
    Caia – Reperibilita notturna e riconoscimento economico
    Caia e direttore operations in un’azienda con stabilimenti in tre Paesi. E’ sistematicamente reperibile 7 giorni su 7 con chiamate notturne. L’accordo individuale non prevede indennita di reperibilita. Caia negozia un’indennita mensile aggiuntiva di 800 € per reperibilita strutturale: l’accordo scritto e legittimo e non pregiudica l’inquadramento.
    Sempronio – Orario e smartworking
    Sempronio, direttore commerciale, lavora prevalentemente da remoto e gestisce autonomamente il proprio orario. L’azienda introduce un sistema di timbrature anche per i dirigenti. Sempronio obietta: il sistema di rilevazione presenze non si applica ai dirigenti salvo diverso accordo. L’azienda puo rilevare la presenza per ragioni organizzative, ma non puo sanzionare il dirigente per orari non conformi a un orario standard inesistente per legge e contratto.

    Domande frequenti

    Il dirigente ha diritto alle ferie minime di 4 settimane?
    Si: le ferie minime (4 settimane per D.Lgs. 66/2003, art. 36 Cost.) si applicano anche ai dirigenti. Solo la disciplina dell’orario e dello straordinario e esclusa; il diritto alle ferie e inderogabile.
    Il dirigente puo rifiutare la reperibilita notturna?
    In linea di principio la reperibilita e connaturata al ruolo. Tuttavia, una reperibilita sistematica e gravosa puo essere oggetto di accordo individuale per ottenere un riconoscimento economico aggiuntivo. L’assenza di limiti legali non equivale all’assenza di tutele contrattuali individuali.
    Lo smartworking del dirigente richiede accordo sindacale?
    No: la L. 81/2017 consente il lavoro agile con semplice accordo individuale scritto. Non sono necessari accordi di secondo livello o sindacali per i dirigenti.
    L'orario onnicomprensivo e sempre valido?
    Si per il dirigente industriale escluso dal D.Lgs. 66/2003. La Cassazione ha costantemente confermato la legittimita della retribuzione onnicomprensiva per i dirigenti, che remunera tutte le ore lavorate senza maggiorazioni aggiuntive.
    Il riposo domenicale e obbligatorio per il dirigente?
    Si: il riposo settimanale (di regola domenicale) e garantito dall’art. 2109 c.c. e dall’art. 36 Cost. anche ai dirigenti. Il datore non puo sopprimerlo sistematicamente senza adeguata compensazione.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Previndai.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 72 TUEL – Articolo 72

    Art. 72 TUEL – Articolo 72

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

    2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

    3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 . Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 4.È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento. 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. 9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti. è proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.

  • Art. 70 bis CPI – (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria)

    Art. 70 Bis CPI – (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

    2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione.

    3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all’emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione

  • Diritto all’oblio – Glossario giuridico

    Diritto all’oblio: diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e, per le informazioni pubblicate online, la deindicizzazione dai motori di ricerca quando non sussistono piu le finalita del trattamento o ricorrono specifiche condizioni di legge.

    Significato giuridico

    Il diritto all’oblio e disciplinato dall’art. 17 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), dopo la storica sentenza Google Spain (CGUE 13 maggio 2014 C-131/12) che ha riconosciuto il diritto degli individui a chiedere a Google la deindicizzazione di link a informazioni obsolete o non piu pertinenti. Casi di applicazione: 1) finalita esaurite (i dati non sono piu necessari rispetto alle finalita per cui erano stati raccolti); 2) revoca del consenso (se trattamento basato su consenso e non sussistono altre basi giuridiche); 3) opposizione riuscita al trattamento (art. 21 GDPR); 4) trattamento illecito; 5) obbligo legale di cancellazione; 6) dati di minore raccolti per servizi della societa dell’informazione. Limiti (art. 17 co. 3 GDPR): non opera quando il trattamento e necessario per esercizio della liberta di espressione e informazione, per adempimento obbligo legale, motivi di interesse pubblico, finalita di archiviazione nell’interesse pubblico, accertamento di un diritto in sede giudiziaria. Procedura: richiesta scritta al titolare del trattamento (incluso motore di ricerca), risposta entro 30 giorni. In caso di rigetto o silenzio, ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o al giudice ordinario.

    Esempio pratico

    Tizio, 15 anni fa, fu coinvolto in un procedimento penale poi archiviato. Una notizia di cronaca dell’epoca e ancora reperibile su Google. Tizio invia richiesta a Google: il diritto all’oblio prevale perche la notizia non e piu attuale, non ha rilevanza informativa pubblica, riguarda fatto archiviato. Google esamina e, di norma, deindicizza il link (la notizia resta sulla pagina originale ma non e piu reperibile tramite ricerca per nome). Se Google rifiuta senza valida ragione, Tizio puo ricorrere al Garante o al giudice.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal diritto alla cancellazione in senso ampio (art. 17 GDPR comprende sia oblio online sia cancellazione semplice). Diverge dal diritto di rettifica (art. 16 GDPR), che corregge dati inesatti senza cancellarli. Si distingue dal diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), che congela il trattamento senza eliminare i dati. Il diritto all’identita digitale e concetto piu ampio, comprendente anche oblio.

    Riferimenti normativi

    • art. 17 Reg. UE 2016/679 – diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
    • CGUE 13 maggio 2014 C-131/12 (Google Spain) – origine giurisprudenziale
    • art. 21 GDPR – diritto di opposizione
    • Cass. SU 22 luglio 2019 n. 19681 – diritto all’oblio in giurisprudenza italiana
  • Art. 18 D.Lgs. 502/1992 – Norme finali e transitorie

    Art. 18 D.Lgs. 502/1992 – Norme finali e transitorie

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l’ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalità di nomina dei vincitori; g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

    2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l’ art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell’anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all’undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale.

    3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi… per esigenze di carattere straordinario, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all’interno dell’azienda sanitaria. In mancanza di graduatorie valide, si applica l’ articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207.

    4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all’ art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l’esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell’ambito degli interventi previsti dall’ art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all’assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l’istituzione dei relativi posti.

    5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

    6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l’impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l’adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell’accesso alle prestazioni. 6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell’art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

    7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’art.

    8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l’assistenza sanitaria all’estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell’ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

    9. L’ufficio di cui all’ art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’ art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità.

    10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: TFR e fine rapporto

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    TFR e fine rapporto nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Come matura il TFR, dove va a finire (azienda, Priamo o INPS), come si richiede un’anticipazione e cosa riceve un corriere o spedizioniere alla cessazione del rapporto di lavoro.

    In sintesi

    Il TFR per spedizionieri e corrieri matura secondo l’art. 2120 c.c. (circa il 6,91% della retribuzione annua utile). Il CCNL prevede la destinazione al fondo pensione Priamo con contribuzione datoriale dell’1,5% (per nuovi iscritti dal 2025). Le anticipazioni sono possibili dopo 8 anni con causali di legge.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Art. 114 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005
    Fondo pensione complementare
    Priamo (ex Previlog, fuso in Priamo dal 2017)

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare – schema operativo
    Aspetto Regola Fonte
    Maturazione annua Retribuzione utile ÷ 13,5 (~6,91%) Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
    Destinazione default (dopo 6 mesi) Priamo (se aziendale < 50 dip.) o Fondo INPS (≥ 50) d.lgs. 252/2005
    Contributo datoriale a Priamo 1,5% (nuovi iscritti dal 2025) CCNL rinnovo 2024
    Contributo lavoratore a Priamo 1% (da verificare accordo aziendale) CCNL
    Anticipazione TFR Dopo 8 anni, max 70%, una sola volta Art. 2120 c.c.
    Liquidazione alla cessazione Entro 45 giorni dalla cessazione Prassi e CCNL

    Come si calcola il TFR

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Non è un «regalo» del datore alla fine del rapporto: è una retribuzione differita che matura ogni anno e viene consegnata al lavoratore alla cessazione.

    La formula di maturazione annua è:

    • Quota annua TFR = retribuzione utile annua ÷ 13,5

    Il coefficiente 13,5 è fisso per legge. La retribuzione utile include: minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima, superminimo non assorbibile, indennità continuative. Sono escluse le somme occasionali e i rimborsi spese.

    Esempio: un operatore spedizioni al 3° livello con retribuzione globale mensile di 1.953,59 euro (minimo + EPA + 3 scatti) matura una tredicesima e una quattordicesima di pari importo, quindi la retribuzione annua utile è circa 1.953,59 × 14 = 27.350 euro. La quota annua TFR è 27.350 ÷ 13,5 = 2.026 euro circa.

    La rivalutazione del fondo TFR

    Il fondo TFR accantonato si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con un tasso composto da:

    • un 1,5% fisso;
    • più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

    Questa rivalutazione protegge il TFR dall’inflazione. Il TFR è soggetto a una tassazione separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, con minimo del 23%) al momento della liquidazione.

    La destinazione del TFR: Priamo o azienda

    Con la riforma previdenziale del 2007 (d.lgs. 252/2005), i lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro hanno 6 mesi per scegliere cosa fare del proprio TFR:

    1. Destinarlo a Priamo (o altro fondo pensione complementare): il TFR di nuova maturazione va al fondo, con aggiunta del contributo datoriale dell’1,5% (per i nuovi iscritti dal 2025) e del contributo del lavoratore (1%);
    2. Mantenerlo in azienda (per aziende fino a 49 dipendenti) o al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50 o più dipendenti): il TFR rimane accantonato e rivalutato secondo la formula legale, senza contributo datoriale aggiuntivo.

    Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 6 mesi, si applica la destinazione «silenzio-assenso» a Priamo (o al Fondo INPS nelle grandi aziende).

    Le anticipazioni: quando e quanto

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo. Le condizioni sono:

    • una sola richiesta nel corso del rapporto;
    • importo massimo del 70% del TFR maturato sino al momento della richiesta;
    • causali ammesse: acquisto o ristrutturazione della prima casa (per sé o per i figli), spese sanitarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari, congedi formativi o per maternità/paternità;
    • il TFR destinato a Priamo segue le regole del fondo, che possono prevedere anticipazioni più flessibili.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 5 anni presso una piccola agenzia di spedizioni
    Tizio ha lavorato 5 anni come impiegato al 2° livello in un’agenzia di spedizioni con 20 dipendenti (sotto i 50: TFR in azienda). La retribuzione annua utile media era di 26.000 euro. TFR maturato: 26.000 ÷ 13,5 × 5 = circa 9.630 euro (prima della rivalutazione). Al momento del licenziamento con 2 mesi di preavviso, l’azienda liquida il TFR entro 45 giorni dalla cessazione effettiva.
    Caia – Anticipazione TFR per prima casa
    Caia (autista, 9 anni di servizio) vuole comprare la prima casa. Ha accumulato circa 15.000 euro di TFR in azienda. Può richiedere un’anticipazione del 70% = 10.500 euro, una volta sola nel corso del rapporto. Deve allegare il compromesso di acquisto o l’atto notarile per dimostrare la causale. L’anticipazione è tassata separatamente con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni.
    Sempronio – Scelta del silenzio-assenso e Priamo
    Sempronio inizia un nuovo rapporto di lavoro il 1° febbraio 2026 come addetto smistamento (4° livello) in un hub con 200 dipendenti. Non effettua nessuna scelta entro 6 mesi (entro il 31 luglio 2026). Dal 1° agosto 2026 il suo TFR di nuova maturazione è destinato automaticamente a Priamo (silenzio-assenso). Il datore contribuisce con l’1,5% della retribuzione mensile in aggiunta al TFR conferito, aumentando la pensione complementare di Sempronio.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per uno spedizioniere?
    La quota annua di TFR è: retribuzione annua utile (comprensiva di minimo, EPA, scatti, tredicesima e quattordicesima) diviso 13,5. Il fondo si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Dove va il TFR? Posso lasciarlo in azienda?
    I lavoratori hanno 6 mesi dall’assunzione per scegliere. Possono destinarlo a Priamo (con contribuzione datoriale aggiuntiva dell’1,5%) o mantenerlo in azienda (per aziende sotto 50 dip.) o al Fondo INPS (oltre 50 dip.). Senza scelta, scatta il silenzio-assenso verso Priamo.
    Posso richiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo, una sola volta, per un massimo del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: prima casa, spese sanitarie gravi, congedi formativi o genitoriali.
    Cosa include la retribuzione utile per il calcolo del TFR?
    Minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità, superminimo non assorbibile, tredicesima, quattordicesima, indennità continuative. Esclusi: rimborsi spese e somme occasionali.
    Il TFR viene pagato anche se sono stato licenziato per giusta causa?
    Sì. Il TFR matura indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto (licenziamento, dimissioni, scadenza contratto). Il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione del TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Il TFR è disciplinato principalmente dall’art. 2120 c.c. e dal d.lgs. 252/2005; le integrazioni contrattuali descritte (contribuzione a Priamo) sono quelle previste dal CCNL. Le percentuali di contribuzione a Priamo devono essere verificate sull’accordo vigente (fondopriamo.it). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1112 Codice della Navigazione – Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

    Art. 1112 Codice della Navigazione – Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.