Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2075 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria

    alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per

    effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.

    Questa ha pero' facolta' di denunziare il contratto collettivo

    indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2074 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia dopo la scadenza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il contratto collettivo, anche quando e' stato denunziato, continua a

    produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un

    nuovo regolamento collettivo.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2073 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Denunzia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della

    scadenza.

    Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese

    prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo

    contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di

    conciliazione previsto nell'articolo 412 del codice di procedura civile,

    puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove

    condizioni di lavoro.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2065 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Efficacia.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno

    efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di

    produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.)(1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Art. 2064 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Formazione e pubblicazione.

    In vigore dal 19/04/1942

    (La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli

    accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.) (1)

    (1) Il presente articolo deve considerarsi abrogato in seguito alla

    soppressione dell'ordinamento corporativo disposto dal regio decreto-legge 9

    agosto 1943, n. 721.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • CCNL Panificazione: orario di lavoro, lavoro notturno e straordinario

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Il settore ha una forte componente di lavoro notturno strutturale (l’impasto e la cottura iniziano spesso tra le 2 e le 5 del mattino), con maggiorazioni specifiche per le ore in fascia notturna. Lo straordinario e’ contingentato e comporta maggiorazioni diverse a seconda che cada in giorno feriale, festivo o notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2024
    Vigenza
    In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro in due rate da 50 euro (luglio e ottobre 2024)
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni CCNL Panificazione – Orario speciale
    Tipologia Maggiorazione indicativa Note
    Lavoro notturno strutturale (turno fisso) 20-25% sulla paga base oraria Applicabile al lavoratore notturno stabile
    Lavoro notturno occasionale 30% sulla paga base oraria Ore notturne non ricomprese nel turno fisso
    Straordinario feriale 15-20% sulla retribuzione oraria Prime 2 ore/giorno
    Straordinario festivo 30-35% sulla retribuzione oraria Domeniche e festivita’ nazionali
    Lavoro domenicale ordinario 20% sulla paga base oraria Panifici autorizzati all’apertura domenicale
    Festivita’ lavorate 100% aggiuntivo sulla paga base O riposo compensativo

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    Il CCNL Panificazione prevede un orario ordinario di 40 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni a seconda delle esigenze produttive del panificio. La distribuzione dell’orario su sei giorni (tipica nei panifici artigiani con apertura domenicale) non muta il limite settimanale contrattuale, ma incide sul calcolo dei riposi e delle festivita’ lavorate.

    L’orario puo’ essere articolato anche su turni, con priorita’ al turno notturno nelle fasi di impasto e prima lievitazione. Il CCNL prevede che i lavoratori notturni stabili non debbano superare una media di 8 ore nelle 24, calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi.

    Lavoro notturno strutturale: la specificita' del settore

    La panificazione artigiana e’ uno dei pochi settori in cui il lavoro notturno e’ strutturale e non eccezionale: l’impasto del pane inizia tradizionalmente nella fascia oraria 2-5 del mattino per garantire la disponibilita’ del prodotto fresco all’apertura del punto vendita. Il CCNL riconosce questa specificita’ con maggiorazioni dedicate per i lavoratori che svolgono stabilmente il turno notturno.

    I lavoratori classificati come lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (almeno 3 ore di lavoro in fascia 22-6 per almeno 80 giorni l’anno) beneficiano di tutele aggiuntive: sorveglianza sanitaria annuale, priorita’ nel trasferimento al turno diurno su richiesta motivata, limiti all’orario massimo nelle 24 ore.

    Straordinario: limiti e compensazione

    Il contratto collettivo fissa un limite annuale allo straordinario (di norma 200-250 ore per lavoratore), oltre il quale il ricorso allo straordinario e’ subordinato a specifica autorizzazione sindacale o aziendale. Il lavoratore puo’ optare, in tutto o in parte, per la compensazione in riposi anziche’ in denaro, con riposi da fruirsi entro l’anno solare o nel trimestre successivo.

    La legge (D.Lgs. 66/2003) fissa in ogni caso un limite di 48 ore medie settimanali (comprensive di straordinario) calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi da accordo collettivo.

    Casi pratici

    Tizio – Turno notturno fisso
    Tizio lavora stabilmente dalle 3 alle 11 (8 ore). Di queste, le ore 3-6 (3 ore) rientrano nella fascia notturna 22-6. La maggiorazione del 20-25% si applica alle sole ore in fascia notturna; le restanti ore 6-11 sono retribuite all’ordinario. Su base mensile (22 giorni lavorativi), Tizio percepisce la maggiorazione su circa 66 ore notturne.
    Caia – Straordinario domenicale
    Caia lavora la domenica (giorno di riposo ordinario) per un’apertura straordinaria del panificio. Le ore prestate valgono sia come lavoro domenicale (+20% maggiorazione) sia come straordinario festivo (+30-35%). Il CCNL prevede che le due maggiorazioni non si sommino in modo pieno: si applica la maggiorazione piu’ favorevole o un meccanismo di cumulo parziale definito dalla contrattazione di secondo livello.
    Sempronio – Richiesta di cambio turno per motivi di salute
    Sempronio, lavoratore notturno stabile da oltre 5 anni, presenta certificazione medica che indica controindicazioni al lavoro notturno continuativo. Il CCNL e il D.Lgs. 66/2003 riconoscono il diritto alla precedenza nel trasferimento al turno diurno. Il datore e’ tenuto ad accogliere la richiesta nei limiti delle disponibilita’ organizzative.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Panificazione?
    40 ore ordinarie settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni. L’orario puo’ essere articolato su turni, con prevalenza del turno notturno nelle fasi di produzione.
    Cosa si intende per lavoratore notturno nel CCNL Panificazione?
    Il lavoratore che svolge almeno 3 ore di lavoro in fascia notturna (22-6) per almeno 80 giorni nell’anno solare. Tale condizione attiva tutele aggiuntive: sorveglianza sanitaria, limiti all’orario e diritto di precedenza nel passaggio al turno diurno.
    La maggiorazione notturna e quella domenicale si cumulano?
    Di norma no in misura piena: il contratto o la contrattazione di secondo livello definisce il criterio di cumulo. In assenza di disposizioni specifiche, si applica la maggiorazione piu’ favorevole per il lavoratore.
    Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
    Il CCNL fissa di norma un limite annuale di 200-250 ore. La legge (D.Lgs. 66/2003) impone in ogni caso una media di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento di 4 mesi.
    Lo straordinario puo' essere compensato con riposi?
    Si, il lavoratore puo’ optare per la compensazione in riposi (c.d. banca ore) anziche’ per la maggiorazione monetaria. I riposi devono essere fruiti entro l’anno solare o nel trimestre successivo, salvo diverso accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Art. 1837 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Libretti in favore di minori.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare

    depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione

    del suo legale rappresentante.

    Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere

    nominativo.

    Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 11, legge 8 marzo 1975, n. 39.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Art. 966 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Prelazione a favore del concedente.

    In vigore dal 19/04/1942

    (In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente e' preferito

    a parita' di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la

    proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve

    esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza

    della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della

    vendita, puo' riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo

    avente causa.

    Se i concedenti sono piu' e la prelazione non e' esercitata da tutti

    congiuntamente, essa puo' esercitarsi per la totalita' anche da uno solo, il

    quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, legge 18 dicembre 1970, n.

    1138.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Art. 962 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Revisione del canone.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e

    successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una

    revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo

    gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina

    senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di

    deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

    La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta

    almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello

    accertato nella precedente revisione.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 18, legge 22 luglio 1966, n. 607.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Art. 848 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Sanzione dell'inosservanza.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere

    annullati dall'autorita' giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.

    L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.)

    (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Art. 846 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Minima unita' colturale.

    In vigore dal 19/04/1942

    (Nei trasferimenti di proprieta', nelle divisioni e nelle assegnazioni a

    qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o

    suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti

    reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non

    rispettino la minima unita' colturale.

    S'intende per minima unita' colturale la estensione di terreno necessaria

    e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di

    terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le

    regole della buona tecnica agraria.) (1)

    (1) Articolo abrogato dall'art. 5-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

    228, introdotto dall'art. 7, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

  • Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Art. 811 c.c.: articolo abrogato

    Testo non vigente: articolo abrogato o soppresso. Pagina temporaneamente noindex.

    Disciplina corporativa.

    In vigore dal 19/04/1942

    Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

    Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria – Dipartimento delle Finanze.

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